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1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla problematica in oggetto dovendo determinarsi su una richiesta di rimborso avanzata da alcuni acquirenti che hanno stipulato contratti di cessione di alloggi popolari gestiti dallo IACP di Caltanissetta successivamente all'entrata in vigore della disposizione in oggetto ma al prezzo determinato in base alla normativa previgente. |
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Il legale che li rappresenta, ritenendo che spetti loro la differenza tra il prezzo già pagato e quello più favorevole risultante dall'applicazione dei criteri recati dall'ultima modifica normativa ed effettivamente dovuto in base alla successione delle leggi nel tempo, ha ingiunto di corrispondere tale somma ai propri assistiti insieme con il risarcimento del danno derivante dalle maggiori spese fiscali e notarili sostenute. |
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Al riguardo codesto Dipartimento manifesta il proprio orientamento negativo specificando che i contratti sono stati stipulati in conformità a quanto recato dalla propria circolare del 3 marzo 2008, prot. PG/32101. Con detto atto si era infatti disposto che alla stipula dei contratti di cessione si potesse procedere, senza tener conto delle modifiche normative frattanto intervenute, tra l'altro, nell'ipotesi in cui a seguito di regolare domanda di cessione la determinazione del prezzo in base ai precedenti criteri fosse già stata comunicata all'interessato entro il 7 febbraio 2008, data di entrata in vigore della novella legislativa in esame e ciò perchè l'accordo era già stato raggiunto dalle parti. |
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2-La problematica che al presente ci occupa ha formato oggetto di un precedente parere, n.75 del 2008, reso a codesto Dipartimento e inserito nella banca dati dell'Ufficio, dal quale lo scrivente non ritiene di discostarsi. |
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Pertanto, nel rimandare alle considerazioni ivi svolte che portano a concludere per l'inaccoglibilità delle richieste di rimborso in esame , si ritiene solo di aggiungere a supporto dell'interpretazione prescelta un argomento d'ordine testuale traibile dalla stessa disposizione della quale gli attuali istanti pretendono di essere destinatari. |
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Si ritiene perciò producente riportare di seguito il comma 3 dell'art.19 della L.R. 16-4-2003 n. 4, come sostituito dall'art. 26, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1, che cosi recita: |