Pos. 2   Prot. N. / 113.11.09 



Oggetto: Difensore civico - Applicabilità regime permessi degli amministratori locali.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali

P.c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento Autonomie Locali
PALERMO





1 - Con nota del Servizio IV prot. 62807 del 6 luglio 2007 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla possibilità, per i lavoratori dipendenti nominati difensore civico comunale, di beneficiare del regime dei permessi normativamente previsti per gli amministratori degli enti locali.
Codesto Dipartimento esprime il proprio orientamento negativo sulla questione, nella considerazione che il difensore civico non è compreso tra i destinatari delle norme invocate e che lo Statuto del Comune interessato non prevede alcuna indicazione al riguardo.

2 - Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " all'art. 11, nel prevedere per i comuni e le province l'istituzione facoltativa del difensore civico, dispone al comma 2 che "Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale".
Detta norma, che riproduce l'art. 8 della l. 142 del 1990 è stata introdotta nell'ordinamento regionale dalla l. r. n. 48 del 1991 come modificata dall'art. 3 della l. r. n. 30 del 2000.
Con la suddetta disposizione si dà carico allo Statuto dell'ente di precisare, contestualmente all'istituzione del difensore civico, il procedimento di elezione, le prerogative ( garanzie e poteri ) , le risorse strumentali, umane e finanziarie nonché i suoi rapporti con l'organo politico. Non rientrano, certamente, nell'ambito del suddetto contenuto statutario lo status del difensore civico con riferimento alla sua posizione nei confronti del datore di lavoro ed in particolare con riferimento alla sua assenza per l'espletamento dell'incarico.
Quanto alla natura del difensore civico, il citato art. 11 del TUEL non opera alcuna indicazione ma, nel descriverne genericamente le funzioni, ne disciplina l'istituzione attraverso un generale rinvio alla fonte statutaria.
Quale che sia la configurazione che nei singoli statuti comunali si ricavi dalle singole disposizioni, è certo che per il suo ruolo di "garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione"( art. 11, c.1 d. lgs. 267/2000 ), la sua funzione si distingue sia da quella di amministrazione attiva propriamente detta, in quanto non consiste nella gestione diretta della cosa pubblica, sia da quella di controllo in senso stretto ( così in "L'ordinamento degli enti locali" commentario al Testo unico, IPSOA, II Ed. 2007 pag. 156 ).
Tanto premesso, in ordine all'applicabilità del regime dei permessi spettanti agli amministratori degli enti locali si esprimono le seguenti considerazioni.
Nell'ordinamento della Regione siciliana la disciplina dello status degli amministratori locali è contenuta nel Capo II del Titolo II della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; in particolare l'art. 15, comma 2, della predetta l.r. n. 30/2000, prevede, tra l'altro, che per amministratori degli enti locali "si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni dei comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento". La riferita disposizione contiene una elencazione puntuale e precisa, oggetto di una precisa scelta operata dal legislatore regionale; tale elencazione dunque, anche con riguardo alla tecnica di formulazione, ha carattere tassativo e non consente di attribuire la qualità di amministratore di ente locale a soggetti che non sono ivi menzionati. Esula, evidentemente, da tale elencazione la figura del difensore civico.
Pertanto, in ordine alla possibilità di estendere all'incaricato della funzione di difensore civico la disciplina generale dello status degli amministratori locali, ed in particolare quella dei permessi, la risposta non può che essere negativa essendo quella disciplina tassativamente ed espressamente riservata agli amministratori locali come definiti ed individuati, in Sicilia, dalla citata l. r. n. 30 del 2000 e tra i quali, come detto, non risulta menzionato il difensore civico.
Tale assunto, trova del resto, conferma in manifestazioni del Ministero dell'interno che ha in più occasioni specificato che le norme in materia di indennità e permessi (ed, in genere, di status degli amministratori locali) non sono suscettibili di estensione in via analogica rispetto ai soggetti testualmente indicati come beneficiari ( v. Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali ed in particolare, per tutti, pareri del 21 aprile 2006 e dell'1 aprile 2008 ).

Il presente parere si invia altresì al competente Dipartimento delle autonomie locali affinché, ove ritenuto utile, possa fornire eventuali ulteriori indicazioni.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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