Pos. 1 Prot. n. 4860 - 38.09.11 Palermo 26/03/2009


Oggetto: Lavori socialmente utili. Contratti di diritto privato ex art.2, comma 3 bis L.r. n.16/2006.




Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell' Emigrazione
Agenzia Regionale per l' Impiego e la Formazione professionale

PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla possibilità di applicare o meno il disposto dell' art. 2 della L.r. 29 dicembre 2008, n. 25 ai contratti di diritto privato già stipulati ai sensi dell' art. 12 della L.r. 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale articolo, che ha inserito, dopo il comma 3 dell' art. 4 della L.r. 14 aprile 2006, n.16, il comma 3 bis statuisce che "I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le organizzazioni sindacali".

Si chiede quindi di sapere se il comma 3 bis vada applicato solo ai contratti stipulati successivamente all' entrata in vigore della L.r. n.25/2008 con soggetti finora impegnati in attività socialmente utili ovvero se lo stesso articolo possa trovare applicazione anche ai contratti già stipulati mediante riduzione dell' orario di lavoro settimanale da 24 a 18 ore.

Si chiede inoltre di conoscere se, alla luce della vigente disciplina applicabile anche alla Regione siciliana, sia possibile prescindere dal "previo accordo con le organizzazioni sindacali"

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

Sembra anzitutto opportuno operare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Com'è noto l'art.12, l.r. n.85/1995 cit. ha introdotto, per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, i contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva.

Per quel che in questa sede interessa, va precisato che il comma 6 dell'art.12 della L.r. n.85/1995, (come modificato dall' art.4 della L.r.14 aprile 2006, n.16) , ha statuito che "Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione".

L'art.3, l.r. n.17/2001, richiamato dalla norma testè citata, al primo comma, consente agli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12, l.r. n.85/1995 cit. a tempo parziale di elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sulla fattispecie è intervenuto l'art. 2 della l.r. 31 marzo 2001, n.2, a seguito del quale i contratti in questione, senza perdere una loro specialità in termini soggettivi, di disciplina e di fonte di finanziamento, hanno tuttavia assunto la connotazione di misura di fuoriuscita, dato che tendono alla stabilizzazione, anche se non la realizzano ancora in pieno. Inoltre tale articolo ha testualmente statuito che "Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato"

L' art. 4, comma 3, della L.r. 14 aprile 2006, n.16 ha statuito che :" Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:
a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b) all' 80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio".

Il comma 5, dell' art. 4 dispone poi che i suddetti contratti "possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza".

Dal quadro normativo sin qui delineato risulta che i comuni possono stipulare contratti di diritto privato con i lavoratori socialmente utili a tempo parziale a 24 ore purchè gli stessi si accollino una parte degli oneri finanziari non coperti dalla Regione e predeterminati per legge ( pari al 10% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e al 20% per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

In altri termini stando alla lettera dell' art.12, comma 6, della L.r. n.85/1995, come sostituito dal medesimo art.4, L.r. n.16/2006, i contratti a tempo parziale devono essere stipulati "a 24 ore" e non possono prevedere un orario inferiore.

Su tale quadro normativo è intervenuto l' art. 2 della L.r. n. 25/2008 che ha inserito, dopo l' art. 4, comma 3, della L.r. n.16/2006 il comma 3 bis.

Con tale comma 3 bis il legislatore, preso atto della situazione di crisi finanziaria nella quale versano numerosi comuni siciliani e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ha statuito che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le organizzazioni sindacali".

La norma ha introdotto, in presenza di particolari condizioni (comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, accertate difficoltà di bilancio, accordo con le organizzazioni sindacali), una deroga all' art .4, comma 3, più volte citato introducendo la possibilità di stipulare contratti di diritto privato utilizzando unicamente il contributo regionale e una flessibilita oraria inferiore a quella sinora prevista.

Ciò posto si osserva, anzitutto che, come previsto dall' art.11 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi) la legge non dispone che per l' avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Tale art.11 , pur senza dettare - al di là della ipotesi riguardata dall'art. 25 della Costituzione in materia penale, e specificamente per le leggi punitive - un principio inderogabile, costituisce una puntuale direttiva rivolta al legislatore e configura un sicuro canone interpretativo che, in mancanza di divergenti indicazioni desumibili dal testo delle singole disposizioni, impone che ciascun atto o fatto sia assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui esso si verifica.

La retroattività invero, deviando dai principi posti in via generale dall'ordinamento, costituisce diritto eccezionale, e conseguentemente, qualora non esplicitamente affermata, può essere ricavata dall'interprete soltanto laddove il significato letterale della norma sia tale da rendere incompatibile la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro.

E dunque, poiché la legge non dispone che per l'avvenire, sembrerebbe che la disposizione in esame vada applicata ai nuovi contratti stipulati (o ristipulati) dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, facendo in tal senso propendere anche una interpretazione letterale della norma (...possono stipulare), che non contiene alcun riferimento ai contratti in corso.

Inoltre si consideri che i contratti de quibus sono contratti a termine (stipulati, come sopra precisato, per un periodo che va da 1 a 5 anni) e come tali vanno periodicamente riconfermati e sottoposti alle disposizioni normative nel frattempo intervenute.

Si rammenta al riguardo che codesta Agenzia con circolare n. 91 del 30 dicembre 2008, ha previsto la possibilità di procedere, tra l' altro, al rinnovo dei contratti di diritto privato già stipulati ai sensi dell' art. 4 della predetta L.r. n.16/2006.

La norma, poi, richiede espressamente l' intervento delle organizzazioni sindacali anzi, più precisamente, "il previo accordo" con le stesse, per addivenire alla stipula di contratti di diritto privato con una flessibilità non inferiore a 18 ore, e ciò in considerazione della circostanza che si tratta pur sempre di una modifica in peius di un pregresso rapporto di lavoro, anche se con caratteristiche particolari.

Non sembra pertanto possibile prescindere dall' intervento delle organizzazioni sindacali espressamente richiesto dalla norma che disciplina compiutamente la fattispecie.


Nellle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".












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