POS. II Prot._______________/8.11.2009

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Studio di fattibilità affidato all'EAOSS - Insufficiente o mancata rendicontazione di aperture di credito - Sanzioni pecuniarie al funzionario delegato.





PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento Programmazione

SEDE






1. Con nota prot. n.42 del 7 gennaio 2009 codesto Dipartimento, tornando su una problematica già affrontata con parere n.99 del 2008, reso con nota prot. n.7935 del 30 aprile 2008 e concernente gli effetti della mancata o incompleta rendicontazione e certificazione da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana delle spese affrontate per lo studio di fattibilità denominato "Cittadella euromediterranea della sinfonia e della cultura mediterranea", cofinanziato con risorse statali e regionali, ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla questione che qui di seguito si rappresenta.
Posto che la predetta documentazione non è stata mai trasmessa dalla fondazione O.S.S., codesto Dipartimento intende ora comminare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge a carico degli intestatari degli ordini di accreditamento nella loro qualità di funzionari delegati.
Senonchè, riferisce codesto Dipartimento, sono sorte perplessità in ordine all'esatta individuazione del soggetto cui irrogare la sanzione, posto che: gli ordini di accreditamento relativi agli anni 2000 e 2002 sono stati emessi nei confronti del presidente dell'Ente allora in carica (che comunicava nel 2001 che la somma anticipata non era stata spesa e chiedeva la proroga per la realizzazione del progetto) e del commissario ad acta (a firma del quale risultano trasmesse, nel 2002, comunicazioni di spesa e richieste di riaccrediti di residui perenti); nel 2005 la reiscrizione di somme residue veniva richiesta dal nuovo presidente dell'Ente che trasmetteva certificazione contabile "redatta in modo formalmente erroneo"; di seguito, altra documentazione inesatta veniva trasmessa dal vice presidente.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto se il funzionario delegato inadempiente cui applicare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge regionale 8 luglio 1977, n.47, vada individuato nel "legale rappresentante pro tempore dell'Ente, coincidente con l'attuale Assessore al Turismo" ovvero nel "legale rappresentante dell'Ente, individuato nelle sue generalità, il quale doveva rispondere, all'epoca dell'accredito, dell'obbligo di rendicontazione. Detto obbligo per quanto concerne il primo accredito perdurava infatti sino al 2002 (considerata la vigenza per tre anni, compresa la data di emissione) e per quanto concerne il secondo accredito sino al 2004".
Codesto Dipartimento sottolinea, in particolare, le difficoltà di individuare il rappresentante dell'Ente per il periodo 2003-2004 "considerato che a parte le comunicazioni del 2001 da parte del Presidente ... e del 2002 da parte del commissario ad acta ... , non risultano agli atti della pratica elementi e dati relativi a rappresentanti dell'ente nei periodi 2003-2004".
Codesta Amministrazione non ha espresso il proprio orientamento sulla problematica, limitandosi ad inviare le note citate.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Funzionario delegato è qualunque soggetto a cui favore venga emesso un ordine di accreditamento.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e delle somme prelevate in proprio sui crediti aperti in loro favore.
In particolare, l'art.13, l.r. 8 luglio 1977, n.47, come già ricordato nel precedente parere, dopo avere disciplinato le modalità di utilizzazione delle somme accreditate ai commi 8 e 9, dispone testualmente che:
"8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni).".

La richiamata norma del R.D. 23-5-1924 n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.", dispone testualmente al primo comma che:
"Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000."


3. Ciò ricordato in via generale, la problematica suesposta concerne l'individuazione del soggetto responsabile nel caso di illecito integrato dalla condotta del legale rappresentante di un ente.
Al riguardo, per completezza, si ricorda che l'art.6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, dispone testualmente che "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.".
Dispone, di seguito, il quarto comma che:"Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.".

In base alla citata norma, dunque, allorchè la violazione sia commessa dal rappresentante di una persona giuridica nell'esercizio di tali funzioni, detta persona giuridica (nella specie la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana) è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità in solido dell'ente resta ferma anche nel caso che non sia stato individuato l'autore materiale dell'illecito, a nulla rilevando l'impossibilità di una successiva azione di regresso nei confronti di quest'ultimo.
In particolare, la Cassazione ha affermato che "Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore. (Cass., Sez. II, sent. n. 24573 del 20-11-2006).

Altro principio giurisprudenziale, che sembra opportuno richiamare per completezza, è quello per cui "il legale rappresentante di una persona giuridica continua a rispondere delle violazioni punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative anche dopo la sua cessazione dalla carica" (Cass., sez. lav., n.5357 del 02.06.1994).

Ciò premesso in estrema sintesi, la problematica relativa all'esatta individuazione del soggetto responsabile cui comminare la pena pecuniaria, si risolve nel verificare in quale momento si perfeziona l'illecito amministrativo in oggetto.
Ora, l'art.13, comma 9, l.r. n.47/1977 cit. testualmente dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria "Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione...".
Non si tratta di un illecito istantaneo; invero, la fattispecie prevista dalla legge risulta perfezionata con la scadenza dei termini assegnati ai funzionari delegati. La mancata presentazione dei rendiconti e della documentazione alla scadenza assegnata identifica, dunque, il momento perfezionativo del comportamento illecito sanzionabile.
Ne consegue che la pena pecuniaria deve essere irrogata nei confronti del soggetto che aveva la rappresentanza legale dell'ente in quel preciso momento.

In tal senso, è d'altronde esplicito l'art.333, R.D. n.827/1924 cit., richiamato dal successivo art.337 sopra citato (cui la norma regionale rinvia), che espressamente stabilisce che alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge di contabilità, provvedono "i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime".

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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