Pos. 3   Prot. N. 13526 - 135.09.11 Palermo 03/09/2009 



Oggetto: A.P.Q. Progetto xxxx. Termine bando selezione.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
Servizio 4" Programmazione socio-assistenziale e socio- sanitaria"

Palermo



1.Con la nota prot. n. 35676 del 6 agosto 2009 codesto Dipartimento "al fine di evitare possibili futuri contenziosi", chiede il parere dell'Ufficio in ordine alla decisione assunta e relativa all'esclusione di un progetto presentato dall'xxx di xxx.
Tale soggetto, infatti, con nota prot. n. 5019 del 2 luglio 2009, presentata ai sensi dell'art. 11 lett. b della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, lamenta l'esclusione del proprio progetto " xxx" dal novero delle iniziative finanziate a seguito dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti in attuazione delle azioni 1, 2, 3, 4, e 6 dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" .
Il richiedente sottolinea che "così come riportato nelle memoria presentata dall'ente, l'allegato A dell'Avviso pubblico all'art.17 " Modalità e termini di presentazione della domanda" così cita " Le domande di finanziamento corredate dalla documentazione prevista dall'art. 8, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Servizio IV "Programmazione socio assistenziale e socio-sanitaria"- Via Trinacria 34/36 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS".
Poiché l'avviso è stato pubblicato in data 13.02.2009 viene rappresentato che la data di scadenza è stata individuata nel giorno 14 maggio 2009 .
Ora codesto Dipartimento rileva che l'art. 17 dell'Avviso utilizza il verbo "pervenire" e non "trasmettere" e ciò ad indicare che i plichi dovevano essere assunti all'URP entro la data del 14.05.2009, mentre l'istanza relativa al progetto xxx è pervenuta in data 18.05.2009 " oltre il termine suindicato".
Nella memoria resa dall'Ente si afferma che la scadenza del 14 maggio era riferita solo alla consegna brevi manu visto che lo stesso art. 17 continua dicendo che " in caso di consegna brevi manu le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del termine sopra indicato".
Secondo codesto Dipartimento l'interpretazione data dall'Ente non sarebbe corretta in quanto detta frase " mira a fornire un'indicazione operativa riguardo al giorno di scadenza per evitare che in caso di consegna brevi manu i plichi potessero arrivare in orario di chiusura dell'URP a danno degli enti che non avrebbero così potuto dimostrare di avere presentato i progetti entro il termine previsto dal bando".
Per quanto riguarda l'obiezione sollevata da codesto Dipartimento in merito alla mancata previsione del rispetto del termine prescritto quale causa di esclusione, si rinvia all'art. 8 dell'Avviso laddove si prevede che " I documenti di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e-f-g- dovranno essere presentati nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 17, pena l'inammissibilità del soggetto proponente e della relativa istanza".
Viene pertanto chiesto il parere dell'Ufficio Scrivente in merito alla questione prospettata.

2. L'Avviso pubblico per la presentazione di progetti in attuazione delle Azioni 1-2-3-4-e 6 dell'A.P.Q. " Giovani Protagonisti di sé e del territorio" , come precisato all'art. 1, costituisce uno strumento di programmazione integrata attraverso il quale la Regione Siciliana d'intesa con il Dipartimento della gioventù- Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della funzione pubblica " si propone di porre al centro dell'attenzione dei giovani avviando sul territorio un cambiamento culturale che valorizzi le potenzialità e il ruolo dei giovani in quanto soggetti attivi e necessari nello sviluppo della Sicilia".
L'art. 8 del surrichiamato Avviso indica la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti "a pena di esclusione". Il secondo comma della stessa disposizione prevede poi che " I documenti di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e-f- dovranno essere presentati nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 17, pena l'inammissibilità del soggetto proponente e della relativa istanza. Non è prevista alcuna integrazione documentale."
L'art. 17 intitolato " Modalità e termini di presentazione della domanda" così dispone " Le domande di finanziamento, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 8, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della Famigli,a delle politiche sociali e delle autonomie locali- "Servizio IV Programmazione socio- assistenziale e socio- sanitaria"- Via Trinacria 34/36 Palermo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURS. In caso di consegna brevi manu le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del termine sopra indicato".
Ora le previsioni normative sopra riportate stabiliscono i termini entro i quali i soggetti che partecipano ai progetti sono tenuti a presentare le domande di finanziamento insieme alla prescritta documentazione. L'art. 17 stabilisce chiaramente che, sia nel caso di consegna a mezzo del servizio postale sia nel caso di consegna brevi manu, "le domande dovranno pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana". L'utilizzo del verbo "pervenire" indica chiaramente che entro la data prescritta nell'Avviso le domande debbano giungere nella materiale disponibilità del destinatario ricadendo, quindi, il rischio del mancato recapito della domanda, sul mittente.
La giurisprudenza ha chiarito infatti ( Tar Lombardia, sez III, 11 ottobre 2004 n. 5523) che "il principio secondo cui l'osservanza del termine di presentazione va verificata con riguardo alla data della spedizione e non a quella del recapito all'ente destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca che le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi altra modalità; quando invece il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell'amministrazione postale ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario". Nel caso poi di consegna brevi manu l'art. 17 introduce un ulteriore elemento di specificazione; ma, come chiarito dalla giurisprudenza (C Stato, sez V, 10.04.2002 n. 1960) "la specificazione dell'ora e del luogo di ricezione delle offerte, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e parità di trattamento, costituisce esplicazione di un potere organizzativo eminentemente discrezionale e pertanto limitatamente sindacabile".
In buona sostanza la previsione dell'orario entro il quale fare pervenire le domande di finanziamento nel caso di consegna brevi manu, non ha l'effetto di modificare il termine di presentazione delle offerte che devono comunque pervenire (e non essere presentate) entro la medesima data prevista per le istanze presentate a mezzo del servizio postale, ossia entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella GURS.
In ordine all'obiezione sollevata dall'xxx di xxx circa la mancata previsione di un meccanismo decadenziale per l'inosservanza del termine di presentazione delle offerte, si osserva in primo luogo che l'art. 8 stabilisce espressamente che la documentazione da allegare all'istanza debba essere presentata nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 17, pena l'inammissibilità del soggetto proponente e della relativa istanza.
Peraltro anche se il bando non avesse specificato alcun termine, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa ( ex plurimis C. Stato sez V, 10.04.2002 n. 1960 e Tar Lazio- sez II TER, 26.05.2006 n. 3921) deve ritenersi che "Il termine di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare è certamente uno degli elementi essenziali da specificarsi nella lex specialis: tale termine viene di norma prescritto dalle amministrazioni committenti a pena di decadenza (e comunque come tale va interpretato, in mancanza di espressa previsione contraria), per evidenti ragioni di funzionalità, certezza, ragionevolezza e, non certo da ultimo, par condicio dei concorrenti".
Per le superiori ragioni si ritiene di concordare con la decisione assunta da codesto Dipartimento in ordine all'esclusione dell'istante dal finanziamento de quo.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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