Pos. 4   Prot. N. 4672 - 5.09.11 Palermo, 24/03/2009 


Oggetto: Rimborso spese legali dipendente regionale. Ammissibilità delle spese per consulenza tecnica di parte -quesito.



Assessorato regionale dell'INDUSTRIA
Dipartimento Corpo regionale delle miniere

P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'ammissibilità del rimborso - tra le spese legali sostenute in relazione ad un procedimento penale subito dal dirigente responsabile del Distretto Minerario di xxxxxxx - della parcella del consulente tecnico di parte (prodotta in allegato) e circa la necessità che la stessa venga sottoposta a visto di congruità.
Più precisamente viene rappresentato che nel giudizio de quo, conclusosi con assoluzione dai reati ascrittigli "perché il fatto non sussiste",il dipendentesi è fatto assistere da un legale di fiducia e da un proprio consulente tecnico.

2. Per una migliore intelligenza della questione non appare superfluo - in via preliminare - ricostruire il quadro normativo che regola la materia.
La norma regionale che disciplina la possibilità di rimborso delle spese legali è prioritariamente l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede:
"1. L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito.
Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso. È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore. In relazione al primo presupposto va sottolineato che la magistratura amministrativa ha precisato che è consentito all'Amministrazione di intervenire a difesa del proprio dipendente o amministratore quando sussista un suo diretto interesse in proposito, cioè tutte le volte in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente e sia in definitiva imputabile all'Ente stesso ( C.S. sez V, 22 dicembre 1993, n.1392 in Consiglio di Stato, 1993, I, 1631; C.S.. Comm. spec., 6 maggio 1996, n. 4, id., 1996, II, 960; C.S., sez.V, 14 aprile 2000, n. 2242, id., 2000, I, 968).
Il sopracitato orientamento, confermato dalla magistratura contabile (C.d.C., sez. Reg. Puglia, 17 dicembre 1993, n. 95) ha, altresì, ribadito, per quanto attiene al secondo dei due presupposti - totale assenza di responsabilità - la necessità che "l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria" e, cioè, con quelle di cui all'art. 530, co. 1° c.p.p.

3. Ai fini della soluzione della questione prospettata da codesto Dipartimento si osserva quanto segue.
La normativa soprarichiamata si esprime unicamente in ordine ai presupposti che devono necessariamente ricorrere affinchè possa procedersi al rimborso delle spese legali, nulla precisando circa le voci che è possibile considerare all'interno di tale categoria.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi: esemplificative, al riguardo, sono le precisazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti, sez. I di appello n. 20/2006, secondo cui "Spese legali sono quelle sostenute dalle parti processuali (attore e convenuto) per conseguire il risultato voluto e perseguito nel processo e, pertanto (spese per avvocati, periti, etc.), esse si distinguono dalle spese di giustizia normalmente liquidate dal giudice (contabile) a titolo di rimborso per gli oneri connessi al funzionamento del servizio giustizia" (in tal senso, cfr. anche, Sez. Giur. Reg. Calabria, sent. n. 12 del 16-05-2000).
La voce spese legali, secondo tale interpretazione, ricomprenderebbe, dunque, tutti gli onorari e diritti riconducibili alla difesa del prosciolto; diversamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono, all'evidenza, riconducibili tra le spese processuali, ove si consideri che, secondo un saldo principio, nell'ambito del processo civile, la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, essenzialmente, quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio. Dunque, essa costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 08-09-2005, n. 17953).
Sotto altro profilo, già in passato, era stata ritenuta l'omogeneità dell'attività del consulente di parte con l'opera prestata dall'avvocato, considerando il C.T. un difensore consultivo, seppur non esperto in discipline giuridiche come l'avvocato, bensì nella diversa disciplina che, in concreto, interessa il giudizio; con ciò giungendosi ad affermare che il C.T. di parte integra l'opera prestata dal difensore giurista, apportando le proprie conoscenze professionali (cfr., Tribunale di Napoli, ord. 23 ottobre 1994).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento, seppur in relazione al patrocinio dei non abbienti nel processo penale (esteso dall'art. 4, comma 2, della L. n. 217 del 30.07.1990 anche all'assistenza del consulente di parte), affermando la sostanziale natura di attività difensiva del C.T.P., stante l'assimilazione della figura a quella del difensore ed il suo inserimento a pieno titolo nell'area di operatività della garanzia del diritto di difesa, posta dall'art. 24 della Costituzione (cfr., Corte Costituzionale, sent., 19-02-1999, n. 33).
Infine, a favore della soluzione positiva al quesito, con riferimento alla specifica circostanza per la quale l'imputato si è avvalso di più di un professionista (nella fattispecie, un legale ed un ingegnere nella qualità di consulente tecnico di parte) considerata la complessità della questione, si richiama anche la pronuncia 27 marzo 2002, n. 1291 del T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, secondo cui "l'ammontare del rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale deve sempre essere limitato alle spese legali ammesse dalla legge; pertanto, consentendo l'art. 96, comma 1, c.p.p. all'imputato di affidare la difesa a non più di due difensori, l'onere relativo non può che essere contenuto entro tale limite ...."; lo stesso limite deve, necessariamente, ritenersi applicabile anche alle ipotesi di rimborso spese legali disciplinate dalla normativa regionale e, nella fattispecie in esame, è da considerare estensibile anche all'ipotesi in cui il secondo professionista sia un tecnico delle cui competenze il difensore si è avvalso al fine di conseguire il risultato voluto e perseguito nel processo.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve, dunque, ritenersi ammissibile il rimborso anche delle spese sostenute dal prosciolto per la consulenza tecnica di parte.
In ordine poi alla necessità che le spese oggetto di rimborso siano sottoposte a visto di congruità sulle tariffe applicate, si osserva che secondo la normativa regionale citata "...è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute...": a tale previsione normativa è riconducibile la necessaria vidimazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine competente, il quale verifica soltanto la conformità alla tariffa professionale, tra i minimi e i massimi (oltre i quali ultimi l'eventuale rimborso sarebbe illegittimo); tale parere, peraltro, non può ritenersi vincolante, non potendosi inibire alla P.A. un ulteriore sindacato sui criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia determinandone l'importanza (cfr., Corte dei Conti, Lombardia, 8.06.2002, n. 1257).
La surriportata interpretazione è, comunque, meno rigorosa rispetto a quella concernente la disciplina del rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi intrapresi nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni statali - per responsabilità civili, penali ed amministrative, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusisi con sentenza che escluda la loro responsabilità - per i quali la norma di cui all'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in legge n. 135/97, prevede espressamente che il rimborso delle spese legali possa essere effettuato "nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato"(cfr., in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2007, n. 1418, secondo cui il dipendente, ingiustamente accusato, ha diritto al rimborso da parte della Amministrazione di appartenenza delle spese sopportate per la sua difesa," ma entro il limite di quanto strettamente necessario - trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica e devono quindi essere contenute al massimo - secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale", così vagliando anche il rapporto fra l'importanza e delicatezza della causa e le somme spese per la difesa, delle quali si chiede il rimborso).
Nella fattispecie in esame, entrambe le parcelle dei due diversi professionisti hanno ottenuto il visto di congruità dei rispettivi ordini professionali, così risultando conformi alla citata disciplina regionale sul rimborso delle spese legali.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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