Pos.1   Prot. N. 10942 - 88.09.11 Palermo, 06/07/2009 


Oggetto: Lavoro. Lavoratori socialmente utili. Contratti di diritto privato ex art. 12, co. 2, l.r. 85/95. Possibilità di sospensione del rapporto di lavoro ovvero di comando o distacco.







ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE.

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

PALERMO





1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito a talune questioni relative ai contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 85/95 e successive modificazioni.
In particolare, il Dipartimento richiedente riferisce, allegando la relativa documentazione, che (a seguito di specifica richiesta) taluni enti locali utilizzatori di lavoratori socialmente utili, assunti con i contratti di diritto privato previsti dal precitato art. 12 della l.r. 85/95, hanno concesso ai medesimi lavoratori la "sospensione del contratto di lavoro".
Il Dipartimento riferisce, altresì, che da parte di altri enti viene chiesto se sia possibile avvalersi, attraverso l'applicazione degli istituti del comando o del distacco, di lavoratori, già impiegati con il contratto quinquennale ex art. 12 cit. presso altre amministrazioni.
Codesto Dipartimento è dell'avviso che "gli istituti contrattuali possano trovare applicazione ove previsti dalla disciplina propria degli enti utilizzatori"; tuttavia, attesa la peculiare natura dei contratti di lavoro in argomento nonché l'imputazione dell'onere finanziario a carico del bilancio della Regione, chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.

2. Circa i quesiti posti lo Scrivente ritiene che debbano essere formulate alcune osservazioni preliminari relative alla disciplina propria degli enti utilizzatori dei lavoratori in questione.
Invero, nel caso degli enti locali, che sembra siano gli enti cui precipuamente si riferisce la richiesta del Dipartimento, va riferito che la sospensione del rapporto di lavoro è disciplinata, per il comparto, dal CCNL 14 settembre 2000, il quale, al Titolo II, ne regola specificamente le ipotesi nonché i casi di applicazione delle stesse ai soli contratti a tempo indeterminato (vedi artt. 9/18).
Ciò posto, non sembra, in via generale, che, fuori dalle ipotesi puntualmente contemplate dal predetto contratto collettivo, possa ravvisarsi la possibilità di sospendere, seppure consensualmente, la prestazione dell'attività lavorativa nei confronti di un ente locale; inoltre, anche a voler fare derivare la sospensione dei contratti in parola dall'applicazione dell'art. 1256, secondo comma del codice civile, relativo alla sospensione della prestazione del debitore, la sopravvenienza della causa che impedisce temporaneamente l'adempimento non deve essere imputabile al debitore.
Circa l'applicazione degli istituti del comando o distacco, va osservato in via pregiudiziale che, a parte la peculiare ipotesi del distacco a tempo parziale (art. 14 CCNL 22.1.2004), l'attuale disciplina contrattuale del comparto regioni-autonomie locali non prevede nessuna disciplina generale.
Il CCNL siglato il 22 gennaio 2004 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), infatti, ha preso in considerazione tali istituti esclusivamente in relazione a due distinti profili della disciplina del rapporto di lavoro: le progressioni economiche orizzontali e verticali (art. 19: "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali").
Tuttavia, l'ARAN, nella relazione illustrativa al CCNL del 26 gennaio 2004 ha precisato che si configura l'ipotesi di distacco di personale quando un datore di lavoro, per soddisfare (anche o soltanto) un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, mentre invece, ove il lavoratore venga assegnato ad altro Ente (o azienda o amministrazione) sulla base di un interesse proprio dell'Ente ricevente, si deve parlare di comando.
Invero, anche se tale superiore distinzione non sempre assume, nella elaborazione giurisprudenziale (Cfr: ex multis Cass., sez. lav., sent. 17842/2005), caratteristiche univoche, sembra potersi, comunque, affermare che ogni lavoratore alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione possa essere "comandato" dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro nell'ambito dell'esercizio unilaterale del potere direttivo, ai sensi degli artt. 2103 e 2104 del codice civile.
Tale assegnazione, che può soddisfare le esigenze organizzative di entrambi i datori di lavoro, deve sottendere il determinante interesse del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto beneficiario della prestazione.
Va, altresì, precisato che l'assegnazione di un dipendente destinato a prestare la propria attività presso un datore di lavoro diverso da quello d'appartenenza non necessita del consenso da parte del lavoratore e non presuppone la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l'Ente destinatario della prestazione, ma comporta solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario (Cass., sez. lav., sent. 7049/2007).
Premesso quanto sopra, lo Scrivente ritene che non vi siano ragioni ostative all'applicazione dei predetti istituti anche ai lavoratori del comparto Regioni - Autonomie locali con contratto a tempo determinato, ai quali va generalmente applicata la disciplina complessiva del CCNL (vedi: art. 1 CCNL quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e le altre disposizioni afferenti non contenenti specifiche esclusioni.
Per quanto, poi, specificamente attiene al quesito posto, e cioè, se il personale assunto con i contratti di diritto privato di cui all'art. 12 della l.r. 85/1995 possa essere destinato ad espletare la propria prestazione lavorativa presso un altro datore di lavoro, lo Scrivente, mentre non può che confermare la specialità della natura del rapporto derivante dai contratti ex art. 12 della l.r. 85/95 - di tipo "previdenziale", volti all'applicazione di misure di fuoriuscita, con permanenza di oneri finanziari a carico della Regione e che vanno distinti dai generali contratti di lavoro subordinato a termine - non può escludere la possibilità del distacco presso altro ente o azienda.
Invero, ai sensi del comma 4 dell'art.2 della l.r. 2/2001 gli enti interessati pubblicano l'elenco dei contratti che intendono stipulare, redatto in base alle proprie esigenze.
Ora, se, dopo la stipula dei medesimi contratti, l'ente utilizzatore, in base alle richiamate esigenze e per la realizzazione di uno specifico e dichiarato interesse, ritenga necessario distaccare temporaneamente uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, non sembra che tale assegnazione temporanea possa alterare la causa del contratto di lavoro e la natura del rapporto allo stesso ricollegabile.
Tuttavia, in questi casi, trattandosi di una diversa modalità d'esecuzione della prestazione di lavoro che non da' luogo ad interruzione o sospensione del rapporto ma al semplice svolgimento, in via temporanea, della prestazione a vantaggio di un soggetto diverso dal datore di lavoro originario, va segnalato che il medesimo datore di lavoro originario resta, anche dopo il distacco, l'unico titolare del rapporto e continua a detenere il potere di direzione e di coordinamento del lavoratore così come resta tenuto ad effettuare gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto ed al pagamento dei relativi oneri secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 12 della l.r. 85/95 e successive modificazioni.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  





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