Pos. 3 Prot. N. 3406/15.09.11 Palermo 4-3-2009


Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - legge regionale 16-12-2008, n. 19, art. 2, comma 5 - Incarichi aggiuntivi della dirigenza.
       


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE
PALERMO

1 - Con nota 28 gennaio 2009, n. 3766 codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in merito ad alcune questioni correlate all'applicazione dell'art. 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008 che in riferimento all'omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti ha previsto, nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva regionale di apposita disciplina, trovino immediata applicazione i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi. Vengono evidenziati tre aspetti meritevoli di un chiarimento:
A) L'individuazione della tipologia di incarico aggiuntivo al quale applicare il nuovo disposto normativo;
B) La decorrenza temporale del divieto di cumulo;
C) La decorrenza temporale per l'applicazione dei nuovi parametri "statali".
Sul primo punto viene osservato che l'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10/2000 individua chiaramente il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico del dirigente per le funzioni e compiti allo stesso attribuiti dalla legge nonché per qualsiasi incarico conferito in ragione del suo ufficio o comunque attribuito dall'amministrazione di appartenenza presso il cui dirigente presta servizio o su designazione della stessa, intendendo per tale, nella Regione Siciliana, il Dipartimento regionale o l'Ufficio ad esso equiparato presso il quale il dirigente presta le proprie funzioni; ove per tale incarico sia previsto un compenso a carico di un terzo questi è tenuto a corrisponderlo direttamente al ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente incaricato, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. In merito a tale disposizione viene evidenziato il dubbio che gli incarichi conferiti da terzi ( considerando tali anche i diversi rami dell'amministrazione regionale) secondo il principio dell'intuitu personae e per i quali il dirigente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del Decreto lgs. n. 165/2001 al pari di una prestazione libero professionale non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 2, c. 5, della l.r. n. 19/2008 non avendo connessione diretta o indiretta con i doveri d'ufficio e non essendo conseguenza dello stato di dirigente.
Sul secondo aspetto, concernente il divieto di cumulo di più di tre incarichi, ritiene codesto Dipartimento che il limite operi, in mancanza di espressa previsione da parte del legislatore, per il conferimento di nuovi incarichi e che quelli in atto conferiti possano eccedere il predetto limite numerico ed essere remunerati per intero in capo al dirigente sino alla loro naturale scadenza. Nel caso in cui tale interpretazione non fosse dallo scrivente condivisa vengono ipotizzate tre diverse possibilità :
- Il dirigente dovrà dimettersi immediatamente dagli incarichi in esubero per sopravvenuta incompatibilità;
- dovrà dimettersi ma continuare ad espletare l'incarico sino alla nomina del sostituto;
- Dovrà continuare ad espletare l'incarico in esubero sino alla naturale scadenza.
Sulla terza problematica si ipotizza che l'applicazione della disciplina degli incarichi aggiuntivi prevista dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, debba trovare applicazione dalla data 8 gennaio 2009 di entrata in vigore della l.r. n. 19/2008.

2. Sul primo punto sembra opportuno riportare di seguito l'intero art. 13 della l.r n. 10/2000 con le modificazioni introdotte al comma 4 dall'art. 2 della l.r. n. 19/2008:
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
L' "Amministrazione di appartenenza" non sembra allo scrivente individuabile col singolo Dipartimento atteso che il comma 1 dello stesso articolo si riferisce all'Amministrazione regionale come soggetto unitario ancorchè distinto in diversi "rami". Come riferito nel precedente parere n. 212/2004, reso all'Assessorato regionale della Sanità (in merito al divieto di conferimento di incarichi ai dipendenti in quiescenza previsto dall'art. 5 della l.r. 12-11-1996,n. 41 ) il significato del termine "amministrazione", adoperato dal legislatore in modo non univoco, può indicare di volta in volta lo Stato, un ente pubblico, ovvero un' articolazione amministrativa ed il suo significato va pertanto verificato di caso in caso in relazione allo specifico contenuto di ciascuna disposizione normativa e del fine perseguito dal legislatore.
Il legislatore regionale, in particolare, definisce in altre disposizioni gli assessorati "rami" della "Amministrazione regionale" e adopera la locuzione "Amministrazione regionale" con riferimento all'intero ente Regione (a titolo esemplificativo si confrontino l'art. 14/bis, comma 13 della l.r. n. 7/2002; l'art. 38 della l.r. n. 2/2002; l'art. 55, c.2, della l.r. n. 21/2001; l'art. 2/bis della l.r. n. 10/2000; l'art. 1, comma 4, l.r. n. 9/2004; l'art. 11 della l.r. n. 20/2003; l'art. 11, comma 5, della stessa l.r. n. 20/2003).
Tale conclusione appare peraltro coerente con la previsione di un ruolo unico della dirigenza (cfr. art. 6 della l.r. n. 10/2000) e col fatto che nella Regione il rapporto di impiego del dirigente (diverso dal contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale) non è costituito col singolo Assessorato ma fa capo, salvo poche eccezioni, irrilevanti nell'economia del ragionamento, alla Presidenza della Regione.
Orbene, con riferimento agli incarichi aggiuntivi, questi devono trovare nella qualità del dirigente e nelle sue competenze la causa del conferimento ancorchè non direttamente collegati al contenuto di quello in via principale conferitogli. In tema di tali incarichi la norma regionale novellata fa riferimento alle disposizioni vigenti per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i quali trova applicazione l'art. 60 del CCNL dell'Area I. cui rinvia espressamente la Direttiva 26 luglio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica 26-7-2006, n. 4 (su GURI n. 235/2006). Tale articolo 60, al comma 4, prevede che l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi debba essere improntata ai criteri di:
- competenza e capacità professionali dei singoli dirigenti; - natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare; - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante il normale e principale incarico conferito.
In sostanza, il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico del dirigente e della quantificazione della relativa indennità variabile viene contemperato con l'esigenza di garantire al dipendente una remunerazione ulteriore in relazione ad incarichi che possano essergli attribuiti, in aggiunta a quello normalmente ricoperto, dalla stessa amministrazione di appartenenza o da terzi ma sempre su designazione della stessa. In proposito appare opportuno evidenziare come debbano intendersi "conferiti in ragione del proprio ufficio" anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella propria amministrazione o su designazione della stessa ( ad esempio, come amministratori di società controllate o partecipate). Può in proposito richiamarsi il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale per il pubblico impiego 4-5-2005, n. 173/2004- Sez. II. che annovera fra gli incarichi aggiuntivi sia quelli attribuiti "in ragione dell'ufficio" sia quelli attribuiti su designazione dall'Amministrazione di appartenenza effettuata in base ad una valutazione discrezionale delle qualità possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione stessa nonché quelli "comunque conferiti" dall'Amministrazione di appartenenza che possono prescindere dal possesso della qualifica dirigenziale potendo essere attribuiti anche a soggetti esterni e che il dipendente potrebbe anche rifiutare.
Al di fuori, quindi, di tali incarichi aggiuntivi restano quelli conferiti da terzi, privati o amministrazioni diverse da quella regionale, che non trovino collegamento con la posizione del dirigente e che rientrano nella disciplina dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 relativa ad incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici (cfr. Parere del Dipartimento della Funzione pubblica 19-3-2002, n. 113) .
Ve peraltro tenuto presente che l'art. 12 della l.r. n. 10/2000 prevede, per i dirigenti cui è assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione, le dimissioni da qualsiasi incarico esterno non inerente alle specifiche funzioni assegnate . Tale disposizione sembra limitare nella Regione siciliana anche l'attribuzione degli incarichi autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.
Ritenendo sufficientemente chiarito il concetto di incarico aggiuntivo rientrante nel principio dell'omnicomprensività ed individuata nell'intera Amministrazione regionale quello di amministrazione di appartenenza, possono essere esaminate le altre questioni poste nella richiesta di parere.
3 - Sul secondo punto oggetto della richiesta di parere, relativo al divieto di cumulo di più di tre incarichi, si osserva che l'art. 4 comma uno della l.r. n. 2/2008 non ha previsto alcuna fase transitoria per disciplinare casi di incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore. L'applicazione del principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire ( principio generale enucleabile dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile) condurrebbe pertanto a ritenere che il predetto limite operi in ordine al conferimento di quelli futuri ferma restando l'impossibilità di attribuirne altri a chi quel limite abbia già superato.
4 - Sulla terza questione non sembra invece che il legislatore abbia inteso differire l'applicazione del nuovo trattamento economico degli incarichi aggiuntivi che, pertanto, nelle more di una disciplina contrattuale regionale, andranno d'ora in poi remunerati secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della l.r. n. 10/2000, col versamento del relativo compenso all'Amministrazione regionale e la devoluzione al dirigente di una quota determinata secondo i criteri previsti per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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