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2-La soluzione del quesito in oggetto richiede l'approfondimento di due distinti aspetti l'uno che attiene agli effetti da riconoscere ad una sentenza accertativa di status, non ancora passata in giudicato l'altro relativo al vincolo che l' accertamento di status operato in via giudiziale può comportare nel rapporto fra soggetti estranei al relativo giudizio quali sono l'Amministrazione e la dipendente che sullo status della madre fonda la pretesa ad essere collocata anticipatamente a riposo. |
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Com'è noto l'irrevocabilità del comando giudiziale coincide con il giudicato. |
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L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo. postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (così Cass.sez. I, 06-02-1999, n. 1037.) |
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In tal senso anche la giurisprudenza più recente (a partire da Cass. 10 novembre 2004, n. 21367) conferma che l'attributo dell'immediata esecutorietà va riconosciuto alle sole sentenze di condanna. Ed infatti, pur rimarcando la portata innovativa della novella dell'art. 282, secondo cui sono esecutivi tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria e quindi anche quello contenente la condanna alle spese del giudizio, in tutti casi i cui la sentenza accolga azioni non di condanna, oppure rigetti qualsiasi tipo di azione, continua a ritenere che le sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto alla formazione della cosa giudicata soltanto in forza di espressa previsione di legge (come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c). |
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In particolare, con riguardo alle sentenze che, come quella che al presente ci occupa, definiscono una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria nulla viene detto circa la provvisoria esecuzione di quelle dichiarative e costitutive. Ed inoltre che la regola della immediata esecutività ( prevista già prima della sua generale applicabilità a seguito della l. 26 novembre 1990 n. 353) sia limitata alle sentenze di condanna può agevolmente desumersi dal rinvio, contenuto nell'art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice.(cfr.Cass. civ. Sez. lavoro, 8 settembre 1997, n. 8688) |
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Deve quindi concludersi che la sentenza, statuendo esclusivamente in ordine all'accertamento dello status di portatore di handicap grave, non sia provvisoriamente esecutiva pur se i suoi effetti si produrranno con la decorrenza retroattiva , al gennaio 2007 come in essa stabilito, con il passaggio in giudicato. |
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Poiché la suddetta sentenza dichiarativa vale come attestazione dello stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3, c. 1 e 3, della legge 104/1992, per il principio della validità erga omnes del giudicato nascente dalle decisioni sugli status, l'Amministrazione non potrà, una volta passata in giudicato, sottrarsi all'autorità dell'accertamento contenuto nella sentenza e dovrà quindi concedere, ovviamente in presenza dei relativi requisiti, il beneficio collegato alla situazione incontrovertibilmente accertata. |