Pos. 4   Prot. N. 7849 - 28.09.11     Palermo, 18/05/2009 


Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria immobile detenuto dall'Istituto d'Arte di xxxxxxx. Individuazione soggetto obbligato al risarcimento dei danni.




Assessorato regionale
dei Beni Culturali ed Ambientali e P.I.
Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in tema di risarcibilità del danno subito da una docente dell'Istituto statale d'Arte di xxxxxx, attualmente allocato all'interno dell'ex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a seguito di una caduta verificatasi sui gradini del medesimo edificio, di proprietà della Regione siciliana.
La richiesta di risarcimento, avanzata dal legale della docente e trasmessa a codesto Dipartimento, con nota 14.01.2009, n. 5373 del Servizio Demanio della Presidenza, è stata seguita da un'istanza della Provincia regionale di xxxxxx (nota n. 2672 del 22.01.2009), da cui dipende l'Istituto scolastico predetto, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio.
Codesta Amministrazione, tracciato un riepilogo delle vicende giuridiche che hanno interessato l'immobile, chiede il parere dello Scrivente in ordine alla sussistenza dell'obbligo, in capo alla stessa, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio medesimo, nonché alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla docente dell'Istituto.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
2.1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi manutentivi sembra, innanzitutto, utile riassumere brevemente le vicende giuridiche che hanno interessato l'immobile de quo, risultanti dagli atti allegati e, peraltro, già note a quest'Ufficio, che ha provveduto alla rappresentanza e difesa di codesta Amministrazione nel contenzioso amministrativo di cui l'immobile medesimo è stato oggetto.
La Regione siciliana, essendo divenuta proprietaria nel 1995 del complesso edilizio dell'ex xxxxxxx dei xxxxxx di xxxxxx e avendo destinato tale struttura quale sede della Biblioteca regionale, aveva chiesto alla Provincia regionale il rilascio della porzione dell'immobile detenuto sino a quel momento dall'Istituto d'Arte della Provincia. Quest'ultima ha impugnato il provvedimento assessorile 21 aprile 1999, n. 2076 di intimazione al rilascio del bene, assumendo l'illegittimità del medesimo sotto vari profili. Il TAR ha accolto il ricorso (ritenendo fondata la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento). L'Amministrazione regionale ha impugnato innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa la sentenza, sostenendo la sua erroneità, e l'appello è stato accolto con sentenza n. 140/06 dei 21.09.05-31.03.06.
Nell'appello l'Amministrazione regionale evidenziava il carattere demaniale del bene, acquistato dalla Regione per una finalità di interesse pubblico (destinazione a biblioteca regionale), ancora frustrata dalla occupazione da parte dell'Istituto d'Arte che detiene ormai il bene senza titolo.
Ne consegue anche l'impossibilità, per l'Amministrazione regionale proprietaria, di far valere "diritti nelle ordinarie forme del diritto comune", nonché di far fronte ai corrispondenti obblighi secondo le ordinarie regole.
La mancata esecuzione della decisione del CGA n. 140/06 e della reiterata intimazione allo sgombero (prot. 46898 del 3 maggio 2006) ha di fatto impedito l'adempimento di qualsivoglia obbligo concernente la manutenzione straordinaria, stante l'indisponibiltà dell'immobile. Di talchè non è stato possibile realizzare taluni interventi, seppur già finanziati, dovendo limitarli unicamente alle parti già consegnate alla Soprintendenza ed a poche altre rese temporaneamente disponibili dalla Scuola, con i conseguenti rischi per il personale docente e non docente e per i discenti, la cui presenza persisteva nelle altre parti dell'immobile non interessate, seppur altrettanto necessitanti, dai predetti lavori di messa in sicurezza, oggetto di un progetto stralcio dell'originario programma di interventi (il cui finanziamento era stato revocato per impossibilità di appaltare i lavori a causa dell'indisponibilità dell'immobile, come risulta dalla nota 2 aprile 2008, prot. 1239 del Soprintendente per i BB.CC. ed AA. di xxxxxx).

2.2. In ordine agli obblighi di manutenzione ordinaria, per ciò che concerne, in particolare, la sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre richiamare l'art. 18, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico". Nella fattispecie l'amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'edificio scolastico non è identificabile con l'Amministrazione regionale, bensì con la Provincia regionale di xxxxxx che, già al momento dell'acquisizione al demanio regionale, conduceva l'immobile in locazione per gli usi dell'Istituto d'Arte, nel prosieguo detenendolo senza più titolo in conseguenza delle sopradescritte vicende di cui lo stesso è stato oggetto.
Altri obblighi, concernenti le attività precipuamente volte ad assicurare la prevenzione nei luoghi di lavoro, incombono esclusivamente sul datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 17 del citato D.lgs. 81/08, non può delegare precise attività, quali la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28  e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro, nella fattispecie, si identifica nel Dirigente dell'Istituto scolastico, che - come dichiarato nella nota prot. 6713 del 9.12.2008 - nell'ultimo decennio, ha avviato un'intensa attività per la messa a regime dei processi attuativi per assolvere a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, attuando anche provvedimenti a carattere di urgenza resi necessari per l'abbattimento e/o abbassamento dei rischi derivanti dalle carenze oggettive presenti nell'edificio per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2.3. Infine, con riferimento al sinistro occorso alla docente dell'Istituto scolastico di cui è questione, si osserva che - come risulta dalla nota 18 novembre 2008, a firma congiunta dell'interessata e del proprio legale - il sinistro de quo è stato già denunciato all'Inail e si è in attesa di un riscontro da parte dell'istituto assicurativo in ordine alla risarcibiltà dell'evento dannoso quale infortunio occorso sul posto di lavoro.
L'istituto assicurativo, infatti, è l'unico soggetto competente - ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 30. 6.1965, n. 1124, recante il "T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", e D.Lgs. 23.02.2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144) - a pronunciarsi in ordine alla risarcibilità del danno, nonché a valutare l'adeguatezza delle attività poste in essere dal datore di lavoro (ovvero da eventuali altri soggetti per legge obbligati) al fine di garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti a luoghi di lavoro, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/08.

* * * * * * * * *
Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2010 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Alessandra Ferrante