Pos. 1   Prot. N. 8130 - 53.09.11 


Oggetto: Ente pubblico e privato. Associazioni aventi il medesimo codice fiscale e/o conto corrente intestato a struttura associativa sovraordinata. Mantenimento dell'iscrizione.







PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento regionale della protezione civile.

PALERMO




1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine ai requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per accedere ai contributi economici a sostegno delle attività delle predette organizzazioni.
Il Dipartimento richiedente, nel richiamare il regolamento emanato con D.P.Reg. 12/2001 contenente la disciplina relativa all'iscrizione nel registro regionale nonché le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi, evidenzia che talune associazioni, iscritte nel registro regionale ed assegnatarie (o richiedenti) dei previsti contributi, non sono intestatarie di autonomo conto corrente né di un proprio codice fiscale.
A tal proposito, viene segnalata la specifica situazione in cui si trovano le delegazioni regionali (operanti presso taluni comuni della Sicilia) dell'Associazione di volontariato XXX, e viene rilevato che la sede legale dell'Associazione XXX nazionale si trova fuori dal territorio regionale; e che è la stessa Associazione nazionale ad essere, in via esclusiva, intestataria di conto corrente e di codice fiscale (si presume utilizzati anche per le operazioni afferenti le delegazioni regionali in questione).
Codesto Dipartimento riportando quanto riferito allo Stesso da una delegazione regionale, rappresenta che l'imposizione di un tale obbligo sarebbe contenuto nel regolamento interno dell'Associazione e rileva, tuttavia, che lo statuto e l'atto costitutivo, presentati per l'iscrizione nel registro regionale di cui è questione, non contengono alcuna disposizione di simile tenore.
A fronte di quanto sopra esposto codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito alla legittimità (anche ai fini dell'erogazione dei contributi) dell'iscrizione nel registro regionale di associazioni che non siano intestatarie di proprio conto corrente o codice fiscale.

2. Sulle superiori questioni poste si osserva quanto segue.
In via preliminare, va evidenziata la precipua finalità perseguita dalla l.r. 14/1998 e successive modificazioni: dichiarare di prevalente interesse regionale le attività di protezione civile, di previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione (art. 1, comma 1), migliorare l'efficienza delle strutture regionali, sostenere e potenziare le risorse complementari al sistema regionale disciplinando la materia secondo i principi e le disposizioni della legge 225/1992 e successive modificazioni.
A tal fine, per quanto qui interessa, viene affidato all'Ufficio regionale di protezione civile la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, la predisposizione dei programmi per l'incentivazione dell'attività di volontariato di protezione civile e per la formazione dei volontari (art. 7, comma 1) e viene disposto che la corresponsione dei contributi alle organizzazione di volontariato sia effettuata secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento governativo, emanato, in esecuzione al disposto contenuto nel comma 5 del già citato art. 7, con D.P.Reg. 12/2001.
Ora, dal complesso delle norme sinteticamente sopra riassunte, si evince che, fermo restando le disposizioni statali sulla materia, costituiscono oggetto della disciplina regionale tutte le attività di volontariato di protezione civile svolte (e da svolgere) nel territorio regionale, da parte di organizzazioni costituite ed operanti nel medesimo territorio.
Infatti, con riferimento ai requisiti per l'iscrizione nel registro, l'art. 6 del D.P.Reg. 12/2001, prescrive specificamente che le organizzazioni di volontariato debbono essere "costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi nel territorio regionale".
Inoltre, l'art. 16 del medesimo regolamento, nel disciplinare la presentazione delle istanze per la concessione del contributo, prescrive che le stesse istanze debbano essere, tra l'altro, "munite del visto del comune (della Sicilia) presso cui l'organizzazione ha sede". Tale inciso risulta, peraltro, ancor meglio specificato nel quinto capoverso del paragrafo 2.2 (Adempimenti degli uffici tecnici comunali e dei sindaci) della Circolare 3 aprile 2008, diramata dal Dipartimento richiedente, ove è specificamente indicato che "la documentazione necessaria per i "visti" ....deve essere presentata presso il comune ove ha sede legale l'organizzazione di volontariato".
Non sembra, quindi, che vi possano essere dubbi interpretativi circa i requisiti principali richiesti per l'iscrizione nel più volte citato registro né circa i conseguenti requisiti per accedere alla corresponsione dei contributi.
D'altra parte, appare chiaro che la previsione dei predetti incentivi economici, a carico del bilancio regionale, abbia come finalità il miglioramento della complessiva efficienza ed il potenziamento del sistema regionale di protezione civile del quale le organizzazioni regionali di volontariato, cui gli incentivi sono rivolti, costituiscono soggetti complementari.
Non è quindi ipotizzabile il finanziamento da parte della Regione di attività, mezzi e attrezzature che non siano interamente riferibili alle organizzazioni di cui all'art. 6 del più volte citato regolamento.
Nulla vieta, ovviamente, ad organizzazioni con sede principale in altre regioni di costituire, nel territorio della Regione siciliana, altre sedi; tali ulteriori organizzazioni, ove dotate di propria autonomia e di una propria organizzazione strumentale e finanziaria e ove in possesso dei prescritti requisiti, possono legittimamente richiedere l'iscrizione nel registro regionale ed accedere ai previsti finanziamenti.
Circa la questione attinente la non titolarità di conto corrente proprio e l'assenza di specifico codice fiscale delle organizzazioni di volontariato con sede legale fuori dal territorio regionale sembra, invero, allo Scrivente che tali situazioni siano conseguenze dello status di organizzazioni non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel più volte richiamato registro regionale.
Risulta, infatti, difficile ipotizzare che tali organizzazioni possano provvedere alla propria gestione in assenza dei normali strumenti bancari e delle consuete documentazioni fiscali e, conseguentemente, che redigano ed approvino il proprio bilancio preventivo e consuntivo, da presentare per l'iscrizione nel precitato registro ( vedi: quinto trattino del comma 1 dell'art. 6 del D.P.Reg. 12/2001).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  



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