POS. I Prot._______________/26.11.2009

OGGETTO: Tasse sulle concessioni governative regionali - Autorizzazioni sanitarie preventive dei mezzi di trasporto di alimenti.





ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento Finanze e Credito
PALERMO



e, p.c.   ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
  (ex Ispettorato Regionale Veterinario) 
  PALERMO 






1. Con nota prot. n.2491 del 17 febbraio 2009 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di tornare sulla questione già affrontata con parere n.17 del 2008, reso all'Assessorato regionale della Sanità con nota prot. n.7669 del 24 aprile 2008, concernente le autorizzazioni sanitarie al trasporto di animali vivi disciplinate dagli artt.36 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, e dal Regolamento (CE) 1/2005.
Si era ivi affermato, come ricorda codesto Dipartimento (cui la citata nota era stata inviata per conoscenza), che le predette autorizzazioni sanitarie non sono soggette alla tassa sulle concessioni governative regionali che, invece, è dovuta dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nella diversa misura fissata dall'art.86 del D.M. 30 agosto 1992 per le ditte iscritte nel registro delle imprese, e dal D.Lgs. n.230/1991, titolo VIII, numero d'ordine 47 per le ditte artigiane.
Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede se le predette tasse di concessione regionale debbano essere richieste solo al momento dell'iscrizione negli appositi distinti albi oppure "ogni qual volta una ditta per iniziare l'attività di trasporto di alimenti (ad esempio di latte, formaggi, ecc. e non solo di animali vivi), inoltri ai Comuni DIA differita, in applicazione del D.A. dell'Assessorato regionale Sanità del 27/02/2008 che approva, ai sensi dell'art.6 del regolamento n.852/2004/CE, la procedura relativa alla notifica per l'inizio di nuove attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, a partire dalle produzioni primarie".
In particolare, codesto Dipartimento sottolinea che il predetto D.A. prescrive all'operatore del settore alimentare che intende iniziare l'attività di trasporto di inoltrare la dichiarazione di inizio attività corredata dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nei casi ove prevista "cioè, quando in precedenza tale attività era soggetta ad autorizzazione sanitaria".
Codesta Amministrazione, nel manifestare il proprio orientamento, sottolinea che "tra le autorizzazioni sanitarie richieste dalla legge per poter esplicare l'attività di trasporto non possono, però, essere incluse quelle presenti nelle tabelle succitate relative all'iscrizione agli albi che hanno natura abilitante allo svolgimento del trasporto in quanto queste ultime non hanno natura di autorizzazioni sanitarie" e che, invece, le autorizzazioni sanitarie possono essere tassate ai sensi dell'art.86 della tabella di cui al D.P.R. 641/72, come modificata dal D.M. 20 agosto 1992.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'autorizzazione sanitaria al trasporto delle sostanze alimentari è prevista dall'art.44 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, recante il regolamento in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande che, al primo comma, richiede l'autorizzazione sanitaria preventiva per:le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

La materia ha trovato poi una più generale ed organica disciplina nei regolamenti (CE) 29 aprile 2004, nn.852/2004 e 853/2004 recanti, rispettivamente, norme sull'igiene dei prodotti alimentari e norme per gli alimenti di origine animale.

In breve, il D.A. 27 febbraio 2008, citato da codesto Dipartimento, ha dettato le linee di indirizzo e le modalità procedurali attuative del regolamento CE n.852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari, definendo la procedura relativa alla notifica per l'inizio di nuove attività alimentari e per la conseguenziale registrazione, che si applica "a tutte le attività di ... trasporto, ... di prodotti alimentari, a partire dalle produzioni primarie" (art.1, terzo comma).

Occorre a questo punto verificare se l'autorizzazioni sanitarie de quibus sono o meno soggette a tassa sulle concessioni governative.
Fermo restando che non vi è una voce di tariffa che espressamente le assoggetti alle predette tasse, occorre più propriamente verificare se le medesime possano rientrare nella voce residuale che ricomprende "autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate negli altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali o di professioni, arti o mestieri" (art.86 della tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992, cui occorre fare riferimento nella Regione siciliana, secondo quanto già affermato nel Parere n.154 del 2001, reso a codesto Dipartimento con nota prot.15375/2001).
Presupposto del tributo è l'adozione di atti o provvedimenti rientranti tra le tipologie indicate, che riguardino l'esercizio di attività dirette alla produzione di beni o di servizi, ovvero di attività di intermediazione nella circolazione dei beni o, ancora, che riguardino l'esercizio di attività professionali, di arti o mestieri.

Tuttavia, pare allo Scrivente che, nel caso in esame, l'autorizzazione sanitaria, rilasciata a seguito dell'avvenuto accertamento dell'idoneità sanitaria dei mezzi di trasporto, non possa rientrare tra le autorizzazioni che abilitano all'esercizio di una delle predette attività, dovendo essere inquadrata, più specificamente, come una autorizzazione che abilita il veicolo al trasporto degli alimenti.
Per tale ragione, pare doversi escludere l'assoggettabilità della stessa alla tassa sulle concessioni governative regionali.

Ciò posto, la previsione di cui al D.A. 27..02.2008 cit. che all'art.2, comma 5, richiede di allegare alla DIA "l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nei casi ove prevista", non pone particolari problemi interpretativi ove venga riferita, coerentemente al sistema delineato, alle tasse dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione all'albo (voce tariffaria n.47 all'interno del D.Lgs. n.230/1991 per le imprese artigiane) e dalle altre imprese di autotrasporto per l'iscrizione nel Registro delle imprese (secondo la tariffa riportata alla lettera a) dell'art.86 del D.M. 30 agosto 1992).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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