POS. II Prot._______________/57.11.2009

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Aiuti comunitari all'agricoltura - Indebita percezione fraudolenta - Art.3, L. n.898/1986 - Modalità applicative.




ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento Interventi strutturali

PALERMO







1. Con nota prot. n. 31537 del 30 marzo 2009 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in merito alla interpretazione dell'art.3 della legge 23 dicembre 1986, n.898 che, in caso di indebita percezione di contributi comunitari mediante dati o notizie false, dispone che il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito e, quando lo stesso indebito è superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
Al riguardo codesto Dipartimento rappresenta che, nonostante il chiaro tenore letterale della citata disposizione, per la quale il quantum che l'amministrazione deve pretendere in restituzione è pari all'importo indebitamente percepito maggiorato di una eguale somma a titolo di sanzione pecuniaria, "di fatto la quantificazione dell'indebito parrebbe non limitarsi alle somme falsificate (false fatturazioni o simulate negoziazioni di titoli) ma, piuttosto, all'intero ammontare dell'eventuale erogazione ricevuta a titolo di anticipazione da parte dell'Amministrazione".
Viene sottolineato altresì che "Conseguentemente, particolari perplessità sono state sollevate circa l'ambito del provvedimento di decadenza (abitualmente identificato come decreto di revoca) e, più segnatamente, se esso debba limitarsi alla sola contestazione dell'illecito, ... ovvero se debba travolgere l'intero procedimento di erogazione del beneficio economico riferito all'indebito percettore".
Codesta Amministrazione ritiene più aderente al disvalore della condotta in oggetto revocare l'intera somma "a prescindere dalla circostanza che le somme falsificate siano state detratte dal finanziamento da erogare".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La legge 23 dicembre 1986, n.898 che reca, tra l'altro, misure in materia di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, per l'indebita percezione fraudolenta di aiuti comunitari al settore agricolo prevede un illecito penale e un illecito amministrativo, rispettivamente, agli artt.2 e 3.
L'art.2 dispone che:
"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

Per la medesima fattispecie è poi previsto un illecito amministrativo nei termini di cui all'art.3 che, al primo comma, così dispone:
"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.".

Come la giurisprudenza ha chiarito, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo indebitamente percepito in violazione dell'art.2, l. n.898/1986 -e, dunque, in maniera fraudolenta- che va esattamente accertato nel suo ammontare (v., ad esempio, Cass., sez. I, 03.02.1999, n.897 con cui si accoglie un ricorso per violazione dell'art.3, L. n.898/1986, allegando che "le somme percepite erano di importo inferiore, essendo stata una parte dei terreni effettivamente ritirata dalla produzione...").

Tale somma costituisce poi il parametro cui deve essere rapportata la sanzione amministrativa (v. Cass., sez. I, 3 febbraio 1999, n.897: "la sanzione ... andava correlata alla somma ... indebitamente percetta"; Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n.23571: "Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.3, L. 23 dicembre 1986, n.898, che deve essere pari all'importo degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, ...").

Dunque, la l. n.898/1986 non ricollega alla condotta sanzionata la decadenza dal beneficio ed il recupero della somma corrispondente al l'intero contributo comunitario a suo tempo erogato.

Ciò premesso, da quanto si evince dalla richiesta di parere in oggetto, codesto Dipartimento ha riguardo all'ipotesi in cui si debba fare luogo (altresì) all'emanazione di un provvedimento di decadenza totale dal beneficio.
La questione del coordinamento tra il provvedimento di decadenza totale dal beneficio e l'art.3, L. n.898/1986 è stato affrontata dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n.5025 del 29 agosto 2006, ove viene chiarito che "Nessuna correlazione può sussistere tra due misure sanzionatorie quali la decadenza delle domande di aiuto ai sensi dei regolamenti CEE n. 1094/1988 e n. 1272/1988, che è diretta conseguenza della violazione degli obblighi assunti al momento della presentazione della domanda di ammissione ai contributi comunitari, e che trova, appunto, la sua fonte nella normativa comunitaria, e la sanzione amministrativa pecuniaria per accertata irregolarità che ha la sua fonte nella L. n. 898/1986, e si applica a tutte le violazioni e percezioni indebite di contributi comunitari.".

Va da sè che ove sussistano i presupposti per disporre la decadenza totale dall'aiuto, si possa e si debba fare luogo al recupero di tutte le somme erogate.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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