Pos.   Prot. N. / 7.09.11 



Oggetto: Applicabilità benefici ex L.336/1970 a figli di invalidi di guerra




                       


                  Presidenza della Regione              
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                      Palermo 


                                       
                   
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento -al quale una dipendente ha riprodotto precedente istanza di attribuzione dei benefici recati dall'art.1 L. n.336/1970, a suo tempo rigettata, sulla scorta di una recente decisione del C.G.A. che si è pronunciato favorevolmente per un caso analogo- a fini di uniformità dell'azione amministrativa ha sottoposto i seguenti quesiti. 
  In primo luogo se l'equiparazione dei figli di invalidi di 1^ ctg. agli orfani di guerra, recata dall'art.7 della L.n. 585/1971, abbia portata generale o limitata ai benefici pensionistici di guerra ed altresì se l' espressione "categorie equiparate", contenuta sia nell'art.1 della L.n. 336/1970 che nell'art.5 della L.n. 824/1971vada riferita a tutte le categorie di destinatari ivi espressamente contemplati ovvero solo all'ultima, quella dei profughi per l'applicazione del trattato di pace. 


  2- Per quanto attiene al primo dei quesiti rivolti a quest'Ufficio il C.G.A., proprio nella decisione n. 662/06, citata da codesto Dipartimento, ha ritenuto che "che, avendo l'art. 7 della successiva legge n. 585/1971 disposto con una norma generale - non circoscritta da limiti di sorta - che "i figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante", non sussistono le ragioni per cristallizzare l'art. 1 l. n. 336/1970 alla sua portata originaria". 
  Della pronuncia dell'autorevole organo di giustizia amministrativa non può che prendersi atto. 
  Corre tuttavia l'obbligo di riferire che con successiva decisione, n. 4654 della sez. IV, il Consiglio di Stato ha respinto un appello avente ad oggetto identica questione ritenendo che "per orientamento uniforme della giurisprudenza specificatamente relativa al profilo in discussione , da cui la Sezione non ravvisa motivo per discostarsi , " l' art. 7 L. 28 luglio 1971 n. 585, si è limitato ad estendere, ai soli fini pensionistici, lo status di figlio di orfano di guerra, attribuito a pieno titolo dall' art. 1 L. 13 marzo 1958, n. 365, ai figli di invalidi di guerra nati prima dell' evento invalidante, ai figli degli invalidi di guerra nati dopo l' evento stesso e non può essere invocato ai diversi fini dell' attribuzione dei benefici di cui all' art. 1 L. 24 maggio 1970 n. 336".(Cass. civ. 23 aprile 1991 n. 4402)". 
  Si rammenta inoltre che i nuovi contenziosi aventi ad oggetto l'applicazione dei benefici di cui all'art.1 della L.n.336 cit., rientrando la materia nella cognizione del giudice del rapporto d'impiego, risultano devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario che non è detto condivida l'orientamento manifestato dal C.G.A. considerato anche che la Cassazione, pur se con sentenze non molto recenti (cfr. oltre alla n. 4402del 23-04-1991, la n. 1830 del 17-03-1986 e la n.5550 /1984 richiamata nella sentenza annullata dal CGA), propende per l'interpretazione restrittiva dell'equiparazione di cui all'art.7 della L.n.585 del 1971. 
  Quanto al secondo quesito utili elementi per la sua soluzione possono trarsi da ultimo dalla sentenza a Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, Giudice Unico delle Pensioni,76/2005 PC, che si richiama all'interpretazione fornita in ripetute occasioni dalla Corte di Cassazione dell' espressione "profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", di cui alla legge n. 336/1970. 
  Anche dal collegamento sintattico dell'espressione categorie equiparate ai profughi per l'applicazione del trattato di pace la Cassazione trae conferma della tassatività della cerchia dei destinatari delle leggi 24 maggio 1970 n. 336 (art. 1) e 9 ottobre 1971 n. 824 (art. 5) che queste, allorché hanno inteso estendere l'operatività dei benefici combattentistici a categorie equiparate a quelle nominativamente indicate, lo hanno disposto in modo espresso cosicchè ai fini della concessione dei benefici non può annettersi alcuna rilevanza ad equiparazioni a diversi fini operate da altre norme. (Cfr.Sez. Lav., sent. n. 1830 del 17-03-1986)  
   
  3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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