Pos. 3   Prot. N. 9928 - 92.09.11 Palermo, 18/06/2009 


Oggetto: OPERE PUBBLICHE - segretario dimissionario di commissione di collaudo.



       

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
              P A L E R M O 


1 - Con nota 3 giugno 2009, n. 1019 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente in ordine al compenso spettante al segretario dimissionario, per motivi personali, di una commissione nominata con D.A. n. 142 del 13/02/2003, ai sensi della L.r. n. 21/1985, per il collaudo di lavori finanziati da codesto Assessorato e di competenza dell'XXX Ospedale Yyy. In particolare, viene riferito che detta commissione aveva avanzato il 26/11/2008 la richiesta di euro 4.953,27 per competenze maturate al 10^ stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che detto importo č comprensivo di euro 1.290,66 spettanti al segretario.
Codesta Amministrazione ha ritenuto di sospendere il pagamento del corrispettivo richiesto ed a chiedere all'ente ospedaliero, esecutore dei lavori, l'esatto ammontare di quanto giā percepito dal segretario dimissionario distinguendo fra onorario e spese.
Tale determinazione č stata assunta con riferimento ad un precedente caso in cui l'Ispettorato regionale tecnico (con nota 24/1/2007, n. 3533) aveva espresso l'avviso che, nell'ipotesi di dimissioni, l'incarico di collaudo dovessi ritenersi non espletato con diritto del professionista al riconoscimento delle sole spese sostenute.
Il segretario ha contestato tale decisione evidenziando la differenza intercorrente fra le proprie funzioni e quelle del collaudatore ed ha diffidato l'Amministrazione a procedere al recupero di quanto giā corrisposto ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. L'Ispettorato tecnico, cui č stato chiesto l'avviso sulla vicenda ha rilevato il carattere giuridico-legale-amministrativo della questione negando la propria competenza. Da qui la consultazione dello scrivente.

2. Come risulta dal decreto assessoriale di nomina n. 142/2003 e dal relativo alle- gato A, la commissione di collaudo e' composta da tre componenti e da un segretario. Le funzioni di quest'ultimo sono pertanto distinte e vanno limitate alla mera verbalizzazione ed attivitā di segreteria della commissione. Infatti l'art. 26, comma 11, della l.r. n. 21/1985 (alla cui disciplina sono assoggettati lavori in argomento) fissa il relativo compenso nella misura corrispondente "ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese effettivamente documentate" .
L'avviso espresso dall'Ispettorato tecnico col parere cui rinvia codesto Dipartimento ( non conosciuto appieno dallo scrivente con riferimento alla concreta fattispecie considerata ) attiene invece alla dimissioni dei collaudatori ed al mancato espletamento dell'intero incarico professionale loro conferito con conseguenze sulla quantificazione dell'onorario in relazione all'utilitā della prestazione eseguita. Infatti, l'art. 2237 Cod. civ. prevede che in caso di recesso per giusta causa (che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente) il prestatore d'opera abbia comunque diritto al compenso per l'opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute da determinarsi "con riguardo al risultato utile che ne sia derivato o al cliente".
Nella fattispecie, va invece remunerata non l'attivitā di collaudo ma quella di verbalizzazione e segreteria giā prestata e la cui utilitā per il committente prescinde da quella ulteriore attivitā che il segretario, se non dimessosi, avrebbe potuto prestare.
Il riferimento operato dall'art. 26, comma 11 della l.r. n. 21/1985 all'onorario del collaudatore pone comunque il problema della quantificazione del corrispettivo spettante al segretario in caso di anticipata cessazione del suo incarico. La soluzione potrebbe essere data fissando tale corrispettivo in misura di un terzo dell' onorario professionale che sarebbe spettato in via astratta al singolo collaudatore ai sensi del citato art. 2237 c.c. alla data delle dimissioni del segretario, oltre alle spese a quel momento sostenute.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.




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