Pos. 2   Prot. N. / 41.11.09 



Oggetto: Sanzioni amministrative ex art. 316 ter, c. 2, cod. pen per falsità dichiarazioni sostitutive al fine dell'esenzione ticket sanitario - Autorità competente all'irrogazione - Applicabilità art. 38, c.4, l. r. 30/93.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per la pianificazione strategica

PALERMO


1 - Con nota prot. S.5/1943 del 16 marzo 2009 codesto Dipartimento, con riferimento al parere di quest'Ufficio n. 219 del 2008 reso con nota n.16726 del 23 settembre 2008, ha chiesto allo Scrivente se la competenza regionale ad irrogare la sanzione amministrativa in oggetto vada esercitata dal sindaco competente per territorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, c. 4, della l. r. n. 30 del 1993.
Codesto Dipartimento esprime il proprio favorevole orientamento in tal senso.
Viene, inoltre, chiesto se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a tale titolo ai sensi dell'art. 28 delle l. n. 689 del 1981, i procedimenti penali dai quali scaturisce l'applicazione delle sanzioni amministrative in discorso costituiscono ipotesi di interruzione del termine prescrizionale.

2 - L'art. 38 "Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria" della l. r. n. 30 del 1993, nell'operare il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria non riservate dalla medesima legge allo Stato ed alla Regione, al comma 4 dispone che "Fino al riordinamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale della sanità e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare quelli di cui all'articolo 18 della stessa legge, sono adottati dal sindaco competente per territorio che provvederà a versare le relative somme alla Regione".
I provvedimenti previsti dall'art. 18 del capo I ( sanzioni amministrative ) della suddetta l. n. 689 del 1981 rientrano nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed in particolare per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; con l'art. 38 della l. r. n. 30 del 1993 in questione viene, transitoriamente, attribuita al Sindaco la relativa competenza.
La permanenza di tale competenza in capo al sindaco potrebbe, invero, essere posta in dubbio con riguardo al termine finale posto dalla norma nella relativa attribuzione e cioè "fino al riordinamento degli uffici periferici dell'Assessorato..". Infatti con l'attuazione dell'art. 4 della l. r. n. 10 del 2000 e l'individuazione delle strutture intermedie di ogni dipartimento potrebbe considerarsi conclusa la fase transitoria riguardata dal suddetto comma 4 dell'art. 38 della l. r. n. 30 del 1993. Ad escludere, tuttavia, tale ipotesi viene rilevata una inequivocabile manifestazione di codesto Assessorato che, con circolare n. 1165 del 23 marzo 2005 dell'Ispettorato sanitario relativa alle modalità di pagamento della sanzione prevista per la violazione del divieto di fumo, ha ritenuto ancora operante l'art. 38, c. 4, della l. r. n. 30 del 1993, attestando, così, la mancata realizzazione del riordinamento previsto dalla stessa norma.
Pertanto, alla luce delle superiori manifestazioni di codesto Assessorato (cui pertiene una visione privilegiata del sistema organizzativo dei propri uffici ), preso atto della permanenza della situazione che originò l'esigenza di delegare i comuni all'esercizio della competenza in questione, non può che condividersi quanto espresso in merito da codesto Dipartimento.
In ordine al secondo quesito relativo all'interruzione del termine prescrizionale ad opera del procedimento penale da cui scaturisce la sanzione amministrativa, si considera quanto segue.
L'art. 28 della suddetta l. n. 689 del 1981 così recita : "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. ".
Nel caso che ci occupa, ossia di sanzione amministrativa da irrogare a seguito di sentenza che inquadra la fattispecie nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 316 ter del c. p. ( punita esclusivamente con sanzione amministrativa) e della sua trasmissione alla competente autorità amministrativa per la relativa applicazione, il problema della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute si inquadra prioritariamente, piuttosto che nelle ipotesi di interruzione del termine, in quello della decorrenza del termine prescrizionale.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di specie, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art.28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa ( cfr. per tutte Cass. Civ. sent. n. 18168 del 2006 e n. 19529 del 2003 ).
Ai sensi, infatti, dell'art. 2935 del codice civile "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ".
In fattispecie, derivando la sanzione amministrativa da irrogare da una sentenza che, avuto riguardo all'entità della somma indebitamente percepita , ne ha comminato l'applicazione da parte dell'autorità competente, il diritto di quest'ultima a riscuotere le somme dovute nasce, appunto, dalla conoscenza della sentenza. E' da tale momento, quindi, che decorre il termine prescrizionale.
Pare opportuno, comunque, segnalare ( per altre ipotesi in cui la prescrizione abbia comunque iniziato a decorrere ) che l'art. 2943 del cod. civile prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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