Pos. 1   Prot. N. 5815 - 48.09.11 Palermo, 09/04/2009 


Oggetto: Elezioni. Art. 4 l.r. 35/1997. Attribuzione premio di maggioranza.






ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

PALERMO







1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento pone allo Scrivente un quesito relativo all'interpretazione di talune disposizioni in materia di elezioni negli enti locali.
In particolare, il problema posto verte sulle difficoltà di coordinamento delle disposizioni concernenti l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 6 della l.r. 35/97) e le disposizioni relative all'introduzione del sistema dello sbarramento del 5% dei voti per l'assegnazione dei seggi (art. 4, comma 3 bis e art. 7, comma 4 bis della l.r. 35/97 come introdotto dall'art. 15 della l.r. 22/2008).
Il Dipartimento richiedente, nel rilevare le proprie perplessità circa l'armonizzazione della previgente normativa con la recente modifica introdotta in materia di soglia di sbarramento, evidenzia che il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 35/1997 prevede l'attribuzione del premio di maggioranza, pari al 60% dei seggi del consiglio, semprechè nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi e chiede allo Scrivente se, ai fini dell'attribuzione del predetto premio di maggioranza, l'individuazione dei voti qualificabili come "validi" debba avere riguardo anche ai voti riportati dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 5% (e che, quindi, non risultano ammesse all'assegnazione dei seggi) ovvero se la validità dei voti da computare attenga precipuamente ai voti considerati utili ai fini dell'assegnazione dei seggi.
Codesto Dipartimento propende per la prima ipotesi ritenendola più in armonia con il sistema normativo complessivo e reputa che il procedimento di attribuzione del premio di maggioranza vada effettuato (preliminarmente) tenendo conto di tutti i voti validamente espressi dagli elettori e procedendo, in un secondo tempo, all'assegnazione dei seggi in favore esclusivamente delle liste che hanno superato lo sbarramento.
A conclusione della disamina della questione posta, il Dipartimento richiedente ipotizza che la medesima questione potrebbe trovare una completa soluzione in un intervento chiarificatore da parte del Legislatore regionale attraverso modifiche o integrazioni delle disposizioni afferenti.
Dovendo, comunque, fornire ai comuni, in tempi brevi, le necessarie istruzioni per l'avvio delle prossime consultazioni elettorali ed al fine di scongiurare l'eventuale instaurazione di contenzioso, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito.

2. Circa il quesito posto si osserva quanto segue.
Il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 35/97 consente, con l'attribuzione del cosidetto "premio di maggioranza", il raggiungimento della maggioranza assoluta alla coalizione vincente che non l'abbia conseguita "naturalmente". Tuttavia, la medesima disposizione, che ha l'evidente scopo di attribuire una certa composizione del consiglio al gruppo vincente beneficiando della stabilità del governo locale, pone una condizione che contempera il beneficio della migliore governabilità con quello della proporzionalità, stabilendo testualmente che il 60% dei seggi viene assegnato, semprechè nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50% dei voti validi.
Su tale consolidato sistema si è inserita la recente innovazione legislativa della soglia minima di rappresentatività (5%) e della conseguente impossibilità che le liste che non hanno superato tale soglia siano assegnatarie di seggi (comma 3 bis dell'art. 4 e comma 4 bis dell'art. 7 della citata l.r. 35/1997 come introdotti dall'art. 15 della l.r. 22/2008).
Ora, non vi è dubbio che tale innovazione determini evidenti effetti che si ripercuotono sul complessivo sistema normativo dell'assegnazione dei seggi creando talune difficoltà nella concezione di una disciplina compiuta e coerente.
Invero, le norme che prevedono la soglia di sbarramento sono poste con l'essenziale finalità di evitare un'eccessiva frammentazione dell'elettorato in rappresentanze non significative o irrilevanti e di favorire la concentrazione delle stesse in unità il più possibile omogenee.
La preordinata dispersione di voti attribuiti alle liste che non superano lo sbarramento tende, infatti, a indurre l'elettore ad orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano una utilità del voto espresso, presumibilmente in grado di superare il limite reputato idoneo dal Legislatore per l'attribuzione dei seggi.
Dunque, al fine costruire un'interpretazione che saldi le nuove disposizioni con la previgente disciplina, sembra allo Scrivente che occorra, sostanzialmente, stabilire se i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 5%, e che perciò non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, esauriscano la loro funzione essenziale di espressione della volontà del cittadino elettore semplicemente nel momento in cui vengono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono o se, invece, debbano continuare ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali, concernenti ormai, positivamente, solo liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti.
La tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 5% sembra che debba ritenersi più coerente.
Infatti, il sistema di computo dei soli voti delle liste che partecipano effettivamente alla ripartizione dei seggi assicura (senza togliere alcuna rilevanza alla funzione essenziale dei voti validamente espressi), piena corrispondenza tra la volontà degli elettori ed il risultato delle elezioni (pur mediato, ovviamente, dal funzionamento del meccanismo elettorale e dallo specifico sistema di determinazione dei seggi).
Il computo dei voti conseguiti dalle liste rimaste al di sotto della soglia del 5%, comporterebbe, invece, una sorta di "riutilizzazione" di voti, non utili per i diretti destinatari, che verrebbero tuttavia ad incidere (indirettamente ed involontariamente) nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza (Cfr. Con.Stato, Ad. plen., 10 luglio 1997, n. 13).
Tale conclusione interpretativa trova, peraltro, sostegno nell'esplicita formulazione del secondo periodo del comma 3 bis dell'art. 4 e dell'omologo secondo periodo del comma 4 bis dell'art. 7 della l.r. 35/1997, i quali prevedono che "Ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.".
Appare quindi inequivocabile la volontà del Legislatore di escludere già dalla determinazione del quoziente elettorale i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi.
Se, quindi, l'esclusione dei voti conseguiti da tali liste avviene in via preliminare se ne deve desumere che gli stessi non assumono più alcun rilievo nel procedimento elettorale e, conseguentemente, nel computo dei voti finalizzato all'attribuzione del premio di maggioranza.
Risulterebbe, invero, irrazionale un sistema che, non ammettendo di concorrere alla formazione del quoziente elettorale e di partecipare alla suddivisione dei seggi, recuperasse i medesimi voti esclusi ai soli fini della determinazione della maggioranza assoluta dei seggi, concedendo alle liste cui è preclusa la partecipazione, di concorrere a determinare le quote della rappresentanza consiliare.
Attesa l'estrema delicatezza della materia oggetto del quesito, condizionante in qualche modo il diritto di elettorato passivo negli enti locali, si condivide, comunque, l'auspicio di un intervento normativo volto a precisare l'effettiva volontà del Legislatore.

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale