Pos.2   Prot. N. / 20.11.09 



Oggetto: Consiglio di amministrazione di Opera Pia - Possibilità di conferma di consigliere secondo le norme statutarie.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
PALERMO




1 - Con nota n. 498 del 27 gennaio 2009, pervenuta il 4 febbraio, codesto Ufficio di Gabinetto ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Dovendo procedere alla designazione di competenza di un membro del consiglio di amministrazione di un'Opera pia, l'Assessore indicava un soggetto che aveva già ricoperto presso quell'ente la carica di presidente.
Il competente ufficio della Segreteria generale chiedeva un riesame della designazione in quanto (possibilmente) in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto dell'Opera pia che così recita :"Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e tutti i componenti, eccetto quello pro-tempore, sono nominati per un quadriennio e non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta".
Codesto Ufficio ritiene, invece, conforme a tale statuizione la designazione del soggetto già presidente del passato consiglio di amministrazione e sulla questione chiede l'avviso dello Scrivente.

2 - Non essendo in possesso della nota con la quale la Segreteria generale ha sollevato dubbi sulla nomina del consigliere designato dall'Assessore, non riesce agevole valutarne le argomentazioni. Pertanto si descrive quella che, ad avviso dello Scrivente, risulta la portata della riferita norma statutaria.
La disposizione che i consiglieri durano in carica quattro anni e che non possono essere rieletti ( rinominati ), senza interruzione, più di una volta, non può che intendersi nel senso che il consigliere già nominato possa essere confermato per un solo altro mandato consecutivamente alla fine del primo. Ove, invece, ci sia una interruzione tra i diversi mandati, il limite imposto (non più di una volta ) per l'altra nuova nomina non opera e l'interessato può essere discontinuamente nominato un mumero indefinito di volte.
Nel caso sottoposto allo Scrivente pare che il soggetto interessato abbia già svolto l'incarico di presidente e sia stato in continuità confermato per la prima volta. Ciò risulta in linea con quanto statuito dalla sudetta norma statutaria.
Ove la situazione sia diversa da quella raffigurata da quest'Ufficio nella presente consultazione si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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