Pos. 3   Prot. N. 44.11.09  



Oggetto: Contratto di affidamento provvisorio ex art. 27 comma 6 della l.r. n. 19/05. Pagamento del corrispettivo






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni

Palermo






1.Con la nota prot. n. 1399 del 18 marzo 2009 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
La società xxx" concessionaria del servizio extraurbano di competenza comunale "xxx" ha beneficiato, sino al 1999, dei contributi di esercizio ai sensi degli artt. 4 e 10 della l.r. n. 68/83 in quanto inserita nell'elenco delle aziende di cui al D.D.G. 1058/Serv 1 TR del 29.11.2004 ammesse a contributo regionale.
Successivamente, a fare data dal 01.12.1999 la ditta ha sospeso il servizio a causa di una frana e della conseguente chiusura al transito della Strada Provinciale n. xx.
Con nota n. 20338 del 14 ottobre 2003 il Comune di xxx ha comunicato di avere prorogato la concessione dell'autolinea ritenendo comunque sussistenti i requisiti di pubblico interesse, nonostante la sospensione del servizio di trasporto.
Con nota n. 5930 del 25 marzo 2004 il Comune medesimo ha comunicato che la società concessionaria ha regolarmente pagato la tassa di concessione governativa per gli anni 1999-2004 ed ha ribadito " la volontà di questo ente di non prendere in considerazione l'ipotesi di revoca della concessione contando nella prossima ripresa del servizio nei confronti del quale si è pienamente rilevata la sussistenza dei requisiti di pubblico interesse".
Con nota n. 19681 del 18 luglio 2008 la Provincia regionale di xxx ha comunicato alla Direzione Motorizzazione Civile di xxx l'idoneità al transito della strada provinciale n. 58 e, conseguentemente, quest'ultimo ufficio ha rilasciato, con nota n. 266 dell'1 ottobre 2008, il proprio nulla osta tecnico ai sensi del D.P.R. n. 753/80 per il transito degli autobus.
Con nota n. 267 dell'1 ottobre 2008 l'Ufficio di Motorizzazione civile ha invitato il comune di xxx ad acquisire parere legale prima di somministrare il contratto di affidamento provvisorio con la società.
Con nota n. 22402 del 10 novembre 2008 il Comune ha comunicato che, sulla base del citato parere legale, si ritiene la concessione pienamente efficace ai fini della stipula del contratto ex art. 27 della l.r. n. 19/05 e che pertanto procederà ad attivare tutti gli atti istruttori per la stipula del contratto di affidamento provvisorio.
Con nota n. 22802 del 27 novembre 2008 e n. 956 del 12 gennaio 2009 il Comune di xxx ha comunicato che provvederà a ripristinare il servizio extraurbano con la conseguente stipula del contratto e ha chiesto di conoscere la somma che la regione, ai sensi della l.r. n. 68/83, trasferirà al comune.
Ciò posto viene chiesto se "sia legittimo che gli oneri del contratto di affidamento provvisorio che il comune di xxx intende stipulare con la società xxx Autoservizi di xxx siano a carico della regione, ed in caso positivo se, ai fini del trasferimento delle somme, in mancanza del dato riferito al contributo di esercizio spettante per il 2005, si possa fare riferimento al valore dell'ultimo contributo consolidato ed erogato, coincidente con quello del 1999".

2. L'art. 27, comma 6, della L.r. 22 dicembre 2005, n. 19, nella parte che qui viene in rilievo, così dispone : "Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. .... Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, .....Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.Dirig. n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA...."
Con la norma in esame il legislatore regionale ha previsto quindi che, nelle more del riassetto del trasporto pubblico locale, per assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti, rilasciate dalla Regione o dai comuni, siano trasformate in "contratti di affidamento provvisorio".
In relazione a tali contratti lo stesso comma 6 dà alcune indicazioni, precisando, ad esempio, che essi avranno durata di trentasei mesi; che saranno stipulati, dalla Regione o dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi nel rispetto dei programmi di esercizio vigenti alla data di entrata in vigore della legge; che dovranno prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della L.r. n. 68 del 1983, oltre IVA, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dal 1998 al 2004 e annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai predetti prezzi.
Ora nel caso in esame viene rappresentato che la ditta "xxx" per un lungo periodo di tempo ha dovuto sospendere il servizio di trasporto. Tuttavia sembra doveroso ricordare che la suddetta sospensione non è in alcun modo imputabile alla società medesima ma a cause di forza maggiore e che la stessa, a tutt'oggi, risulta concessionaria del servizio comunale de quo.
Infatti, come correttamente ricordato da codesto Dipartimento, il Comune nella qualità di ente concedente confidando in una tempestiva riapertura della strada provinciale, non si è avvalso della facoltà di revoca della concessione dell'autolinea continuando a confermare la pubblica utilità del servizio.
Per le suddette motivazioni lo Scrivente ritiene che gli oneri del contratto di affidamento provvisorio per il periodo di effettivo esercizio debbano essere a carico della Regione e che quindi in mancanza del dato riferito al contributo di esercizio spettante per il 2005, si possa fare riferimento al valore del contributo che avrebbe dovuto essere erogato all'impresa per quell'anno.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




           



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