Pos. 1 Prot. N. 16227 - 132.09.11 Palermo 16/10/2009



Oggetto : Demanio trazzerale - Erronea delimitazione - Annullamento in autotutela.



Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali

PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di procedere o meno all' annullamento in autotutela del Decreto Dirigente Generale (D.D.G.) dell' xxxxx n.1983 del 2001.

Con tale D.D.G. si è sdemanializzato il suolo trazzerale ivi indicato e si è approvato il verbale di liquidazione conciliativa n.21827 del 19 giugno 2001 con il quale si è attribuito il suolo trazzerale sito nel comune di yyyyyy meglio identificato nel decreto e si è attribuito lo stesso alla cooperativa edilizia pppppp (particella n.1072), e al Comune di yyyyyy.

Precisa codesto Dipartimento che il suindicato decreto andrebbe annullato in quanto, per una imprecisa trasposizione grafica sui fogli di mappa catastali,(come spiegato più dettagliatamente nella richiesta di parere), alcune particelle di proprietà delle signore kkkkkkkk sono state considerate come facenti parte del demanio trazzerale.

Si rappresenta, inoltre, che per l'annullamento del decreto de quo nonché di una serie di atti allo stesso connessi, riguardanti gli atti di approvazione del programma costruttivo della Cooperativa pppppp, è pendente ricorso straordinario al Presidente della Regione proposto dalle Signore kkkk contro l' Assessorato regionale xxxx (all'epoca competente), ed il Comune di yyyyyy, e nei confronti della società Cooperativa Edilizia pppppp.

Con il predetto ricorso le parti considerano illegittimi gli atti impugnati nella parte in cui hanno sottratto all'esproprio il terreno in questione, e non hanno determinato l' indennizzo dovuto in favore delle ricorrenti.

Infine, si evidenzia che la società Cooperativa Edilizia pppppp ha presentato il 16 aprile 2008 un esposto al Comune di yyyyyy e allo stesso Dipartimento nel quale precisa che se la Cooperativa dovesse subire danni per un errore ad altri ascrivibile si vedrà costretta a rivolgersi ai sopraindicati enti "per essere garantita e sollevata da qualsiasi onere".

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

L' annullamento d'ufficio (o annullamento in sede di autotutela) è il provvedimento, espressione di un potere generale, mediante il quale si elimina un atto invalido e vengono rimossi gli effetti prodotti ex tunc - ossia retroattivamente e, dunque, fin dal momento dell' emanazione - ancorchè questi consistano nella costituzione di una posizione giuridica legittimante in capo al destinatario.

Il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce la manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, che non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni, ma deve valutare di volta in volta, se esiste un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata (cfr. sentenza Cons. di Stato, sez.IV,12 marzo 2007, n.1189, e, in senso analogo sent. Cons. di Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554; sent. T.A.R. Lazio - Roma sez.II bis 7 marzo 2007, n.2218).

L'annullamento d'ufficio non è quindi mai un atto dovuto, ma un atto discrezionale concreta espressione di un interesse che, come specificato da autorevole dottrina, "... si distingue dall'interesse a restaurare la legalità violata, e coincide con l'interesse pubblico (sanitario, ambientale, urbanistico,etc.) che è istituzionalmente affidato alla competenza dell'organo.

Potrebbe infatti accadere che, pur essendo illegittimo, il provedimento amministrativo soddisfi l'interesse pubblico specifico meglio di quanto non potrebbe soddisfarlo il provvedimento successivo che lo annullasse" (G. Corso - Manuale di diritto amministrativo - G.Giappichelli Editore - Torino 2003, pag.232 e ss).

L'attuale quadro normativo di riferimento non precisa le ragioni di pubblico interesse, sottese all' esercizio del potere di autotutela, ma richiede alla P.A. una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Ciò significa che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio è il risultato di una scelta discrezionale dell'amministrazione operata in assenza di precisi parametri normativi, poiché il legislatore si è astenuto dall'identificare le situazioni che costituiscono un interesse pubblico rilevante ai fini della rimozione dell'atto.

