Pos. 2   Prot. N. / 125.11.09 



Oggetto: Gruppi di azione locale ex art. 62 Reg. (CE) 1698/2005 e PSR 2007/2013 - Forme societarie adottabili




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
PALERMO



1 - Con nota del Servizio X prot. 69314 del 27 luglio 2009 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
L'art. 62 " Gruppi di azione locale" del Regolamento (CE) n. 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dopo aver individuato al comma 1 le funzioni ed i requisiti delle forme di partenariato in questione, stabilisce al comma 2 che "L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici".
Viene chiesto a quest'Ufficio di individuare le " forme societarie adottabili dai GAL ".

2 - In limine va evidenziato che il petitum della richiesta di parere indirizza unicamente questo Ufficio nella direzione della indicazione delle forme societarie adottabili dai GAL, con ciò escludendosi da parte del Richiedente ogni riferimento ad altre, diverse - e possibili - forme associative legalmente costituite e giuridicamente conosciute ( in tal senso, ad esempio, la forma dell'associazione di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile,riconosciuta ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 361/2000)).
In proposito va evidenziato che, al di la della disposizione normativa comunitaria, il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 licenziato dalla Regione Siciliana dispone al par. 5.3.4, con riferimento alle caratteristiche dei Gruppi di azione locale, che "in ogni caso deve trattarsi di strutture legalmente costituite e riconosciute e senza scopo di lucro". Detta prescrizione è stata inserita nel bando per la selezione dei Gruppi di azione locale e dei piani di svipuppo locale ( GURS n. 25 e n. 33 del 2009 ).
Dal confronto tra la normativa sovranazionale e la disciplina regionale risulta evidente che, mentre la prima prevede genericamente un partenariato operante attraverso una "struttura comune legalmente costituita", rinviando tacitamente alle forme previste dall'ordinamento giuridico di ogni Stato membro, la seconda ha ristretto l'ambito delle forme organizzative utilizzabili, ponendo gli ulteriori requisiti del riconoscimento giuridico e dell'assenza dello scopo di lucro.
In linea teorica, pertanto, si deve trattare di forme associative tout court costituite secondo le previsioni legislative, in possesso dell'atto di riconoscimento giuridico previsto per quella struttura nonché operanti ( per natura giuridica o per espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto ) senza il perseguimento dello scopo di lucro.
La richiesta, tuttavia, contiene uno specifico riferimento ad una scelta operata dal Richiedente in ordine alla natura societaria della struttura secondo cui sarà chiamato ad operare il GAL.
Ed in tal senso viene richiesto il seguente parere.
Il non perseguimento dello scopo di lucro, in ambito societario, è quindi l'elemento determinante per questo Ufficio nell'individuazione della forma adottabile.
A tal fine si premette che l'art. 2247 del codice civile segnala in via generale come finalità tipica del contratto di società sia lo scopo di divisione degli utili cristallizzando il genus delle c.d. società lucrative.
Ora, non è revocabile in dubbio come sia orientamento giurisprudenziale pacifico che la produzione e la divisione degli utili, che costituiscono l'elemento oggettivo della causa del contratto di società, va riferita al complesso dell'attività societaria e questa funzione economico- sociale tipica non viene meno se qualche atto o negozio, rientrante nell'oggetto sociale, sia esercitato senza fine di lucro. Ne è conferma la circostanza che una società può compiere atti di liberalità ( antitetici allo scopo di lucro ) solo se espressamente previsti dallo statuto ed in caso contrario solo se procede ad una modifica dello statuto stesso.
L'attività economica esercitata in comune, deve quindi essere volta alla produzione di utili ( c.d. lucro oggettivo) che vanno divisi fra i soci (c.d. lucro soggettivo), mentre in ordine al rapporto tra economicità dell'attività esercitata e scopo di lucro, l'attività societaria è economica solo quando è organizata in maniera tale da consentire la produzione di utili.
Ne consegue l'impossibilità di fare riferimento a forme societarie tradizionali costituite ai sensi dell'art. 2247 e ss.
Diversa è l'ipotesi della società consortile di cui all'art. 2615 ter c.c. a norma del quale "Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602".
Con il contratto di consorzio ex art. 2602 c.c. "più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".
Le società consortili ex art. 2615 ter c.c. si qualificano come tali perché assumono come oggetto gli scopi indicati nell'art. 2602. La dottrina ha interpretato la norma nel senso che dette società si caratterizzano sul piano della causa, per il fatto di perseguire una funzione consortile, e si contrappongono perciò alle società lucrative, ancorchè ne utilizzino le forme organizzative tipiche ( cfr. Spolidoro "Le società consortili" Giuffrè 1984, pag. 69 ).
Detta organizzazione può assumere, ai fini di cui al presente parere, la forma della società consortile ex art. 2615 ter che, nel perseguire lo scopo di cui all'art. 2602, nell'atto costitutivo e nello statuto espressamente escluda la presenza di uno scopo di lucro e vieti, comunque, la divisione degli utili tra i soci.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale