Pos.   3 Prot. N. 7051 - 64.09.11 Palermo 6-5-09 


Oggetto: Concessioni demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. D.p.r. 2-12-1997, n. 509 e art. 75 l.r. 16-4-2003, n. 4.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
                      Dipartimento territorio e ambiente 
                                      P A L E R M O 

1. Con nota 16 aprile 2009, prot. 28992 codesto Dipartimento osserva che il procedimento di concessione di beni demaniali per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto disciplinato dal D.p.r. n. 509/1997, come recepito in Sicilia dall'art. 75 della l.r. n. 4/2003, non prevede nessuna valutazione in merito all'avvio del procedimento diretto a valutare le richieste di concessione da parte di codesto Assessorato individuando nella conferenza dei servizi convocata dal sindaco del comune interessato l'organo preposto ad ogni valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento o degli interventi proposti per la realizzazione delle strutture medesime. Le aree richieste in concessione per la realizzazione di infrastrutture turistiche sono però, quasi sempre, areee non interamente libere ma oggetto di concessioni già assentite o in corso di istruttoria che in mancanza di una preventiva verifica di ammissibilità istruttoria da parte di codesto Assessorato andrebbero revocate o negate per effetto della volontà espressa dalla conferenza di servizi in ordine all'approvazione del progetto della nuova infrastruttura.
In merito a tale conseguenza viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.
2. Viene poi rappresentato che in seno ad una conferenza di servizi indetta per l'esame di istanze di concessione avanzate da tre imprenditori per la realizzazione di una struttura per il diporto nautico l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, pur non intervenuto, ha comunicato di avere in corso di sottoscrizione da parte del Dirigente generale del Dipartimento ll.pp. un decreto di finanziamento in favore del comune interessato per la realizzazione di lavori di completamento del suo porto turistico oggetto delle infrastrutture proposte dai privati. La conferenza ha preso atto della volontà dell'amministrazione comunale e dell'Assessorato regionale dei ll. pp. di realizzare opere di completamento del porto col finanziamento pubblico ma ha ipotizzato la possibilità di dar corso "al completamento definitivo del porto turistico con l'intervento dei privati e sfruttando la procedura già avviata ai sensi del D.p.r. n. 509/1997". In tale prospettiva si chiede il parere dello scrivente sulla possibilità, da parte dei privati proponenti le differenti iniziative, di variare in maniera sostanziale i progetti già presentati e sulla possibilità di sospendere i lavori della conferenza al fine di poter fornire ai privati indicazioni sull'adeguamento delle rispettive proposte progettuali in relazione alle opere che verranno realizzate con l'intervento pubblico in corso di finanziamento ipotizzando che la loro progettazione dovrà tener conto sia dalle indicazioni emerse dai progetti proposti dai privati sia da quelle che deriveranno dalla revisione del Piano regolatore generale del comune.
3. In ordine al primo quesito codesto Dipartimento lamenta che nel procedimento previsto dal Dpr n. 509/1997 non gli è concessa una preventiva selezione delle istanze di concessione finalizzate alla realizzazione di strutture per la nautica da diporto e che tali progetti comprendono spesso aree già oggetto di concessioni demaniali; la volontà espressa dalla conferenza dei servizi in ordine all'approvazione di tali progetti finirebbe così col confliggere con le determinazioni già adottate dall'Assessorato T.A. comportando la necessità di revocare le concessioni preesistenti o di dover necessariamente rigettare quelle in corso di istruttoria. Tale preoccupazione muove però dal presupposto che la conferenza dei servizi prevista dal citato Dpr n. 509/1997 ( diversa dalla conferenza dei servizi disciplinata dagli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990) sia portatrice di una volontà collegiale che si sovrappone alle valutazione delle singole amministrazioni chiamate a farne parte. A contrario, la giurisprudenza ha affermato che le manifestazioni di volontà espresse dalle amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi in argomento " restano fra loro distinte ed esternano ciascuna il giudizio di comparazione del progetto con l'interesse pubblico al quale ciascuna delle amministrazioni che partecipa alla conferenza di servizi è preposta alla cura; esse, quindi, non si fondono in un'unica volontà da imputarsi alla conferenza di servizi, intesa quale organo collegiale, così che la maggioranza dei consensi possa imporsi al dissenso di taluna delle amministrazioni chiamate a pronunziarsi sul progetto preliminare" (così: C. Stato, sez. VI, 18-04-2005, n. 1768).
L'esame della richiesta di concessione e del relativo progetto da parte della conferenza non può pertanto prescindere dalle valutazioni di codesto Dipartimento che potrà manifestare il proprio dissenso alla sua approvazione per contrasto con le concessioni già insistenti sull'area e valutando l'opportunità del loro mantenimento. Tale dissenso, come affermato dalla richiamata sentenza, non è superabile dalla conferenza.
4. Per quanto sopra indicato, in mancanza di assenso del comune interessato e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici la conferenza non potrebbe, ai sensi dell'art. 5 del citato D.p.r. 509/1997, dar corso all'individuazione dell'istanza di concessione avanzata dai privati.
Del pari non si ritiene che la conferenza possa sospendere le proprie determinazioni in attesa di conoscere gli sviluppi dell'intervento pubblico e delle determinazioni del comune in ordine alle eventuali varianti del PRG al fine di indicare ai privati proponenti le varianti ai progetti presentati. Una tale eventualità cozza logicamente col sistema di pubblicità delle richieste di concessione, previsto dall'art. 4 del più volte citato decreto, per il quale le stesse, corredate di progetto e documentazione tecnica (art. 3) devono essere rese disponibili a chiunque vi abbia interesse per la formulazione di proposte alternative e prima della convocazione della conferenza chiamata a valutarle e compararle. In conclusione sembra che eventuali proposte di privati debbano essere riformulate dopo la realizzazione dell'intervento pubblico.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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