POS. II Prot. 2100/ 10.09.11

OGGETTO: Società di gestione del fondo ex art. 13 lr 23/2002. Regolamento del fondo. Modifiche del regolamento e statutarie.






ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
PALERMO



1. Con nota 13 gennaio 2009, prot. 361/Serv. Credito e risparmio, codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente una questione interpretativa della portata dell'art. 7, comma 9, del Regolamento del Fondo chiuso costituito in attuazione dell'art. 13 della l.r. 23 novembre 2002, n. 23.

Riferisce codesto Dipartimento che la società di gestione del Fondo, costituita in attuazione del predetto art. 13 della l.r. 23 novembre 2002, n. 23, e nella quale la Regione è socio ed investitore in posizione minoritaria, prima della scadenza del termine massimo di sottoscrizione delle quote del Fondo (secondo closing) ha avviato il procedimento previsto per la modifica del Regolamento, onde ampliare il termine massimo per la raccolta dei capitali da 12 mesi dall'approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia a 18 mesi, termine massimo consentito con D.M. 24 maggio 1999, n. 228.

Tuttavia l'Assemblea degli investitori -organo competente ad approvare le modifiche regolamentari- ha deliberato la modifica in questione (con il voto contrario della Regione ma con la maggioranza prevista) dopo la scadenza del termine massimo di sottoscrizione previsto dal regolamento stesso.

Nella considerazione che l'art. 7 del Regolamento in questione, al comma 9, prevede il ridimensionamento del Fondo qualora lo stesso risulti definitivamente sottoscritto per un ammontare inferiore a quello originariamente previsto ma superiore ad un importo minimo prefissato, codesto Dipartimento chiede se tale ridimensionamento sia da considerarsi doveroso allo scadere del termine originariamente previsto dal regolamento (secondo closing), con la conseguenza che la deliberazione di modifica regolamentare, nel senso sopra evidenziato, assunta posteriormente allo scadere di tale termine inficierebbe la validità della deliberazione stessa e, in ultima analisi, della modifica regolamentare.

Altra questione, connessa alla precedente, è correlata alla circostanza che un investitore istituzionale intenderebbe investire risorse nel Fondo chiuso in parola, a condizione che alcune prerogative attualmente riservate alla Regione siciliana per disposizioni statutarie e regolamentari vengano ridimensionate.

Codesto Dipartimento, con successiva nota 22 gennaio 2009, prot. 1020/Serv. Credito e risparmio ha inviato uno schema di modifica dello Statuto sociale con l'evidenziazione delle modifiche che si vorrebbero apportare, chiedendo l'avviso dello Scrivente sulle stesse.

Codesto Dipartimento evidenzia la particolare urgenza in considerazione dell'approssimarsi dell'Assemblea straordinaria, prevista per il prossimo 19 febbraio.



2. Sulla questione suesposta, preliminarmente si rappresenta che, a termini dell'art. 7 del T.U. approvato con D.P.Reg. n. 70 del 1979, quest'Ufficio è chiamato a rendere parere sull'interpretazione di norme di legge o regolamentari, e non già sull'interpretazione di atti e convenzioni poste in essere dagli uffici di amministrazione attiva o da società, peraltro di natura tecnico-finanziaria in quanto correlati a strumenti propri dello specifico settore, né sul contenuto di schemi o bozze statutarie,.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime di rispondere, in via generale e sotto lo stretto profilo giuridico, alle domande avanzate da codesto Dipartimento.



3. In ordine alla prima delle problematiche rappresentate, si evidenzia che in via di principio l'art. 13 del Regolamento del Fondo prevede che le modifiche debbano ritenersi ammissibili se necessarie all'interesse degli investitori e, tranne che siano rese necessarie da disposizioni di legge o regolamentari, è necessario il preventivo assenso di maggioranze qualificate dell'assemblea degli investitori e il parere, a maggioranza qualificata, del Comitato consultivo. La piena efficacia delle modifiche è, poi, subordinata all'approvazione della Banca d'Italia.

La modifica regolamentare in questione concerne il prolungamento di un termine, quello del secondo closing, o termine ultimo di sottoscrizione delle quote, in misura pari a quello massimo (18 mesi) previsto dall'art. 14, comma 2, del D.M. Tesoro, bilancio e programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228.

Anche se l'approvazione di tale modifica regolamentare da parte dell'assemblea degli investitori (e, quindi, della Banca d'Italia) intervenga in un momento temporale successivo alla scadenza di tale termine prevista dal Regolamento stesso, tuttavia tale circostanza non sembra determinare l'impossibilità giuridica di deliberare il prolungamento del secondo closing, dal momento che non sembra che il sopravvenire di tale termine abbia determinato effetti preclusivi di carattere definitivo.

In proposito, si rileva che la previsione dell'art. 7, comma 9, del Regolamento secondo cui, una volta definitivamente sottoscritto il Fondo per un ammontare inferiore a quello previsto ma superiore al minimo di 30.000.000 milioni, la Società di gestione "procederà a ridimensionare il Fondo stesso" non è formulata in termini assolutamente precettivi, tali da poter indurre a ritenere intervenuto -in buona sostanza- il ridimensionamento automatico del Fondo. Un tale automatismo non appare possibile, dal momento che la disposizione in esame prevede degli adempimenti procedimentali (comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e successiva agli investitori) che appaiono necessari perchè il Fondo possa considerarsi ridimensionato. Né, ancora, è previsto un automatismo che possa considerare abbandonato il progetto, con liberazione degli investitori, dal momento che anche per tale diverso effetto occorre che vengano effettuale le comunicazioni previste dalla medesima disposizione (art. 7, comma 9, seconda parte, del Regolamento).


4. Quanto alle modifiche statutarie che s'intenderebbe deliberare, non sembra che le medesime siano in contrasto con le disposizioni codicistiche in materia societaria.

In particolare, la previsione additiva all'art. 9 dello Statuto, relativo al gradimento per il trasferimento delle partecipazioni, appare necessaria a termini dell'art. 2355 bis del codice civile, ed in linea con lo stesso.

Non si rinviene, invece, nella bozza modificativa di statuto l'eliminazione della maggioranza qualificata dei 4/5 prevista per le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società (art. 23, secondo comma), così come, invece, rappresentato nella richiesta di consultazione.

Tuttavia non pare che tale modifica, che comporterebbe il venir meno del veto sostanzialmente opponibile dai due amministratori di nomina regionale ex art. 16 dello Statuto, così come quella dell'art. 5, comma 7, punto II, del Regolamento del Fondo (che attualmente assegna alla Regione due dei cinque membri del Comitato consultivo e che si vorrebbe modificare nel senso di costituire l'organo in maniera paritaria tra tutti gli investitori rilevanti) sotto il profilo strettamente giuridico siano contrarie a disposizioni imperative.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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