Pos. 1   Prot. N. 4690 - 30.09.11         Palermo, 24/03/2009 


Oggetto: Diritto di accesso. Associazione di volontariato. Soggetti legittimati. Valutazione atti.





PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento regionale della protezione civile.

PALERMO






1. Con al nota suindicata codesto Dipartimento, premesso che lo Scrivente si è già espresso (nota n. 314.08.11 del 22 gennaio 2009) in merito ad un quesito concernente la richiesta di accesso (presentata da taluni soggetti in qualità di associati) ad atti relativi ad un'associazione iscritta nel Registro delle associazioni di volontariato di protezione civile, trasmette, in copia, alcuni atti per l'esame degli stessi, finalizzato alla valutazione "dell'interesse che legittimerebbe l'accesso e il nesso tra lo stesso interesse e la documentazione richiesta".

2. Al riguardo va evidenziato, in via pregiudiziale, che nella nota di codesto Dipartimento non vengono evidenziati ulteriori dubbi giuridico-interpretativi sulla questione già posta né, invero, complementari quesiti sui quali lo Scrivente dovrebbe esprimersi.

Pertanto, sul merito della questione non possono che ribadirsi le osservazioni espresse nella precedente consultazione.
Circa la documentazione allegata, seppure la richiesta di esame di atti in assenza di specifici quesiti giuridici appare, invero, irrituale, nello spirito di collaborazione lo Scrivente esprime quanto segue.
In generale, il contenuto di richieste (del medesimo tenore della nota del 31 maggio 2007 rivolta a codesto Dipartimento dai richiedenti l'accesso) volte a "verificare se alla data dell'iscrizione nel registro generale sussistevano i requisiti....." non possono trovare, accoglimento.
Si conferma, infatti, che la disciplina normativa regolante il diritto di accesso non può essere invocata allorché l'interessato non chieda all'Amministrazione di esibire documenti di cui sia certa l'esistenza, ma piuttosto di provare se determinati atti esistono o meno.
A tal proposito, va riaffermato che la Giurisprudenza ha da tempo, costantemente, precisato che la domanda di accesso ad atti e documenti amministrativi, può considerarsi ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrativi, quanto meno in senso oggettivo e funzionale, perché facenti capo all'apparato amministrativo, anche se espresse mediante atti di diritto privato (Cfr. Con.Stato, sez. IV, 26.01.2004, n. 274).
Resta fermo, ovviamente, quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 28 della l.r. 10/91 e successive modificazioni.
Sugli altri documenti trasmessi in allegato alla nota cui si risponde non si esprimono osservazioni trattandosi di atti il cui contenuto non risulta connesso al quesito, a suo tempo, posto da codesto Dipartimento.
Si resta, comunque, a disposizione per ogni ulteriore quesito giuridico -interpretativo che codesto Dipartimento ritenga di sottoporre allo Scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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