POS. I Prot._______________/4.2009.11

OGGETTO: Contributi per le imprese danneggiate ex art. 49 l.r. 20/2003.





ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO
PALERMO




1. Con nota 18 dicembre 2008, prot. 11803/Serv. 5, codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente una questione relativa ai presupposti per il mantenimento dei contributi di cui all'art. 49 della l.r. 20/2003, erogati per la ripresa delle attività commerciali a seguito dell'incendio verificatosi in Palermo, a piazza generale Cascino.

Riferisce codesto Dipartimento che, in dipendenza delle previsioni dell'art. 49 citato, delle ditte avanzavano istanza per la concessione dei contributi de qua, cui seguivano, nel 2005, decreti di concessione ed anticipazione del 50% del contributo con riserva di provvedere al pagamento del saldo previa verifica della ripresa dell'attività commerciale e del mantenimento dei livelli occupazionali, onerando le imprese beneficiarie a documentare tali circostanze entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Successivamente, nel 2006, in occasione dell'erogazione del saldo veniva previsto, nel decreto relativo, che l'Amministrazione si riservava di verificare il mantenimento dell'attività imprenditoriale per cinque anni dall'emissione del decreto medesimo, in mancanza del quale si sarebbe provveduto alla revoca del contributo concesso.

Poichè a seguito di verifica ispettiva si è evidenziato che due delle ditte in questione hanno cessato l'attività nel 2007, codesto Dipartimento ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, cui le ditte interessate si sono opposte osservando che le disposizioni di legge e il decreto di concessione non prevedevano alcun vincolo temporale.

Pertanto codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente un parere in ordine alla possibilità di revoca del contributo stante che, ancorchè la legge regionale 20/2003 non lo prevedesse, tuttavia il vincolo quinquennale al mantenimento era stato previsto nel decreto di erogazione del saldo.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 49 della legge regionale ha previsto che:
"1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a seguito dell'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza generale Cascino a Palermo, al fine di garantire la ripresa delle attività commerciali e artigianali nonché il mantenimento dei livelli occupazionali alla data del sinistro, è autorizzato ad erogare un contributo una tantum in base al danno ricevuto e stimato tramite perizia giurata e fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo risultante dalla perizia medesima.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi i soggetti coinvolti nel caso in cui sia accertata l'origine dolosa dell'incendio. L'importo dell'indennizzo non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis"".

Il contributo in questione, se da una parte appare configurato quale contributo ad imprese, stante la finalità (ripresa delle attività e mantenimento dell'occupazione) nonché il richiamo dei massimali comunitari "de minimis" recato al comma 2, dall'altra appare aver carattere indennitario, tendendo a ripristinare la situazione quo ante rispetto all'evento incendiario, essendo commisurato, nel massimo del 50%, al "danno ricevuto e stimato" e destinato al ripristino della funzionalità dell'impresa "alla data del sinistro".

La disposizione in parola nulla prevede sul tempo successivo all'evento -o alla concessione del contributo- per il quale debbano venir mantenuti le attività e i livelli occupazionali, pena la revoca del contributo stesso.

Pertanto, condizione necessaria, ma sufficiente, per il mantenimento del contributo è la circostanza che le attività siano state effettivamente riavviate mantenendo i livelli occupazionali esistenti alla data del sinistro e che il contributo sia stato utilizzato per compensare, al fine del riavvio, il danno ricevuto.

Né alla fattispecie sembrano potersi applicare le disposizioni previste, in via generale, dal Titolo XIII della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, concernente i princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il cui art. 191, comma 3, prevede la revoca dei contributi se i beni acquistati con l'intervento siano distratti nei cinque anni successivi alla concessione, dal momento che il contributo in questione riveste, come rilevato, natura mista, con spiccate connotazioni indennitarie.

Pertanto non sussistendo un fondamento normativo che possa giustificare la prescrizione di mantenimento per un quinquennio (peraltro dall'erogazione del saldo) e nella considerazione, peraltro, che una prescrizione di tale contenuto non era stata neppure prevista o esplicitata nel provvedimento di concessione del contributo ma solo nel decreto di erogazione del saldo del contributo stesso, pare altamente probabile che un'impugnativa della revoca da parte dei soggetti interessati determinerebbe l'annullamento della revoca stessa per illegittimità della condizione di mantenimento quinquennale, non prevista dalla legge e apposta successivamente alla concessione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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