La risposta al quesito formulato da codesto Assessorato va pertanto ricercata nella possibilità di attribuire alla camera di commercio in questione la qualità di "operatore economico" a prescindere dalla sua forma giuridica (associazione) e dalla mancanza in essa dello scopo di lucro. Orbene, sul tema lo scrivente ritiene esaustivo quanto osservato dall' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture col parere e n. 127 |
del 23.04.2008 col quale si è proposta un'interpretazione estensiva dell'art. 34 del "codice degli appalti pubblici" alla luce delle direttive comunitarie e della giurisprudenza nazionale ed europea con riferimento alla nozione di "operatore economico" che non va circoscritta ai soli soggetti esplicitamente menzionati ma nella quale vanno incluse tutte quelle persone giuridiche che svolgono attività di impresa offrendo la prestazione di beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla veste giuridica assunta. |