POS. II Prot._______________/54.11.2009

OGGETTO: Beni culturali - Diritti fissi per servizi resi a privati dalle Soprintendenze BB.CC. - Applicabilità a pareri resi in sede di conferenza di servizi.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni culturali e ambientali ed Educazione permanente

PALERMO






1. Con nota prot. n.33681 del 2 aprile 2009 codesto Dipartimento, premesso che l'art.7 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ha istituito diritti fissi a carico dei privati per il rilascio dei pareri di competenza delle Sovrintendenze per i beni culturali ed ambientali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'art.111 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4", ha chiesto allo Scrivente se i predetti diritti fissi vadano riscossi anche con riferimento ai pareri resi in sede di conferenza di servizi per lavori soggetti ad autorizzazione unica.
In particolare, codesta Amministrazione osserva che per l'autorizzazione unica richiesta per la realizzazione di opere dirette alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, qualificate dal legislatore di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, l'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 detta "una disciplina così specifica e diversa da quella sopra richiamata dell'art.111 della L.r. n.4/03", che sembrerebbe che "il parere reso in conferenza di servizi e l'autorizzazione unica rilasciata all'esito della stessa ...costituiscano più atti relativi alla realizzazione di un interesse pubblico che di un interesse privato".
Codesto Dipartimento suffraga il proprio orientamento evidenziando che il rinvio fatto dall'art.7, L. r. 17/2004 cit. all'art.111, L.r. n.4/2003 cit. "pare restringere il campo di applicazione dello stesso ai procedimenti i cui tempi sono regolati dalla disciplina citata".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.7 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 (Legge finanziaria per l'anno 2005), al comma 1, così dispone:
"Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.
1. Per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati, sono istituiti con oneri a carico di questi ultimi i seguenti diritti fissi:
a) per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuovo progetto secondo le disposizioni che seguono:
1) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I:

1.1 interventi soggetti ad autorizzazioni sui beni culturali euro 25;
1.2 interventi di restauro su manufatti architettonici euro 30;
1.3 altri casi euro 10;

b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte III, Titolo I, Capo IV:

1) lottizzazioni, attività estrattive       euro 75;  

2) grandi strutture: porti, ferrovie, autostrade, ponti, etc euro 75;
3) condotte, impianti industriali   euro 75;  
4) palificazioni (ripetitori telefonini, etc.)   euro 25;  
5) impianti eolici per ciascun palo   euro 10;  
6) interventi di nuova realizzazione   euro 30;  
7) interventi su immobili preesistenti   euro 25;  

8) manifesti e cartelli pubblicitari per ciascun elemento euro 10;
9) pareri di massima   euro 15;  

10) altri casi
  euro 10;  

c) per le varianti ai pareri resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per i progetti approvati;
d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie euro 2 da corrispondere al rilascio qualora lo stesso avvenga entro 30 giorni;
e) per la consultazione di archivio euro 5. ".

L'art.111, L.r. n.4/2003 cit. (Legge finanziaria per l'anno 2003), cui la predetta norma rinvia, dispone a sua volta che  :
"Autorizzazione per le opere in zone soggette a vincolo paesistico.
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.".

L'altra fattispecie richiamata da codesta Amministrazione è quella dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili disciplinata all'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, che ha dettato disposizioni agevolative in attuazione della direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'uso di risorse rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
In particolare, il citato art.12, avente ad oggetto la "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative", dispone al terzo e quarto comma che:
"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.".


3. Richiamato il quadro normativo di riferimento, si può osservare quanto segue.
L'art.7, l.r. 17/2004 cit., nel delimitare il suo campo di applicazione, fa riferimento all'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 "da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'art.111 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4".

Poichè, come visto, l'art.111, l.r. n.4/2003, prescrive il termine di novanta giorni, valido per tutti i casi non regolamentati da norme specifiche, l'art.7, l.r. n.17/2004 non può che essere interpretato nel senso di includere tanto i casi in cui il termine è fissato da una norma specifica, quanto quello residuale in cui, in mancanza di norma specifica, si applica l'art.111, l.r. n.4/2003 cit.

Peraltro, analizzando in dettaglio l'art.7, l.r. n.17/2004 cit., va rilevato che il medesimo fissa l'importo dei diritti anche con riferimento agli "impianti eolici".

Va detto, infine, che la conferenza di servizi è (soltanto) una differente modalità procedimentale, introdotta a fini di semplificazione, e non incide sulla natura sostanziale dei singoli provvedimenti resi, in seno alla medesima, dalle Amministrazioni interessate, ciascuna per il profilo di propria competenza.

Ne deriva che l'autorizzazione paesaggistica, sebbene rilasciata in seno alla conferenza di servizi, indetta per l'adozione dell'autorizzazione (finale) a costruire gli impianti in oggetto, non perde la sua autonomia come provvedimento a sè stante.
Ulteriore conseguenza è, pertanto, che la medesima rientra nel campo di applicazione dell'art.7, l.r. n.17/2004 cit.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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