POS. I Prot._______________/91.11.2009

OGGETTO: Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Convenzione con Poste Italiane S.p.A. per la riscossione - Compartecipazione della Regione ai costi.



ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
PALERMO







1. Con nota prot. n.7828 del 21 maggio 2009 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sul tema dell'eventuale addebito, totale o parziale, alla Regione siciliana dei compensi dovuti a Poste italiane s.p.a. per l'attività di incasso e di rendicontazione dei bollettini relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio regionale, secondo quanto ipotizzato dall'Agenzia delle Entrate che ha chiesto a codesta Amministrazione un esame congiunto della questione aperta sin dal 1999 (allegata nota n. 2009/55272). In particolare, l'Agenzia delle Entrate ipotizza un obbligo della Regione siciliana di stipulare una convenzione con Poste italiane s.p.a. per l'affidamento a tale società delle attività connesse al versamento delle tasse automobilistiche.
Codesto Dipartimento, nel nutrire forti dubbi in ordine alla sussistenza di precisi obblighi della Regione secondo quanto prospettato dall'Agenzia delle Entrate, sottolinea che l'attività oggetto della convenzione non rientrerebbe nell'attività di riscossione, spettante alla Regione siciliana, ma in quella dell'accertamento tributario di competenza statale. E ciò tenuto conto che le tasse automobilistiche, con specifico riferimento alla Regione siciliana, hanno mantenuto la connotazione di tributi statali, anche dopo le novelle legislative che, negli anni novanta, hanno trasferito le funzioni di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche alle Regioni a statuto ordinario.
In maniera puntuale e circostanziata codesta Amministrazione rassegna allo Scrivente una serie di considerazioni in fatto e in diritto a supporto del proprio orientamento.
In particolare, viene evidenziato che:
- dal 1° gennaio 1999 sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, secondo le disposizioni di cui all'art.17 della legge 27 dicembre 1997, n.418 ed ai relativi decreti attuativi, le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche (c.d. tasse automobilistiche regionali);
- è stata anche prevista la possibilità di pagare il predetto tributo (già riscosso dall'A.C.I. in regime di concessione) a mezzo tabaccai e direttamente con conti correnti postali, previa stipula di apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.;
- la Regione siciliana si è adeguata al mutato quadro sotto il profilo organizzativo, formalizzando l'apertura di un conto corrente intestato direttamente alla Regione -ad oggi utilizzato dai contribuenti siciliani per il pagamento delle tasse automobilistiche a mezzo dei servizi postali- di cui sostiene i costi di tenuta;
- la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche riscosse in ambito regionale (che durante il regime concessorio spettava alla Regione siciliana ed era effettuata dalla stessa per il tramite dell'A.C.I.), a seguito del D.M. 25 novembre 1998, n.418, recante il regolamento di attuazione dell'art.17, L. n.418/1997 cit., è passata dalla Regione siciliana allo Stato, come ben si evince dai commi 5 e 6 dell'art.5, D.M. ult. cit.
Tutto ciò chiarito, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla richiesta di compartecipazione ai costi per i servizi svolti da Poste italiane s.p.a., avanzata dalla Agenzia delle Entrate e fondata sul rilievo che non tutta l'attività svolta da Poste italiane s.p.a sarebbe da ascrivere esclusivamente alla fase dell'accertamento di competenza statale, interessando anche la fase della riscossione di competenza regionale.
Infine, ove si dovesse ritenere che i predetti costi siano addebitabili, in tutto o in parte, alla Regione, si chiede altresì di "specificare se occorre procedere secondo le modalità previste per i pagamenti delle spese ordinarie oppure secondo le procedure seguite per i rimborsi, di cui all'art.9 del D.P.R. n.1074 del 1965, da effettuare allo Stato per i servizi resi in regime di avvalimento".


