POS. I-II Prot._______________/72.09.11

OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale relativa a gare per termovalorizzatori. Richiesta di accesso di associazione ambientalista.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria della Giunta regionale
PALERMO



1. Con nota 4 maggio 2005, prot. n. 1800, codesta Segreteria, rappresentando che una associazione ambientalista ha richiesto l'accesso agli atti -ai sensi del d.l.vo 19 agosto 2005, n. 195- della deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2009, concernente il rinnovo di procedure di gara per l'affidamento della realizzazione di termovalorizzatori, richiedendo il testo della delibera medesima nonché degli eventuali allegati, ha trasmesso allo Scrivente copia di tale richiesta nonché della delibera e delle relazioni dell'Agenzia regionale per i rifiuti e per le acque, allegate alla delibera, chiedendo il parere sulla "ascrivibilità del contenuto della deliberazione in argomento e, in particolare degli allegati alla stessa nell'ambito degli atti di informazione ambientale" disciplinati dal d.l.vo 195/2005 e, nel caso che si ritenesse che gli atti richiesti esulino dall'ambito dell'applicazione del d.lvo 195/2005, "di conoscere comunque l'avviso di codesto Ufficio sulla apprezzabilità dell'interesse concreto dell'istante all'acquisizione degli atti de quo" con riferimento al diritto di accesso previsto dalla l.r. 10/1991.




2. In ordine alla richiesta, si rappresenta che lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P. reg. 28 febb. 1979, n. 70, esprime pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari e su quesiti giuridici sottoposti dalle Amministrazioni regionali, esulando dalla relativa competenza le valutazioni di merito e le qualificazioni giuridiche fattuali, proprie della funzione di amministrazione attiva.  

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal fornire indicazioni di carattere generale sulle problematiche rappresentate, invero già affrontate per le vie brevi con un dirigente di codesta Segreteria.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) garantisce l'informazione ambientale detenuta da una pubblica autorità a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse (art. 3).

L'art. 2 di tale d.l.vo precisa cosa debba intendersi per "informazione ambientale", e cioè le informazioni sullo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.
Ma non ogni dato inerente l'ecosistema può costituire oggetto dell'istanza di informazione ambientale, ma solo quelli attinenti a valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali (in questi termini, TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 gennaio 2006 n. 265).

"Discende da quanto sopra che esulano dall'informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all'esecuzione di un'opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non attengono propriamente alla materia ambientale, nel senso sopra delineato (TAR Abruzzo, Pescara, Pescara, 11 aprile 2007, n. 450, cit.).
Per ragioni analoghe deve considerarsi non attinente all'oggetto dell'informazione ambientale la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale" (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sent. 6 febbraio 2009, n. 122)

Mentre gli elaborati progettuali, delineando le caratteristiche dell'opera da eseguire, concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela dell'ambiente, consentendo di prendere contezza dell'impatto che l'opera stessa è destinata a sortire sull'ecosistema (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sent. 6 febbraio 2009, n. 122).

"Per quanto esteso sia l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all'informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere (cfr. l'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15), tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un'associazione privata poteri ispettivi, che non le competono" (T.A.R. Liguria Genova Sez. I Sent., 12 ottobre 2007, n. 1759; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770).

In ordine alla delibera di Giunta in questione, la medesima sostanzialmente interviene in ordine alle determinazioni relative alle procedure di affidamento del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in dipendenza della necessità di procedere al rinnovo delle procedure di gara, dal momento che le precedenti sono state ritenute illegittime dalla Corte di giustizia U.E. per mancato rispetto della pubblicità, disponendone il rinnovo.

Invero tale delibera prescrive, altresì, che i nuovi aggiudicatari debbano adeguare progetti ed impianti alle migliori tecnologie di esecuzione delle opere e di salvaguardia ambientale, nonché il dimensionamento del numero degli impianti e dei relativi volumi di attività coerentemente all'incremento stimato della raccolta differenziata; ma trattasi soltanto di prescrizioni di portata generica, senza altri specifici dati o valutazioni.

Gli allegati, consistenti nelle relazioni dell'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque e nella nota del Ministro per le politiche europee che sollecita l'adeguamento alle prescrizioni della predetta condanna della Corte di giustizia U.E. mediante la ripubblicazione del bando di gara, non sembra che contengano "informazioni ambientali" ma solo aspetti relativi alle procedure di gara ed agli aspetti economici successivi.

Pertanto, pur fermo restando che le valutazioni definitive dei contenuti della delibera e degli allegati pertiene a codesta Amministrazione, tuttavia non sembra che la documentazione in questione rechi "informazioni ambientali" di cui al d. l.vo 195/2005.
Al massimo potrebbe ritenersi che le citate prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale (adeguamento dei progetti ed impianti alle migliori tecnologie di esecuzione delle opere e di salvaguardia ambientale, nonché dimensionamento del numero degli impianti e dei relativi volumi di attività coerentemente all'incremento stimato della raccolta differenziata) rientrino nelle misure finalizzate a proteggere gli elementi costituenti l'ambiente (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3 del d.l.vo 195/2005).
Quindi, cautelativamente, potrebbe ritenersi opportuno rilasciare copia della deliberazione, omettendo gli allegati in quanto i medesimi contengono, appunto, dati, aspetti e relazioni relativi alle pregresse procedure di gara e non già le informazioni di cui all'art. 2 del d.l.vo 195/2005.


3. In ordine al "diritto di accesso" ex l.r. 30 aprile 1991, n. 10, si osserva che lo stesso spetta ai soggetti (compresi i portatori di interessi diffusi) portatori di un "interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 25), ovvero ai soggetti "che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 l. 241/1990), "che non può ravvisarsi nel generico, comune interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa" (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 8 del 11-01-1994).

In ogni caso la richiesta di accesso va puntualmente motivata con riferimento anche a tale interesse del soggetto richiedente.

Nella fattispecie l'istanza dell'associazione non fa riferimento all'interesse sottostante, in quanto avanzata a termini del d.l.vo 195/2005, pertanto non è possibile esprimere un giudizio "sulla apprezzabilità dell'interesse concreto dell'istante all'acquisizione degli atti de quo".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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