Occorre quindi che vi sia un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento, e che vengano ponderati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Infatti la produzione degli effetti retroattivi dell'annullamento potrebbe essere impedita dall' esistenza di situazioni già consolidate non suscettibili di rimozione o la cui rimozione confliggerebbe con il principio di buona fede o di affidamento ingenerato in capo a chi, sul presupposto della legittimità dell' atto, vi abbia fatto affidamento (cfr. Elio Casetta - Manuale di diritto amministrativo - Giuffrè Editore 2008 decima edizione, pag....e ss.).
In tal senso "un limite all' esercizio del potere di annullamento di un atto amministrativo illegittimo consiste nella certezza delle situazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela.

Infatti, se il provvedimento ha prodotto effetti favorevoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, si deve ritenere che la stabilità della situazione venutasi a creare costituisca un limite all' autoannullamento.

Deve pertanto ritenersi che la p.a. che agisce in via di autotutela debba evidenziare la concretezza e l'attualità del pubblico interesse che sostiene la scelta di annullare il provvedimento anche a distanza di tempo dalla sua adozione" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II bis 20 giugno 2008, n.6978).

Tali principi sono stati da ultimo tradotti e declinati in diritto positivo dalla L. 11 febbraio 2005, n.15, là dove, in particolare, introducendo l' art. 21 nonies L.7 agosto 1990, n.241, ha disciplinato l' annullamento d'ufficio di atti illegittimi, stabilendo le condizioni di legalità nell'esercizio di tale potere.

L'art. 21 nonies della L.7 agosto 1990, n.241 prevede che l' annullamento d'ufficio va adottato entro un "termine ragionevole", senza fornire elementi per definire la ragionevolezza del termine entro il quale può essere esercitato il potere di autotutela.

Quindi, per un verso, la P.A. è tenuta a motivare specificamente al riguardo e, per l'altro, occorre procedere caso per caso ad eseguire tale valutazione, esaminando gli elementi che caratterizzano la vicenda.

Ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, quindi, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies può essere annullato d' ufficio , sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Come precisato da recente giurisprudenza condizione di legalità per l'esercizio del potere di annullamento è che "l'atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, che venga adottato entro un termine ragionevole e che tenga conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti (destinatari ed eventuali controinteressati)" (Cons. di Stato, sez. IV,14 febbraio 2006, n.564).

Tutto ciò premesso, e con riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame dello Scrivente, si osserva preliminarmente che il D.D.G. che andrebbe annullato risale al 2001, e che l' Amministrazione non ha esplicitato nella richiesta di parere i motivi di interesse pubblico che giustificano l' annullamento di detto decreto.

Inoltre , nella richiesta di parere l'lstante si è limitato a riferire che la Cooperativa pppppp ha chiesto, con l'esposto del 14 aprile 2008, di essere garantita e sollevata da qualsiasi onere, senza precisare se sussistano o meno in capo alla stessa situazioni già consolidate, o situazioni la cui rimozione confliggerebbe con il principio di affidamento.

Non sono stati quindi forniti elementi che, per le ragioni sopra esplicitate, possano consentire di valutare se l'esercizio del potere discrezionale possa ragionevolmente essere soggetto a successiva censura.

Lo Scrivente, peraltro,non può sostituirsi a codesta Amministrazione nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l' annullamento.

Nello spirito di una fattiva collaborazione, si dà corso alle sottoelencate osservazioni.

L' atto de quo,come riconosciuto da codesto Diparimento, è affetto da un vizio di legittimità (eccesso di potere per errore nei presupposti), e avverso lo stesso è pendente per l'annullamento un ricorso straordinario proposto dalle sigg. kkk, che, da un accesso effettuato presso il competente servizio di questo Ufficio, appare ritualmente presentato nel 2007, e ricevibile.

La pendenza del suindicato ricorso, benchè il decreto impugnato sia del 2001, fa propendere per l' attualità dell'interesse pubblico coinvolto nella vicenda, nel senso che laddove codesta Amministrazione non eliminasse l' atto potrebbe essere costretta a farlo a seguito di un probabile accoglimento dello stesso.

Qualora, pertanto, codesto Dipartimento ritenesse che possano sussistere le ragioni per procedere all'annullamento del più volte citato decreto, ne dovrà dare comunicazione al Comune di yyyyyy.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

*********

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale