Pos. 1 Prot. n. 8317 - 58.09.11 Palermo 26/05/2009

Oggetto: L.r. n.54/1985 - Alloggi per le forze dell' ordine - ICI - Applicabilità esenzione ex art.1 D.L. n.93/2008.





Presidenza della Regione siciliana
Dipartimento regionale del Personale e
dei Servizi generali, di Quiescenza,
Previdenza ed assistenza del personale
PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di applicare o meno il disposto dell' art. 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 (convertito in legge, con modificazioni, dall' art.1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n.126) agli alloggi acquistati dalla Regione per la forze dell' ordine impegnate in Sicilia per la lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi della L.r. 31 dicembre 1985, n.54.

Rappresenta poi codesto Dipartimento che, laddove tali alloggi non rientrassero nel disposto di cui all' art.1, comma 3, citato si verrebbe a determinare una situazione anomala, in quanto l' Amministrazione dovrebbe "applicare le statuizioni della sentenza 16 giugno 2005 del Tribunale di xxxx" che ha affermato il principio per il quale, ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli alloggi de quibus, gli stessi vanno valutati come appartenenti alla categoria A/4 (abitazioni popolari) nonostante abbiano le caratteristiche proprie delle categorie A/2 o A/3.

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.
L'art. 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" ha disposto "l' esenzione I.C.I. prima casa", ha cioè introdotto, a partire dall'anno 2008, una norma di esenzione a favore dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Il comma 2 specifica cosa si intenda per abitazione principale rinviando a quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 che disciplina il tributo.

Il comma 3 estende l' esenzione in questione alle fattispecie regolate dall' art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. n.504/1992, (concernente la disciplina dell' ex casa coniugale ) e dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992 riguardante sia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari che, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Tale ultima previsione ha posto fine ad un decennio di contenzioso tra IACP e Comuni che ha visto da ultimo anche l' intervento delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione (sentenza 11 novembre 2008, n.28160) che, recependo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha sempre escluso l' applicazione dell' esenzione in argomento nel caso di utilizzazione indiretta dell' immobile, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse, com'è quella della locazione degli immobili degli IACP a terzi.


Pertanto, a decorrere dall' 1 gennaio 2008, per effetto della disposizione di cui all' art.1, comma 3, sopra citato gli immobili in parola, purchè regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), sono esclusi dal pagamento dell' I.C.I.


Tale comma è stato pure oggetto di una interpretazione estensiva da parte del Ministero delle finanze - Direzione federalismo fiscale (risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008) che, intervenendo per chiarire alcune problematiche sollevate dalla norma , ha precisato che l' art.1, comma 3, nella parte in cui prevede l' esenzione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari deve "intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616" .


Passando ora all' esame dello specifico quesito posto, si osserva anzitutto che gli alloggi acquistati dalla Regione per la forze dell' ordine impegnate in Sicilia per la lotta contro la delinquenza mafiosa ex L.r. 31 dicembre 1985, n.54, sono da considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Come già precisato dallo Scrivente Ufficio (vedi, tra gli altri, parere 235.98.11) "...agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono da ricondurre gli alloggi destinati alle forze dell' ordine ex L.r. n.54/1985 in quanto acquistati con fondi regionali, ricadenti nel patrimonio della Regione e assegnati in locazione con l'applicazione del canone sociale praticato dai locali istituti autonomi per le case popolari (cfr. art. 5 l. r. 54/85).

Ciò premesso sembra opportuno sottolineare che le disposizioni legislative tributarie che prevedono esenzioni sono norme eccezionali, di stretta interpretazione non suscettibili di essere applicate oltre i casi e i tempi previsti, per il disposto dell' art.14 delle preleggi (Cass. civile, sez. I, 6 settembre 1996, n.8142; Cass. civile sez. I 11 gennaio 1982, n.95; Cassazione, SS.UU. civili 11 novembre 2008, n.28160).

Pertanto se è certo che la norma in esame vada applicata agli IACP che operano sul territorio regionale, allo Scrivente residua qualche dubbio in ordine alla possibilità di considerare esenti dall' ICI anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Regione .
Ciò in quanto da un lato la norma in esame indica solo gli IACP e, dall' altro la risoluzione del Ministero delle Finanze sopra citata precisa che la suddetta esenzione vada applicata anche agli "enti di edilizia residenziale pubblica, .... aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616" , tra i quali non sembra rientrare la Regione siciliana.

Trattandosi, comunque, di disposizione statale, che richiede uniforme applicazione sul territorio nazionale , si consiglia di acquisire, laddove reputato opportuno, l' avviso dei competenti organi centrali .

Con riguardo infine alle "statuizioni della sentenza 16 giugno 2005 del Tribunale di xxxx", si precisa che la stessa riguarda la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di superficie inferiore ai mq. 95 e quindi materia diversa da quella oggetto del presente parere in ordine alla quale lo Scrivente si è già espresso con due pareri resi a codesta Amministrazione (n.171.11.2007 e 119.11.2008).


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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