Pos. 1 Prot. n. 6296 - 43.09.11 Palermo 21/04/2009

Oggetto: Conto generale del patrimonio della Regione. Censimento informatizzato dei beni patrimoniali. Utilizzabilità quale inventario. Beni non assunti in consistenza. Ricomprensibilità.


Presidenza della Regione siciliana
Dipartimento regionale del Personale e
dei Servizi generali, di Quiescenza,
Previdenza ed assistenza del personale

e,pc ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

LORO SEDI


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, dopo avere brevemente specificato il ruolo svolto dagli uffici dell' Agenzia del demanio tenuti, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione siciliana e scaduta il 30 maggio 2006, a fornire i "dati afferenti le variazioni dei beni patrimoniali da inserire nel conto generale del patrimonio della Regione siciliana" e a compilare i relativi modelli ( mod. 41, 91, 92 e 93), chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di considerare il censimento informatizzato dei beni immobili realizzato ex art.9 della L.r. 28 dicembre 2004, n.17 dalla società per azioni denominata xxxxx, previo inserimento da parte della stessa società di opportuna codifica (codice SEC), "quale inventario dei beni patrimoniali ai fini del medesimo rendiconto".

Viene poi posto un secondo quesito relativo ai beni oggetto di contabilizzazione.
Al riguardo si rappresenta che per effetto delle norme di contabilità generale e sull'amministrazione del patrimonio,vengono contabilizzati solo gli immobili assunti in consistenza in quanto formalmente iscritti nei relativi registri di matrice statale e nelle schede patrimoniali mod.199.

Di converso il censimento informatizzato, realizzato per finalità di utilità economica, contiene anche beni non ancora formalmente assunti "nella consistenza" del patrimonio regionale per le complesse e lunghe fasi che detto procedimento comporta.

Si chiede, quindi, di sapere, se tali ultimi beni debbano essere inclusi nel conto del patrimonio, atteso che lo stesso assume oggi carattere di supporto alla programmazione economica.

Si specifica, infine, che il parere viene richiesto "stante le osservazioni sull' argomento espresse dalla Corte dei Conti in sede di parifica" senza comunque indicare con precisione a quali osservazioni ci si riferisca né allegare copia del citato documento.

2. La problematica sottoposta all' esame dello Scrivente è inserita nell'ambito di una complessa procedura che, in attuazione del disposto dell'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ha portato alla costituzione di una società per azioni denominata "XXXX XXXX" S.p.a., ed alla stipula - tra la Regione e detta Società - di un apposito contratto di servizio avente per oggetto sia la gestione di attività di investimento finalizzate alla massimizzazione del valore economico del patrimonio immobiliare regionale, sia la gestione integrata di servizi ad esso afferenti, servizi che sino al 31 maggio 2006 erano curati, in forza di apposita convenzione , dall'Agenzia del Demanio.

Ciò premesso sembra opportuno ricordare, sia pure sommariamente, il percorso procedurale attuato in applicazione del sopracitato art.9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17.
La Regione, previa pubblicazione di un bando di gara, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio di minoranza con cui costituire la società per azioni mista cui affidare le attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili indicati nello stesso articolo e per l' affidamento rispettivamente al socio privato e alla società delle attività specificate nel Capitolato Tecnico.
In particolare il Capitolato Tecnico prevedeva l' affidamento al socio privato delle seguenti attività:
a) supporto all' avviamento e messa a regime della società;
b) ricognizione censuaria e censimento informatizzato dei beni immobili indicati dalla Regione
c) esecuzione delle attività di Asset Management, cioè di consulenza, assistenza e servizi per la vendita e la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

In esito alla predetta procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria la Riunione Temporanea avente per capogruppo la XXX spa - poi costituitasi in società consortile a responsabilità limitata denominata yyyyy - con cui la Regione ha stipulato il contratto Rep. n. 208 dell' 1 marzo 2006, c.d. Contratto di servizio 1 , che, oltre a richiamare nel loro insieme le disposizioni del Capitolato Tecnico, ne ribadisce puntualmente il contenuto.

Successivamente alla stipula del contratto di servizio 1 è stata quindi avviata la procedura finalizzata alla costituzione del Fondo Immobiliare Pubblico della Regione Siciliana ed è stata costituita la società per azioni a capitale misto (75% della Regione e 25% del socio privato P.S.P. s.c.r.l) la cui denominazione è "xxxxx

In data 6 dicembre 2006, tra la Regione e la "xxxxx " s.p.a è stato firmato il c.d. Contratto di servizio 2.

A partire da tale data sono iniziate le "Attività di supporto tecnico-consulenziale all'avviamento e messa a regime della Società" disciplinate dal Contratto di Servizio 1 e in particolare, per quel che in questa sede rileva, la società si è impegnata a "definire e mantenere aggiornato, anche attraverso idonei strumenti informatici, il censimento del patrimonio immobiliare e la relativa gestione, ivi compresa quella conservativa e manutentiva, acquisendo una progressiva e puntuale conoscenza di detto patrimonio immobiliare, anche in termini amministrativi, tecnici e giuridici".

Tale censimento a regime, sarà aggiornato dalla xxxxx e consentirà, oltre alla completa conoscenza del Patrimonio regionale, l'individuazione delle effettive necessità e possibilità di interventi di valorizzazione, riqualificazione, razionalizzazione o mantenimento e alienazione del patrimonio regionale.
Il contesto di riferimento iniziale, cioè l'elenco dei beni immobili regionali allegato al Capitolato Tecnico della Gara, era formato esclusivamente dai beni immobili assunti in consistenza dal Dipartimento Personale, Servizi Generali e di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale ed è stato successivamente integrato con i beni immobili gestiti da altri Assessorati regionali, nonché degli Enti vigilati e finanziati di cui all'art. 9 della L.R. n. 17/2004.

A seguito della stipula del c.d. Contratto di servizio 2, è stato estinto il rapporto contrattuale in essere tra la Regione Siciliana e la Agenzia del demanio.

3. Passando ora all' esame del primo quesito sembra opportuno precisare che lo Scrivente Ufficio con il parere n.13643/184.2007.11 reso all' Assessorato Bilancio e Finanze - Dipartimento Finanze e Tesoro è stato chiamato a pronunciarsi su questione, in parte, analoga a quella oggetto del presente parere.
Si ribadisce, pertanto, quanto allora affermato: " La prevista esternalizzazione di servizi e di funzioni e il disposto avvalimento di soggetti giuridici di scopo appositamente costituiti, non spogliano l'Amministrazione delle competenze ad essa ascritte dalla legge, né tanto meno consentono di imputare a soggetti diversi da essa quelle potestà che in ragione degli interessi pubblicistici perseguiti legittimano finanche l'esercizio di poteri autoritativi."
"....l'avere affidato, ex contratto di servizio... ....tutta una serie, ancorchè complessa, di attività concernenti la gestione dei beni immobili di proprietà della Regione, ... non incide tuttavia sul regime giuridico dei beni, non automaticamente modificato in ragione dell'imputazione esterna della gestione di talune correlate funzioni".

Considerato peraltro che l'originale dell'inventario di detti beni immobili demaniali e patrimoniali, consistente in uno stato descrittivo di essi, si conserva presso la Amministrazione centrale in conformità alla vigente normativa che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (cfr. R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Titolo I, applicabile in ambito regionale, giusta rinvio disposto, per tutto quanto non previsto, dall'art. 21 della l.r. 8 luglio 1977, n. 47), si ritiene che la "XXX XXX" S.p.a. possa espletare tutta l'attività propedeutica ed istruttoria finalizzata all'assunzione in consistenza ed alla annotazione dei suddetti beni negli inventari, ma che non possa in tali incombenze sostituirsi all'Amministrazione alla quale appartengono e che resta di esse responsabile.

In altri termini, sino alla modifica della normativa in vigore, auspicata pure dalla odierna richiesta di parere, permane la competenza delle ragionerie territoriali per le quali la "XXX XXX" S.P.A. risulta per contratto tenuta a svolgere tutta l' attività prima svolta dalle Agenzie del demanio, compresa quella relativa alla compilazione dei modelli contabili che, come previsto dalla circolare 12 marzo 2003 del Ministero dell' Economia e delle Finanze, sono stati modificati al fine di rendere possibile il nuovo tipo di rendicontazione prevista dal D.Lvo. 7 agosto 1997, n.279 e dal decreto interministeriale 18 aprile 2002.
In particolare, la novita' che interessa tutti i modelli concerne l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 (così come previsto dal Regolamento n.2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

Va quindi da sé che il censimento effettuato dalla suddetta Società non può "configurarsi quale inventario dei beni patrimoniali" della Regione.


4. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento ai beni oggetto di contabilizzazione.

La decisione di contabilizzare o meno un bene costituisce esercizio di una potestà pubblicistica regolata dalla legge e a tal fine la decisione se inserire o meno un bene immobile nel conto generale del patrimonio, non può dipendere dal semplice inserimento dello stesso nel censimento realizzato dalla più volte citata società.

Per es. il già citato D.lvo n.297/1997 ha reso necessaria una diversa individuazione e classificazione dei beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica che fino a quel momento erano stati esclusi dal conto generale del patrimonio (cfr. al riguardo circolare 12 marzo 2003 del Ministero dell' Economia e delle Finanze).

Considerato comunque che l' Assessorato Bilancio detta annualmente le direttive per la chiusura della contabilità, e che con la circolare 6 novembre 2008, n.11 in G.U.R.S. 21 novembre 2008, n.53 , ha precisato che per l'esercizio 2008 saranno applicate le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle dipendenti dalle disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 troveranno applicazione per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, sembrerebbe opportuno attendere le istruzioni che, come precisato dalla stessa circolare, verranno dettate per la contabilizzazione dei beni immobili.

Con riguardo infine alle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti in sede di parifica , atteso il generico riferimento alle stesse, lo Scrivente resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore richiesta che codesto Dipartimento voglia formulare in maniera più puntuale.



Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza, in considerazione delle competenze ascritte in materia, al Dipartimento Bilancio e Tesoro al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni prospettate.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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