Pos. 1   Prot. N. 8619 - 79.09.11 Palermo, 03/06/2009 


Oggetto: Contributi e finanziamenti. Contributi per adozioni internazionali. Dichiarazione sostitutiva non veritiera. Conseguenze sull'erogabilità del contributo. Obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Soggetto obbligato.






ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

PALERMO







1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito alla disciplina relativa al contributo per le spese relative all'espletamento delle procedure di adozione internazionale, sostenute dalle famiglie adottive.
Il Dipartimento richiedente evidenzia che, in applicazione dell'art. 7 della l.r. 10/2003, è stato emanato il decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali 790/2006 (modificativo del precedente decreto 833/2004) recante i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi regionali relativi alle predette spese.
Viene, altresì, evidenziato che con decreto del Presidente del Consiglio 27 aprile 2006 sono state poste, a carico del bilancio dello Stato, le misure dei rimborsi delle spese sostenute dai medesimi genitori adottivi nonché le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti ivi individuati e viene segnalato che in tale decreto "si dispone l'esclusione della sovrapposizione di agevolazioni erogate da Regioni o Province autonome per le stesse finalità".
Il Dipartimento richiedente rappresenta di aver trasmesso alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali il decreto assessoriale emanato in applicazione del precitato art. 7 della l.r. 10/2003 e, con cadenza annuale, le graduatorie dei beneficiari dei contributi regionali in discorso.
Viene rilevato altresì, che la Commissione per le adozioni internazionali ha inviato per conoscenza allo stesso Dipartimento due differenti note con le quali, rispettivamente, si chiede ai genitori adottivi ivi indicati la restituzione di parte del rimborso statale percepito, a causa dell'illegittimo cumulo con altro contributo erogato per la stessa finalità dalla Regione siciliana.
Nella nota cui si risponde si evidenzia, infine, che i soggetti sopracitati, all'atto della presentazione dell'istanza per ottenere i contributi regionali, contestualmente alla documentazione richiesta hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che "per le spese giustificative del contributo....non è stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati".
Si chiede, quindi, allo Scrivente di esprimersi in merito alle conseguenze, nei confronti dei soggetti di cui è questione, della false dichiarazioni.
Inoltre, posto, in questi casi, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si chiede di esprimersi circa l'individuazione dell'amministrazione cui spetta la predetta denunzia.
Quanto a tale ultimo quesito, il Dipartimento richiedente ritiene che tale obbligo gravi sulla Commissione per le adozioni internazionali, che per prima ha avuto notizia del reato consumato dagli istanti.

2. In merito ai quesiti posti si esprime quanto segue.
Com'è noto, con l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata prevista l'autorizzazione alla spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore del "Fondo di sostegno delle adozioni internazionali" istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il D.P.C.M. 27 aprile 2006, come previsto dalla norma sopra richiamata (legge 266/2005) ha determinato i soggetti beneficiari, l'entità dei rimborsi e le modalità di presentazione delle istanze.
Il decreto suddetto ha, infatti, individuato i possibili beneficiari del provvedimento in coloro che hanno adottato uno o più minori stranieri per i quali è stato autorizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
Per l'individuazione degli importi da rimborsare, considerato che la normativa in vigore prevede già una deducibilità fiscale per tutti i contribuenti fino al 50% delle spese sostenute per le adozioni, è stabilito che il rimborso vada concesso per la restante parte, tenendo conto del numero e dell'entità dei rimborsi già erogati, delle domande di adozione internazionale presentate, della distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che hanno presentato domanda di idoneità all'adozione presso i competenti Tribunali per i minorenni. Infine, è richiesto che si tenga conto degli eventuali analoghi finanziamenti previsti o erogati da Regioni o Province per le stesse finalità (vedi: diciassettesimo capoverso delle premesse al D.P.C.M. 27 aprile 2006).
Ora, non sembra che il D.P.C.M. precitato, l'allegato, i modelli delle istanze e la relazione tecnico - illustrativa, facenti parte integrante del medesimo decreto, contengano l'obbligo della dichiazione di non aver richiesto (e di non richiedere) altro contributo per i medesimi fini; sembra piuttosto che tale eventualità debba essere conosciuta dall'amministrazione erogante al solo fine di una equa ripartizione e quantificazione del rimborso.
Ed infatti, coerentemente con la sopra prospettata lettura, la Commissione per le adozioni internazionali, con le note allegate in copia alla richiesta cui si risponde, ha invitato i soggetti di cui è questione a restituire la differenza tra quanto erogato dalla Commissione ed i rimborsi assegnati dalla Regione siciliana.
Ove invece vi fosse stato un divieto assoluto di cumulo di benefici, con l'obbligo di dichiarare di non avere chiesto (e non richiedere) altri contributi e gli istanti avessero dichiarato il falso, la stessa Commissione non avrebbe potuto che comunicare, sic et simpliciter, la decadenza dai benefici conseguiti a seguito di dichiarazione mendace, secondo quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Diverso è il caso relativo alla disciplina regionale nella materia.
Il decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali 15 marzo 2006, emanato in esecuzione dell'art. 7 della l.r. 10/2003 ed a parziale modifica del precedente decreto 31 marzo 2004, detta i criteri per l'accesso ai benefici, le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dei rimborsi (allegato A).
Sono, infatti, previsti contributi fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie, da erogare tenendo conto delle relative condizioni economiche. Il contributo è, altresì, concesso per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione, detratto nella dichiarazione dei redditi e può essere richiesto a mezzo di istanza redatta secondo lo specifico schema predisposto (allegato B).
In tale schema sono elencati gli atti da allegare all'istanza e, tra questi, viene indicata al n. 6 la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di richieste e la volontà di non richiedere altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati.
Conseguentemente, nei casi, come quelli posti da codesto Dipartimento, di false attestazioni, utilizzate ai fini di conseguire un beneficio da parte della Pubblica Amministrazione, vanno applicati gli att. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 disciplinanti la decadenza dai benefici e le sanzioni penali.
Il quesito relativo all'individuazione dell'amministrazione obbligata alla denuncia è assorbito dalle precedenti considerazioni. Tuttavia, è appena il caso di rilevare, in generale, che l'art. 361 del codice penale ove è disposta la sanzione per il pubblico ufficiale, il quale ometta o ritardi di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni non prevede un ordine di priorità (tra pubblici ufficiali) nella denuncia, determinato dal momento in cui si acquisisce la conoscenza del reato.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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