Pos.   Prot. N. / 107.09.11 



Oggetto: Cessione alloggi popolari-Art. 26 LR 1/2008-applicabilità a fattispecie già definite ai sensi di precedenti leggi.





                       


                  Presidenza della Regione              
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                      Palermo 


                       
                   
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla problematica in oggetto dovendo determinarsi su una richiesta di rimborso avanzata da alcuni acquirenti che hanno stipulato contratti di cessione di alloggi popolari gestiti dallo IACP di Caltanissetta successivamente all'entrata in vigore della disposizione in oggetto ma al prezzo determinato in base alla normativa previgente.  
  Il legale che li rappresenta, ritenendo che spetti loro la differenza tra il prezzo già pagato e quello più favorevole risultante dall'applicazione dei criteri recati dall'ultima modifica normativa ed effettivamente dovuto in base alla successione delle leggi nel tempo, ha ingiunto di corrispondere tale somma ai propri assistiti insieme con il risarcimento del danno derivante dalle maggiori spese fiscali e notarili sostenute. 
  Al riguardo codesto Dipartimento manifesta il proprio orientamento negativo specificando che i contratti sono stati stipulati in conformità a quanto recato dalla propria circolare del 3 marzo 2008, prot. PG/32101. Con detto atto si era infatti disposto che alla stipula dei contratti di cessione si potesse procedere, senza tener conto delle modifiche normative frattanto intervenute, tra l'altro, nell'ipotesi in cui a seguito di regolare domanda di cessione la determinazione del prezzo in base ai precedenti criteri fosse già stata comunicata all'interessato entro il 7 febbraio 2008, data di entrata in vigore della novella legislativa in esame e ciò perchè l'accordo era già stato raggiunto dalle parti.  




  2-La problematica che al presente ci occupa ha formato oggetto di un precedente parere, n.75 del 2008, reso a codesto Dipartimento e inserito nella banca dati dell'Ufficio, dal quale lo scrivente non ritiene di discostarsi.  
  Pertanto, nel rimandare alle considerazioni ivi svolte che portano a concludere per l'inaccoglibilità delle richieste di rimborso in esame , si ritiene solo di aggiungere a supporto dell'interpretazione prescelta un argomento d'ordine testuale traibile dalla stessa disposizione della quale gli attuali istanti pretendono di essere destinatari. 
  Si ritiene perciò producente riportare di seguito il comma 3 dell'art.19 della L.R. 16-4-2003 n. 4, come sostituito dall'art. 26, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1, che cosi recita: 

"Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43"
  Al fine di applicare correttamente la superiore norma va considerato che le disposizioni cui rinvia per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi contemplati, commi 1 e 2 dell'art.2 della L.R. 43 del 1993, sono state interpretate autenticamente dall'art.17 della L.R. 24-7-1997 n. 25 il quale ha previsto che:  

1-I criteri di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi regionali di edilizia economica e popolare stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, non si applicano agli alloggi per i quali sia stata presentata istanza di cessione da parte dell'assegnatario precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge.
2- Per la cessione degli alloggi regionali di edilizia economica e popolare per i quali sia stata presentata istanza di cessione precedentemente all'entrata in vigore della medesima legge continuano ad essere applicati i criteri di determinazione del prezzo stabiliti dalla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.
  Ne deriva pertanto che anche per circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 26 della legge dovrà utilizzarsi lo spartiacque assunto dalla superiore norma di interpretazione autentica che, come visto, ha individuato come momento di riferimento quello della presentazione della domanda di cessione. 
  In definitiva, dunque, il criterio di determinazione del prezzo di cessione previsto dalla l.r. 1 del 2008 è da applicare alle cessioni per le quali la relativa istanza è stata inoltrata dopo l'entrata in vigore della legge medesima.  
   

3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.


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