Pos. 3   Prot. N. 7629 / 67.09.11 



Oggetto: L.R.5/12/1977 n.95. Decadenza dai benefici-art.12 e 12 bis D.L.1022/1965.





                   


                      Assessorato Cooperazione Commercio                         Artigianato e Pesca 
                      Dipartimento regionale Cooperazione                         Commercio e Artigianato 
                      Palermo 


               
                       
   
  1- Con la suindicata nota, di pari oggetto, viene rappresentato quanto segue. 
  Codesto Dipartimento ha verificato che un socio di cooperativa edilizia beneficiaria di mutuo agevolato, nei cui confronti è stato avviato il procedimento di decadenza dai benefici per non aver occupato stabilmente l'alloggio assegnatogli, continua tuttavia a pagare le rate a suo carico secondo i piani di ammortamento già predisposti, e ciò in quanto l'IRCAC contrae i mutui con le cooperative direttamente al tasso agevolato. 
  Nel caso di specie, avendo come previsto dalla L.R. n.9 del 1991 acquistato l'alloggio che gli era stato assegnato, il socio ogni semestre rimborsa la quota capitale e l'interesse dell'1% all'IRCAC e alla Regione l'interesse del 3% quale rimborso dei maggiori benefici concessi in relazione all'originaria assegnazione. 
  Invece per i mutui ex L.R. n.79 del 1975, per i quali il beneficio consiste in un contributo regionale sugli interessi, la revoca comporta la restituzione da parte dei soci inadempienti di quanto dalla Regione versato alle banche. 
  Al fine di realizzare l'obiettivo sanzionatorio anche per i mutui ex L.R. 95/1977 codesto Dipartimento chiede se se sia possibile applicare alle suddette operazioni creditizie il tasso ordinario previsto alla data di stipula dell'atto di erogazione finale e, in caso affermativo, se le relative somme debbano affluire al bilancio regionale ovvero al fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC. 


  2-Gli artt. 12 e 12-bisdel D.L n.1022 del 1965, conv.con modif. in Legge 1° novembre 1965, n. 1179, prevedono che il socio assegnatario ha l'obbligo di occupare l'alloggio assegnato per un periodo minimo di cinque anni personalmente o per mezzo del coniuge o di parenti sino al secondo grado e che la violazione di tale onere comporta la risoluzione del contratto di mutuo e la revoca dei benefici economici connessi. 
  Al riguardo - in mancanza di puntuale conoscenza della concreta fattispecie cui codesto Dipartimento si limita a far cenno senza specificazioni né circa il contenuto dei provvedimenti assunti né sul tenore delle clausole contrattuali stipulate con la cooperativa prima e, poi, con il socio all'atto dell'acquisto dell'alloggio- lo Scrivente può solo procedere ad esporre alcune considerazioni di carattere generale sugli effetti rinvenibili dall'art.12 bis della L.n.1179 del 1965. 
  In primo luogo si ritiene di ribadire quanto già sostenuto (cfr.par. n.26 del 2000) circa la riconducibilità dell'attività delle Cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici nell'ambito dell'edilizia agevolata con conseguente soggezione della medesima al regime di cui alla suddetta L.1179 del 1965 e successive modifiche. 
  In tale corpus normativo la mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto costituisce causa automatica di decadenza dal beneficio (TAR Puglia, sez.II.n.3071/2005) e funge da garanzia coessenziale alla complessiva architettura legislativa disciplinante la materia, codificata per finalità sociali e non mercantili. 
  Su quanto sinteticamente osservato mostra di concordare codesto Assessorato che, infatti, ha ritenuto di dover comminare la sanzione prevista dal citato art.12 bis della suddetta legge. 
  Ora, secondo quanto già osservato, tale misura consiste nella risoluzione automatica del contratto di mutuo e nella decadenza da ogni altro beneficio economico. 
  Quando l'agevolazione creditizia si configura come contributo in conto interessi al rapporto principale tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, che integra gli estremi di un mutuo di scopo, accede una convenzione diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario, con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che il privato deve corrispondere all'istituto mutuante. La distinzione tra i due rapporti fa si che al cessare del contributo in conto interessi il rapporto di finanziamento possa continuare ove l'istituto erogatore ne consenta la conversione in un contratto di credito ordinario. 
  Ciò non può invece verificarsi quando, come per i mutui concessi dall'IRCAC a carico del Fondo a gestione separata di cui alla L.R. n.95 del 1977, si è in presenza di un unico rapporto costituito da un prestito erogato direttamente a tasso agevolato. In tal caso infatti l'intera operazione di credito agevolato si sviluppa fra mutuatario ( cooperativa e, in seguito al frazionamento, singolo socio) e Fondo di rotazione che opera esclusivamente per finalità di interesse pubblico mancando invece il soggetto economico che persegue fini di lucro. 
  Di conseguenza la disposizione di cui al citato art.12 bis che sancisce la risoluzione del contratto di mutuo comporta l'effetto di porre nel nulla l'intera operazione con obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto. 
  In particolare poiché il mutuo è da ritenersi contratto di durata agli effetti dell'art.1458 cod.civ. la risoluzione opera per il futuro anticipando la scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale cosicchè al Fondo dovrà rientrare la quota di capitale residua al netto degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere e sul credito così determinato si dovranno calcolare gli interessi di mora ex art.1224 cod.civ.(cfr.Cass.civ. Sez.Un.sent.19-5-2008, n.12639)  
  Eventualmente, ma, come detto, non se ne ha contezza alcuna, per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del mutuo agevolato, ulteriori penalità per il mutuatario potrebbero discendere da apposite pattuizioni al riguardo. 
  In ogni caso, per quanto sopra considerato circa le conseguenze che comporta la risoluzione di un mutuo della tipologia in discorso, risulta quanto mai necessario che la cessazione della causa del contratto venga quanto più tempestivamente rilevata.  
  Relativamente alla concreta fattispecie che ha dato origine al quesito nulla viene precisato circa la scansione temporale della vicenda nella quale è, peraltro, intervenuto l'acquisto dell'alloggio. 
  Infine giova richiamare l'attenzione di codesto Dipartimento sulla necessità che la decadenza dal beneficio del prestito agevolato e i conseguenti obblighi di risoluzione vengano azionati nei termini di prescrizione. In proposito si ritiene di aggiungere che a prescindere dalla circostanza che la richiesta di restituzione rivesta o meno il carattere di sanzione amministrativa trattandosi comunque della mera conseguenza della rilevata carenza di effetti del negozio il termine prescrizionale dovrebbe individuarsi in quello ordinario decennale. 



      3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.


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