Pos. 3   Prot. N. 12840 - 131.09.11 Palermo, 12/08/2009 


Oggetto: Enti sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana- Bilanci e conti consuntivi.



       


AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
                                      PALERMO      


1 - Con nota 5-8-2009, n. 3366/0-4 codesta Autorità espone di aver rilevato con una certa frequenza che le delibere di approvazione dei documenti contabili di alcuni enti sottoposti a vigilanza della Regione pervengono senza il preventivo parere del collegio dei revisori in quanto tale organo è scaduto e non ancora sostituito. Si evidenzia che il mancato rinnovo dei revisori costituisce causa di una paralisi amministrativa degli enti e per risolvere tale situazione, nelle more del complesso iter burocratico per la ricostituzione dei collegi, vengono formulate due ipotesi sulle quali viene chiesto l'avviso dello scrivente.
Per la prima si ipotizza che l'ente continui ad inoltrare gli atti contabili al collegio dei revisori, ancorchè non costituito, per procedere alla loro approvazione, in assenza del parere, una volta decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17, comma 3, della l.r. n. 10/1991.
La seconda ipotesi è quella di designazione, da parte della Regione, di propri funzionari in possesso dei necessari requisiti, come temporanei revisori interni dell'ente vigilato.
A sostegno della prima soluzione vengono allegati due pareri, l'uno reso da quest'Ufficio all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti col n. 295.11.2003 e, l'altro, reso il 20 maggio 2009 al Dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste da un proprio consulente.
2- In ordine alla prima ipotesi prospettata viene confermato l'assunto già esplicitato nel precedente parere n. 295.11.2003 sulla natura endoprocedimentale e di controllo interno della relazione dei revisori. In ordine al parere preventivo dei revisori sull'approvazione dei documenti contabili dell'ente può ritenersi pertanto applicabile la disciplina procedurale regolata dall'art. 17 della l.r. n. 10/1991.
In tal senso va ricordato che se è vero che la valutazione del collegio dei revisori costituisce un sub-procedimento consultivo che si inserisce all'interno dell'intero procedimento che porterà gli organi di amministrazione attiva dell'ente all'assunzione del provvedimento finale che, in mancanza dell'assunzione dell'atto prodromico, si palesa illegittimo è altresì vero che l'assenza di un atto finale del subprocedimento qualunque esso sia - purchè tale procedimento incidentale sia regolarmente attivato - non può determinare la stasi del procedimento principale ed impedirne l'esito finale.
D'altra parte il collegio dei revisori, organo di controllo interno che svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria inerente la gestione dell'ente, ha anche la funzione di facilitare il riscontro dell'attività dell'ente stesso da parte dell'organo tutorio nell'espletamento dell'attività di vigilanza. Attività che, comunque, va esercitata autonomamente per mezzo di poteri istruttori attestandosi unicamente in capo all'organo tutorio l'adozione del provvedimento finale che conferisce efficacia all'atto controllato.
Invero, nel caso prospettato da codesta Autorità, attendere risposta da parte di un organo non posto in condizioni di operare appare coerente con la circostanza che, entro i novanta giorni dall'inoltro degli atti, il collegio potrebbe anche essere ricostituito e provvedere anche al loro esame.
E ciò fermo restando che l'organo di revisione, una volta ricostituito, ben potrà e dovrà esercitare le proprie funzioni anche sugli atti ed attività pregresse, per le quali agli organi di amministrazione va riferita la piena responsabilità per le determinazioni assunte.
Una tale conclusione appare confermata dalla giurisprudenza contabile che ha affermato che la mancanza della relazione dei revisori non può comunque costituire causa di impedimento dell'approvazione da parte dell'ente dei propri bilanci e rendiconti ( C. conti, sez. giur. reg. Sardegna, 11-06-1990, n. 556 e C. conti, sez. II, 21-11-1986, n. 254 rinvenibili sulla banca dati del Foro italiano ).
3. Quanto alla seconda soluzione prospettata si osserva che l'esercizio del potere di controllo nei confronti di un ente vigilato non può spingersi a limitarne ingiustificatamente l'autonomia e va esercitato nei limiti e nei casi previsti dalle disposizioni che lo disciplinano nelle singole fattispecie. L'invio di propri funzionari in sostituzione dei revisori titolari si sostanzierebbe in un controllo sostitutivo che, sia che riguardi l'adozione di singoli atti omessi ovvero la sostituzione di organi per mancato o cattivo funzionamento degli stessi, presupporrebbe comunque una diffida ad adempiere e la constatazione dell'inerzia dell'ente.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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