2. Il tema di indagine impone, in primo luogo, una breve ricognizione del quadro normativo statale di riferimento e delle sue evoluzioni. Si procederà quindi ad una valutazione che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento regionale in materia finanziaria. Si esaminerà, infine, il contenuto delle convenzioni stipulate da Poste italiane s.p.a. e Regioni o Ministero delle Finanze.

Quanto al quadro normativo statale, la prima disciplina organica delle tasse automobilistiche è contenuta nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39, recante il "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", ove le predette tasse sono configurate come tributi erariali.

Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è intervenuto in materia attribuendo, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle Regioni a statuto ordinario (già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art.4, L. 16 maggio 1970, n.281 e succ. mod.) l'intero importo (v. art.23, comma 1, lett. a, D.Lgs. cit.).
Il tributo assume la denominazione di "tassa automobilistica regionale" e si applica ai veicoli soggetti nelle Regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti (così art.23, secondo comma, D.Lgs. cit.).

Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1999 le funzioni relative a riscossione, accertamento, recupero, rimborsi ed contenzioso amministrativo del predetto tributo sono state demandate alle predette Regioni a statuto ordinario.
L'art.17, L. 27 dicembre 1997, n.449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", al comma 10, ha, infatti, testualmente disposto che:
"A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".

A seguito dei citati interventi legislativi, dunque, le tasse automobilistiche rimangono tributi erariali nelle Regioni a statuto speciale e assumono la denominazione di tasse automobilistiche regionali nelle Regioni a statuto ordinario (per completezza, si ricorda che, per queste ultime, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che "Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può definirsi come "tributo proprio della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato "attribuito" alle Regioni, ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione" : v. sentenza n.451 del 2007; cfr. anche, tra le tante, sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003).

Una serie di decreti ministeriali hanno poi dato attuazione alla richiamata normativa.
In particolare, con il D.M. 25 novembre 1998, n. 418 il Ministro delle finanze ha adottato il regolamento attuativo dell'art.17, L. n.449/1997 cit.
In estrema sintesi e per quel che in questa sede interessa, si ricorda che il D.M. 25 novembre 1998, n. 418:
- nelle premesse precisa che "Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39";
- all'art.3 specifica che "L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali";
- all'art.5 disciplina gli archivi delle tasse automobilistiche, regionali e nazionale (commi 1, 2 e 3); regola l'attività di aggiornamento degli archivi medesimi (v. comma 4: "L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale."); infine, ai commi 5 e 6 (richiamati da codesto Dipartimento) dispone specificamente che "5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.".

Altri decreti ministeriali hanno completato il nuovo quadro normativo: 1) D.M. 13 settembre 1999 ("Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche"); 2) D.M. 27 settembre 1999 "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche"); 3) D.M. 10 novembre 1999 (Approvazione dello schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche"); 4) D.M. 16 marzo 1999 ("Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999").

Il quadro normativo appena delineato consente allo Scrivente di sciogliere le perplessità su un primo punto della questione, quello relativo alla natura del tributo in oggetto. Non è, infatti, dubbio che, nella Regione siciliana, le tasse automobilistiche hanno conservato l'originaria natura di tributo erariale.
Difatti, come sopra visto, la novella ha riguardato soltanto le Regioni a statuto ordinario cui sono state devolute le funzioni di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche regionali, mentre nelle Regioni a statuto speciale tali funzioni sono rimaste di competenza statale.


3. Il predetto quadro di riferimento si differenzia -parzialmente- nell'ambito della Regione siciliana.
Com'è noto, le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, emanate con D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, hanno attribuito alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette ed indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (v. art.2, D.P.R. ult. cit.).
Quindi, mantenendo, come sopra visto, il tributo in esame la natura di tributo erariale, ne deriva che il gettito, e la relativa riscossione, spettano alla Regione siciliana, mentre l'attività di accertamento rimane di competenza statale (come sostenuto da codesto Dipartimento).

Se è fuori dubbio che la riscossione delle tasse automobilistiche spetta alla Regione siciliana che, secondo quanto riferito da codesto Dipartimento, affronta già i costi di tenuta dell'apposito conto corrente ove affluiscono i pagamenti effettuati dai contribuenti siciliani, il nodo della questione rimane quello del corretto inquadramento dei servizi resi da Poste italiane s.p.a. al fine di verificare se i medesimi attengono alla fase dell'accertamento o della riscossione del tributo.


4. Non si può prescindere a questo punto da una attenta disamina dell'oggetto delle convenzioni stipulate tra Poste italiane s.p.a., da una parte, e Regioni o Ministero delle Finanze, dall'altra.
Dagli atti in possesso dello Scrivente -e cioè la "convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle Poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale", approvata con D.M. 15 aprile 1999 e la convenzione stipulata dal Ministero delle Finanze-Dipartimento delle Entrate per conto delle Regioni a statuto speciale, allegate alla nota cui si risponde- a Poste italiane S.p.A. è affidato lo svolgimento di molteplici servizi connessi con il versamento della tassa automobilistica e fondamentalmente:
- la stampa dei bollettini di versamento;
- l'accettazione dei pagamenti presso le agenzie postali (tale costo è a carico del versante);
- la stampa e l'affissione nelle agenzie postali di manifesti riportanti le tariffe e le modalità di calcolo delle tasse;
- la registrazione, archiviazione e trasmissione in via telematica agli archivi di cui all'art.5 del D.M. n.418/1998 cit., sopra citato, dei dati riportati nei bollettini utilizzati dai contribuenti per il versamento della tassa automobilistica.

Come anticipato, occorre qualificare sul piano tributario l'attività posta in essere da Poste italiane s.p.a. al fine di chiarire se la stessa integra la fase dell'accertamento del tributo o quella della riscossione del medesimo.
Com'è noto, il c.d. accertamento tributario attiene alla verifica dell'an (l'esistenza del presupposto di imposta) e del quantum della prestazione tributaria che, nel caso in esame, è posta in essere dallo stesso contribuente che autoliquida il tributo. E' da ascrivere alla fase dell'accertamento anche il potere-dovere dell'amministrazione finanziaria statale di procedere, in presenza di versamento parziale o errato, al controllo dell'autoliquidazione del contribuente e/o del quantum delpagamento da lui eseguito o, ancora, in caso di omissione di versamento, di accertare il tributo.

La problematica va affrontata distinguendo i singoli servizi resi da Poste italiane s.p.a.
Al riguardo, ad avviso dello Scrivente "la registrazione, archiviazione e trasmissione in via telematica agli archivi di cui all'art.5 del D.M. n.418/1998 cit. dei dati riportati nei bollettini utilizzati dai contribuenti per il versamento della tassa automobilistica" non può revocarsi in dubbio che costituiscano servizi strumentali all'attività di accertamento (successivo) del tributo e, dunque, all'attività di competenza statale.
Si potrebbe, invece, pervenire a diversa valutazione con riferimento alla stampa dei bollettini per il pagamento del tributo, dato che quest'ultima non pare attività esclusivamente ascrivibile alla fase dell'accertamento ma anche della riscossione.
Trattandosi tuttavia di valutazioni (anche) di merito, che sfuggono alla qualificazione giuridica che può dare questo Ufficio, si può suggerire di aprire un confronto con l'Agenzia delle Entrate limitatamente al servizio di stampa, per il quale non è incongruo ipotizzare una compartecipazione della Regione ai relativi oneri.
Quanto alle modalità di pagamento, avendo lo Scrivente ipotizzato (solo) una compartecipazione della Regione agli oneri limitatamente all'attività di stampa dei bollettini, si potrebbe utilizzare, come suggerito da codesto Dipartimento, la procedura del rimborso di cui all'art.9, D.P.R. n.1074/1965 cit.. Anche questa rimane, tuttavia, una valutazione di merito rimessa all'eventuale tavolo di concertazione con l'Agenzia delle Entrate.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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