POS. II Prot._______________/145.11.2009

OGGETTO: Piano di Gestione del Distretto Idrografico Regione Siciliana - Procedura di VAS - Competenza esclusiva della Regione siciliana ex art.14, lett. n) Statuto.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Ufficio di Gabinetto On.le Presidente

PALERMO







1. Con nota prot. n.7978 del 3 settembre 2009 codesto Ufficio ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alle competenze nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VAS) del Piano di Gestione del distretto idrografico della Regione siciliana previsto dall'art.117, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 come articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art.65, D.Lgs. cit.
Premette codesto Ufficio: 1) che, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n.208, il progetto di Piano di Gestione è già stato apprezzato dal Tavolo Tecnico, all'uopo costituito, in data 29 giugno 2009 e dalla Giunta regionale con delibera n.241 del 30 giugno 2009; 2) che, contestualmente alla redazione del Piano di Gestione, si era provveduto ad avviare la procedura di VAS, trasmettendo copia del Rapporto Preliminare Ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della P.I.
A tale ultimo riguardo, codesto Ufficio sottolinea che, sebbene ai sensi dell'art.7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 l'autorità competente per la VAS in sede statale sia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "di concerto con il Ministro per i beni culturali, che collabora alla relativa istruttoria", la copia del Rapporto Preliminare Ambientale è stata trasmessa al predetto Assessorato regionale, e non al Ministero, in considerazione della competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art.14, lettera n) dello Statuto.
Nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente il 17 luglio u.s., relativo alla procedura VAS del Piano di Gestione in oggetto, veniva ribadita la competenza esclusiva della Regione ex art.14, lettera n), "ponendo l'attenzione sul fatto che il territorio oggetto del piano non comprende altre Regioni, come per altri distretti idrografici".
In seguito, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha chiesto, con nota inviata al Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza, all'Ufficio Legislativo e all'Assessorato regionale dei BB.CC. e AA. e della P.I., anche in riferimento al parere di questo Ufficio n.87 del 2004, inerente le procedure di VIA, chiarimenti circa la procedura in corso.
Tutto ciò premesso, codesto Ufficio ha chiesto il parere dello Scrivente "al fine di precisare le effettive competenze della Regione per il corretto procedimento di valutazione del Piano".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Come espressamente disposto dall'art.5 (recante "Definizioni"), comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.15, la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (di seguito: VAS) è "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

L'art.7, D.Lgs. ult. cit. disciplina le competenze in materia di VAS.
In particolare, per quel che in questa sede interessa, i commi 1 e 5 dispongono testualmente che:
"1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
.....
5. In sede statale l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria..
......".

Non è revocabile in dubbio che la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di beni culturali ed ambientali.
Com'è noto, infatti, l'art.14, lett. n, dello Statuto della Regione siciliana, attribuisce alla stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela del paesaggio" e "conservazione delle antichità e delle opere artistiche".
La Regione ha esercitato tale potestà a partire dal 1975, quando furono emanate le norme di attuazione dello Statuto in materia di "tutela del paesaggio e di antichità e belle arti" (D.P.R. 30 agosto 1975, n.637).

Se questa è l'indiscutibile premessa, rimane da chiarire con quali modalità possa essere esercitata la prerogativa della Regione siciliana nella materia considerata, posto che, applicando l'art.7, comma 5, D.Lgs. n.152/2006 cit., il parere motivato in sede di VAS, che integra un atto complesso, nel caso in esame dovrebbe essere espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali (che deve collaborare alla relativa attività istruttoria).

Invero, la questione venne subito affrontata dalla Corte costituzionale proprio con riferimento a norme statali che prevedevano l'adozione di atti ministeriali complessi, laddove invece una (sola) delle materie fosse stata attribuita alla competenza esclusiva della Regione siciliana.
Così, nella sentenza n.82 del 1958 la Corte, dopo avere escluso che il Ministro potesse emanare atti di concerto con organi della Regione, concludeva che la partecipazione dell'Assessore "deve attuarsi mediante accordi fra Stato e Regione ad integrazione dei poteri di quest'ultima nella materia di che trattasi. Resta in tal modo soddisfatta, nella sostanza, l'esigenza della legge, anche se tale accordo, ai fini dell'emanazione del provvedimento ..., venga manifestato senza la forma tipica del concerto, quale è adottata per i provvedimento dello Stato...".

Applicando i suddetti principi, nel caso in esame si potrebbe procedere con conferenza di servizi, peraltro espressamente prevista come modalità procedimentale all'art.9, D.Lgs. n.152/2006 cit. che ai primi due commi dispone testualmente che:
"1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
...".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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