Pos.2   Prot. N. / 46.11.09 



Oggetto: Commissione di conciliazione ex art. 6 l. r. n. 17 del 2004 - Compenso spettante ai componenti.




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei ss.gg.,
di quiescenza, previdenza ed assistenza
del personale
PALERMO





1 - Con nota n. 54063 del 25 marzo 2009 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla misura del compenso spettante ai componenti della Commissione di conciliazione istituita dall'art. 6 ( "Riscossione agevolata dei crediti della Regione") della l. r. n. 17 del 2004 ed il cui comma 7 dispone che il compenso in parola è "determinato con le modalità di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2" concernente le società partecipate dalla Regione o da enti pubblici regionali.
In particolare, considerato che è stata impegnata per il 2008 la somma di 200.000 euro, come previsto dal comma 7 del suddetto art. 6, codesto Dipartimento chiede "se debba procedersi alla letterale suddivisione dell'importo (fatta salva la percentuale maggioritaria per il presidente della Commissione ) per i sette componenti, come rappresentato dal Presidente della Commissione" ovvero se possa applicarsi analogicamente la misura del compenso ( "fissato mediamente in Euro 23.000 ") attribuito dall'Assessorato del bilancio ai componenti dei consigli di sorveglianza delle società a partecipazione regionale.
Viene infine manifestato l'orientamento di codesto Dipartimento di accantonare una quota della somma impegnata "per l'approvvigionamento strumentale e di materiale di consumo, nonché per il pagamento di ore di lavoro straordinario in favore del personale regionale di cui la Commissione si avvale" considerato che il capitolo di bilancio interessato è denominato "Spese per il funzionamento della Commissione....".

2 - Come sopra indicato, l'art. 6 della l. r. n. 17 del 2004, nel disciplinare le ipotesi e le procedure per la riscossione agevolata dei crediti della Regione, istituisce al comma 4 presso codesto Dipartimento la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo.
Ai sensi del comma 10 dello stesso art. 6 è stato emanato il decreto del Presidente della Regione del 26 maggio 2005 che stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione nonché disposizioni in materia di rimborso spese spettante ai componenti.
L'art. 1 della l. r. n. 23 del 2007, modificando il comma 7 dell'art. 6 in questione, ha disposto che il compenso riconosciuto ai componenti la Commissione è determinato con le modalità di cui all'art. 16, comma 1, della l. r. n. 2 del 2007.
Tale ultima disposizione statuisce che " Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296....".
Tra i commi da 725 a 728 che trattano di compensi ai componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate da enti pubblici, quello che più si addice al caso in esame - considerato che la Commissione in parola è un organismo totalmente regionale - è il comma 725 che dispone per le società a totale partecipazione di un ente locale. Il citato comma 725 dispone che i compensi in discorso non possono essere superiori ad una determinata percentuale delle indennità spettanti ai vertici politici dell'ente locale riguardato.
Preso atto, pertanto, dell'applicabilità del limite massimo indicato dal suddetto comma 725, si osserva quanto segue.
Per le società partecipate dalla Regione, la cui normativa sui compensi si applica per esplicito richiamo operato dall'art. 6, c. 7, della l. r. n. 17 del 2004, dalla lettura della circolare dell'Assessore per il bilancio n. 12 del 2007 ( allegata alla richiesta di parere ) si rileva che i parametri utilizzati fanno riferimento, in attesa che il Ragioniere generale della Regione individui altri parametri contabili, di attività e/o patrimoniali per suddividere le società in categorie dimensionali, all'elemento capitale sociale. Tale criterio differenziatore non può sicuramente essere utilizzato per la classificazione della Commissione di conciliazione.
Si ritiene di dover escludere che il criterio di quantificazione del compenso da attribuire ai componenti la commissione di conciliazione possa essere quello della divisione aritmetica della somma impegnata sul capitolo di pertinenza per il numero dei componenti. L'ammontare, infatti, dello stanziamento di bilancio nel capitolo 108555 denominato "Spese per il funzionamento della commissione di conciliazione..." non è indicativo della volontà di destinare l'intera somma al pagamento dei compensi in questione, potendo sopperire ad altre esigenze del detto organismo. Inoltre, essendo il suddetto stanziamento suscettibile di variazioni ( così nel bilancio di previsione per il 2009 rispetto allo stanziamento per il 2008 ) nessuna pretesa certa al compenso potrebbe essere riconosciuta ai componenti della Commissione.
Non può, neanche, analogicamente applicarsi la misura media fissata dall'Assessorato del bilancio per i componenti i consigli di sorveglianza delle società partecipate dalla Regione, come ipotizzato da codesto Dipartimento, in quanto l'applicazione analogica presuppone una lacuna dell'ordinamento giuridico. A fronte di tale lacuna si ricava una regola per quel caso concreto che non appaia espressamente disciplinato. Nel caso in esame, l'applicazione analogica non della norma ( che esiste ed è comune ai casi eventualmente collegati analogicamente ), ma di misure applicative della stessa non sarebbe consentita a causa della differente natura degli organismi considerati che esclude il ricorso ai criteri adottati nell'un caso per determinare l'ammontare del compenso da attribuire.
Tanto considerato, si rileva che, nella fattispecie all'esame, il D.P.n. 107 del 3 maggio 2005 di costituzione della commissione riconosceva un compenso ai componenti secondo i parametri fissati dalla normativa allora in vigore. Con l'introduzione del nuovo criterio di determinazione del compenso ad opera della l. r. n. 23 del 2007, allo stesso D.P. occorreva apportare la conseguenziale modifica quantificando il compenso o dettando precisi criteri per la sua quantificazione. Fermo restando, pertanto, il limite di importo imposto dalla disposizione legislativa in questione, per l'attribuzione del compenso ai componenti interessati si ritiene necessaria una specifica determinazione presidenziale nel senso suindicato.
In ordine a quanto manifestato da codesto Dipartimento sull'eventuale prelievo di una quota della somma impegnata per il funzionamento della Commissione, qualche perplessità sorge dalla lettura delle disposizioni del decreto presidenziale 26 maggio 2005 recante modalità di funzionamento ed organizzazione della commissione emanato ai sensi dell'art. 6, c. 10, della l r. n. 17 del 2004..
Considerato, infatti, che la commissione in questione è un organismo regionale istituito per realizzare la riscossione agevolata dei crediti della stessa in materia di beni demaniali e patrimoniali, l'art. 5 del suddetto D.P. ove si legge che "La commissione, per la sua attività, si avvale degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio regionale" e che è codesto Dipartimento incaricato di provvedere, - pur se letteralmente in prima applicazione ("entro 15 giorni") -all'assegnazione dei locali e della dotazione strumentale congrua alle funzioni ascritte alla commissione, pare significare che gli oneri connessi agli adempimenti dell'ufficio di segreteria debbano gravare sulle disponibilità del Dipartimento sede della Commissione e titolare della materia demanio e patrimonio. Così pure per gli oneri relativi al lavoro straordinario del personale regionale di cui la commissione si avvale, considerato che detto personale continua a dipendere organicamente e funzionalmente dal Dipartimento di appartenenza.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale