Pos. 3   Prot. N. 15065 - 151.11.09 Palermo 01/10/2009 



Oggetto: Archivio Quotidiano "xxx". Diritto d'autore sulle immagini fotografiche. Quesiti.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali
dell'Educazione Permanente e dell'Architettura e dell'Arte Contemporanea
Palermo

1.Con la nota 76396 dell'8 settembre 2009 codesto Dipartimento pone alcuni quesiti relativi ad una problematica evidenziata con nota n. 1407/Serv. AA.GG del 10 giugno 2009 dalla Biblioteca Centrale " YYY".
  Viene rappresentato che il legale di uno studio fotografico ha chiesto la restituzione di alcune immagini fotografiche facenti parte dell'archivio quotidiano " xxx di xxx", acquistato dall'amministrazione regionale e detenute dalla Biblioteca Centrale. Tali immagini sarebbero, secondo tale istanza, di esclusiva proprietà del titolare dello studio fotografico. 

Con la nota prot. n. 1407/09 sopra citata la Biblioteca ha contestato detta impostazione evidenziando come l'archivio fotografico in questione, acquistato dall'amministrazione regionale nel 1999 e dichiarato di notevole interesse storico ai sensi della legge 1089/39, consta di oltre 200.000 foto " per la stragrande maggioranza delle quali non è possibile risalire all'autore o allo studio fotografico di provenienza". Viene rilevato inoltre dal richiedente che si tratta di stampe positive e non di negativi.
La Biblioteca conclude ritenendo infondata la richiesta di restituzione di immagini con argomentazioni condivise dal Dipartimento ed a prescindere dall'impossibilità di identificare gli autori della maggior parte delle foto.
In particolare la Biblioteca pone i seguenti quesiti:
* La legittimità della distinzione tra diritto d'autore sulle immagini fotografiche e diritto di proprietà sulle singole stampe fotografiche;
* La legittimità per la biblioteca, di ammettere gli utenti alla consultazione dell'archivio fotografico de " xxx", e/o di riprodurre senza fini di lucro, per scopi interni alla biblioteca, le foto in parola e/o effettuarne delle copie per uso dei lettori, senza che ciò sia pregiudizio agli eventuali titolari di diritto d'autore;
* Il diritto per la biblioteca di utilizzare per le proprie pubblicazioni tutte le foto prive dell'indicazione del nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende ( art. 90 l. 633/41 e s.m.i.) e/o di fornire copia ad eventuali richiedenti, anche per scopo di pubblicazione, con le modalità proprie della concessioni e in uso ai beni culturali;
* Premesso che la l. 633/41 sulla protezione del diritto d'autore prevede, per le foto, due diversi regimi di tutela, a seconda che si tratti di " opere fotografiche " ovvero di semplici " fotografie" valutare se sia corretto, come la Biblioteca ritiene con argomentazioni del tutto condivisibili, che le stampe facenti parte dell'archivio de "xxx" siano da classificare quali semplici " fotografie" per le quali il diritto d'autore si estingue dopo soli venti anni dalla morte dell'autore, ex art. 92 L. 633/41 e s.m.i."


2. Ai fini della soluzione del primo quesito posto sembra necessario accennare brevemente al contratto di compravendita, allegato alla presente richiesta di consultazione, con cui il 14 dicembre 1999 il Centro xxx ha alienato all'Assessorato regionale dei Beni culturali ed Ambientali la proprietà del complesso documentario denominato "Archivio Quotidiano xxx".
Il suddetto archivio, come si legge nel contratto, consiste in "raccolte, materiale fotografico, documenti riuniti in diversi raccoglitori e carrettoni conservati in armadi, volumi e blocchi analiticamente dettagliati nell'allegato al verbale di consistenza di cui alla relazione per l'acquisizione redatta dalla biblioteca centrale della regione siciliana in data 14.6.1999 con nota prot. n. 4232/IX.14.."
All'art. 2 del summenzionato contratto viene precisato che l'amministratore unico della xxx, " aliena e trasferisce in piena e assoluta proprietà all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della P.I. il complesso documentario sopra descritto nello stato in cui esso si trova e dettagliato analiticamente nel verbale di consistenza noto alle parti e di cui alla nota 14.06.1999 prot. n. 4232/IX.14.."
Ciò premesso deve osservarsi che la proprietà delle singole stampe è altra cosa rispetto all'eventuale diritto d'autore sull'opera fotografica, così come rispetto al diritto sulle c.d. semplici fotografie.
Quindi in presenza di un titolo idoneo all'acquisto della proprietà e del possesso del materiale da parte dell'Assessorato (per il tramite della Biblioteca centrale regionale) appare incontestabile il diritto di proprietà da parte dell'amministrazione regionale dell'archivio e con esso, del materiale fotografico in esso contenuto.
Invero l'art. 1153 c.c. precisa, a tale riguardo, che "Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede (c. 1147) al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (c. 5632).
2. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente (c. 1599)" .
Ora nella richiesta di restituzione avanzata dal legale che rappresenta lo studio fotografico si legge che " le immagini fotografiche rinvenute nell'archivio di detto quotidiano non appartenevano alla proprietà della casa editrice ma erano e sono di proprietà dell'autore... che acconsentiva alla pubblicazione delle stesse previo pagamento, sempre effettuato dei corrispondenti diritti".
Ma sulla scorta di quanto detto è evidente che chi intende contrastare la presunzione di proprietà di un altro soggetto ha l'onere di fornire elementi idonei in grado di provare con atti processualmente rilevanti il titolo di proprietà , e attraverso il richiamo a fatti e circostanze conclamabili in sede processuale, che l'acquirente ha conseguito il possesso in mala fede. Da ciò consegue che, fino a prova contraria, l'Assessorato possa legittimamente ritenersi proprietario dell'archivio documentale e degli esemplari di fotografie in esso contenute e che non si debba dare corso a nessuna restituzione.
Quindi, condividendosi le valutazioni effettuate dalla Biblioteca Centrale si può ritenere non fondata la richiesta avanzata dal titolare dello studio fotografico de quo. Ciò come si è anticipato, deve dirsi a prescindere dalla natura creativa o meno del materiale fotografico, dovendosi comunque distinguere tra la proprietà dell'esemplare ( la singola stampa) ed il diritto d'autore sull'opera fotografica.

3. Per la soluzione dei quesiti successivi attinenti, sostanzialmente, alla possibilità per la Biblioteca di utilizzare, diffondere e ammettere gli utenti alla consultazione del materiale fotografico facente parte dell'archivio, si reputa opportuno effettuare un breve excursus normativo relativo alla disciplina inerente le fotografie.
La legge 22-4-1941 n. 633 intitolata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" dopo avere indicato all'art. 1 quali sono in via generale le opere protette ai sensi della stessa normativa, specifica, all'art. 2 punto 7, che tra di esse sono incluse "7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".
Il capo V della normativa in esame intitolato " Diritti relativi alle fotografie" prevede, all'art.87, che "Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili".
Quindi la disciplina della proprietà intellettuale attualmente vigente in Italia prevede tre tipi di fotografie. Il primo riguarda le opere fotografiche dotate di carattere creativo e pertanto oggetto di diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore (L.D.A.) 633/41 sopra citata.
Il secondo concerne le fotografie cd "semplici" "ottenute con il processo fotografico o con processo analogo e protette dalla più limitata tutela dei diritti connessi ex art. 87 ss. della medesima normativa.
Il terzo è costituito dalle fotografie di scritti e oggetti simili elencate nell'art. 87 comma 2, ritenute non meritevoli di protezione.
Questa descrizione allinea i tre tipi di fotografie secondo una scala decrescente di intensità della protezione.
La loro distinzione non è, tuttavia, agevole (In tale senso cfr Ubertazzi, " I diritti d'autore e connessi" Giuffrè, 2000, p. 149 e ss).
  Da un lato infatti occorre stabilire quale sia il livello di creatività che divide le opere fotografiche dell'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore, dalle semplici fotografie dell'art. 87, e dall'altro quale sia il confine fra queste ultime e le fotografie non protette. 

La giurisprudenza ha individuato la creatività della fotografia nella originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine ed ha ritenuto che " Ai fini della tutelabilità di una fotografia secondo il diritto d'autore, non bastano la fama ed il pregio dell'autore, il suo curriculum e la sua firma, ma occorrono l'originalità e la creatività, risultanti, per esempio, da scelta, disposizione, accostamento ed ambientazione dei soggetti da raffigurare, da inquadrature e prospettive, da selezione delle luci e delle fonti di luce, e, in definitiva, dal complesso degli elementi interessanti il servizio e la sua realizzazione, da apprezzarsi unitariamente per trarne, appunto, l'eventuale messaggio artistico proprio dell'opera" (T. Milano, 01-03-2004.)
Ed ancora si è affermato che "La creatività, necessaria ai fini della qualificazione di una fotografia come opera dell'ingegno, non si identifica con l'originalità assoluta, né con la novità, ma richiede che l'opera riveli un'impronta personale dell'autore, e cioè sia frutto non solo della tecnica, ma dell'ingegno, della sensibilità e della perizia del medesimo (T. Catania, 24-11-2004)".
E così, ad esempio, è stata esclusa la tutela del diritto d'autore per le fotografie di opere d'arte che, sebbene di altissimo livello qualitativo, costituiscono una mera riproduzione fedele di tali opere, senza alcuna rielaborazione personale da parte del fotografo ( Trib Roma 24.2.1998), ovvero la fotografia che, pur rivelando una elevata professionalità nella cura dell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, non assurge tuttavia ad originale interpretazione personale dell'autore, e non ne riflette la sensibilità ( Trib. Milano 9.11.2000).
In dottrina, invece, è consolidata la tesi secondo cui la creatività non riguarda il soggetto inquadrato, ma soltanto il modo in cui questo è riprodotto nella fotografia.
Sono, quindi, tutelabili anche riproduzioni di oggetti o vicende comuni tratte dalla vita di tutti i giorni.
E' controverso, tuttavia, quale sia il livello minimo di creatività richiesto perché le fotografie possano accedere alla tutela d'autore. E così, mentre parte della dottrina e della giurisprudenza optano per un gradiente di creatività particolarmente elevato, un diverso orientamento condiviso dalla giurisprudenza più recente, suggerisce di adottare la soluzione opposta, in quanto più coerente con la tendenza generale che vede i requisiti di tutela delle opere dell'ingegno attestarsi su livelli progressivamente sempre più bassi.
Si sostiene infatti che spunti a favore della tesi del basso gradiente di creatività possono essere ricavati dalla storia della tutela d'autore delle fotografie in Italia, e che l'elevato gradiente di creatività è in contrasto con il diritto comunitario (cfr, a tale proposito "Marchetti, Ubertazzi "Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza" , Cedam, 2007, p. 1604 e ss).
Per distinguere invece le fotografie protette con il diritto connesso dalle fotografie di documenti, oggetti materiali e prodotti simili non tutelabili a norma dell'art. 87 co 2 la giurisprudenza di merito ha fatto riferimento " alla ricerca o meno da parte del fotografo del soggetto da raffigurare col processo fotografico", mentre la Cassazione ha distinto tra fotografie " con mero scopo documentativo" (e, quindi, non protette), e fotografie con scopo "figurativo"( protette) ( C. 75/1440) ".
Ora, escluso nel caso di specie, il riferimento all'ultima categoria di cui all'art. 87 co 2 della legge, sono previste dalla legge diverse forme di tutela a seconda che la fotografia rientri nell'una o nell'altra categoria.
In ordine alle fotografie c.d. "creative" dovranno applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 12-20 che disciplinano, al capo III sezione I, la " Protezione della utilizzazione economica dell'opera" .
In particolare, per quel che qui rileva, la legge tutela il diritto esclusivo dell'autore dell'opera di pubblicazione ( art. 12) di riproduzione ( art. 13), di distribuzione ( art. 17), il diritto esclusivo di noleggio o in prestito che ha per oggetto la cessione in uso degli originali di copie, o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore ( art. 18 bis).
A proposito poi della durata dei diritti di utilizzazione economica, disciplinati dalla sezione III della legge, l'art 32-bis dispone che " I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore".
La sezione II della normativa citata disciplina agli artt. 20-24 la " Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore ( diritto morale d'autore)" che tutela interessi patrimoniali e non patrimoniali di diverso genere che fanno capo all'autore di un'opera, ai suoi prossimi congiunti, alla collettività.
Tale tutela è costituita dall'esclusiva che la legge riserva all'autore su tutte le forme di utilizzazione economica della propria opera, fintantochè egli non se ne sia privato. In ogni caso, anche nel caso in cui l'autore avesse ceduto a terzi i diritti di riproduzione e di distribuzione della propria opera, egli può comunque fare leva sui propri diritti di elaborazione, opponendosi ad ogni eventuale modifica dell' opera che possa essere da lui ritenuta pregiudizievole all'onore o alla reputazione.
Ancora, la disciplina sul diritto d'autore prevede espressamente alcuni casi in cui le opere tutelate possono essere utilizzate senza il previo consenso da parte dell'autore o dei titolari dei diritti connessi . Tali casi sono definiti dalla legge come eccezioni o limitazioni al diritto d'autore - pacificamente applicabili anche per le c.d. fotografie "creative" - noti anche con il nome di utilizzazioni libere, regolamentate nel capo V, artt. 65 -71, della normativa in esame.

In relazione alle fotografie cui non viene riconosciuto il carattere della "creatività" gli artt. 87-92 della legge n. 633/1941 disciplinano le fotografie protette dal c.d. " diritto connesso".
L'at. 88 distingue tre diverse ipotesi di appartenenza dei diritti connessi relativi alla fotografia: a) la prima riguarda il c.d" fotografo solitario" che ricorre quando un soggetto realizza autonomamente una fotografia e diviene, pertanto titolare "del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia"; b) la seconda ipotesi riguarda la realizzazione di una fotografia da parte di un lavoratore subordinato, ed in questo caso il datore di lavoro acquista tutti i diritti patrimoniali relativi alle opere dell'ingegno e ai prodotti protetti da diritti connessi realizzati dal dipendente in adempimento delle proprie obbligazioni di lavoro; c) una terza ipotesi riguarda, infine, la fotografia realizzata su commissione.
Di particolare rilievo, per la fattispecie in esame, è l'art. 90 il quale precisa che "Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore".
Questa regola, come precisato dalla giurisprudenza, ha lo scopo di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso, e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che in base alla disciplina del successivo art. 92 decorre dalla produzione della fotografia, non dalla sua pubblicazione o riproduzione in opuscoli ( Cass. 10 maggio 1991, in Ann. Ital. Dir.Autore 1992, 14).
Infatti ai sensi dell'art. 92 "il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia".
Sembra superfluo, infine, sottolineare che anche le fotografie non creative protette dal diritto connesso ex artt 87 ss l.a. possono essere liberamente utilizzate secondo le disposizioni contenute negli artt 67 e ss in precedenza esaminati.

Ciò premesso appare evidente come la soluzione dei quesiti posti dipenda essenzialmente dall'individuazione della categoria cui appartengono le fotografie che fanno parte dell'archivio fotografico in questione e cioè se godano della più ampia tutela riservata alle fotografie creative, ovvero della più limitata tutela concessa alle fotografie semplici.
Come si evince dal verbale di consistenza, datato 14 giugno 1999, le fotografie facenti parte dell'archivio fotografico sono raggruppate in 40 raccoglitori a 4 cassetti e "sono spesso in più esemplari; possono essere in originale o in copia, estrapolate cioè da altri quotidiani o riviste, e spesso accompagnate da pagine o ritagli di giornale, utili alla migliore collocazione del soggetto ripreso. Proprio relativamente al soggetto, esse si riferiscono a personaggi, paesaggi, situazioni fermate all'obiettivo, riallacciabili a ben precisi argomenti- aeroplani militari, riferentisi alla guerra del golfo; uomini armati o drammatiche scene di esecuzioni, riferentisi alla questione palestinese etc". Dei 40 raccoglitori, organizzati per argomento, 23 contengono materiale di cronaca bianca, ove con questo termine si intenda tutto quanto fa notizia e non solamente cronaca mondana o culturale; 4 illustrano uomini e fatti relativi alla città di Palermo e provincia; 6 riguardano il mondo dello sport e 7 contengono fotografie attinenti alla cronaca nera, dando grande spazio al tema della mafia....".
Inoltre nella nota prot. n. 407 del 10 giugno 2009 della Biblioteca centrale viene:
- specificato che il totale complessive delle foto ammonta a circa 218.000 (la data ricavabile dai soggetti fotografati va dai tardi anni '40 ai primi anni '90 del XX secolo).
- chiarito che per " la gran parte delle foto non è assolutamente possibile individuare l'autore e nemmeno lo studio fotografico di provenienza, in quanto questi elementi sono indicati solo occasionalmente . Essi figurano sul retro delle stampe stesse generalmente mediante timbri, in non più ( ed è una stima molto generosa) di 1/5 dell'intera raccolta. Per i rimanenti 4/5 delle foto ( cioè per oltre 170.000 immagini, stimate per difetto) non è possibile indicare autore o studio fotografico di produzione. Va precisato infine che nell'archivio non sono conservati negativi ma solo stampe positive".
Come già rilevato tale distinzione tra le c.d. fotografie creative e quelle semplici non è agevole e, pur condividendosi quanto indicato nella nota della Biblioteca centrale n 1407/99, a proposito dell'archivio fotografico, secondo cui " per il loro carattere di foto di cronaca, legate alla necessità di documentare specifici avvenimenti- nel loro insieme le immagini appartenenti al complesso documentario denominato " Archivio xxx" sono da ascriversi alla categoria delle " semplici fotografie", non può non rilevarsi che l'accertamento sulla "creatività" o meno di una fotografia comporta valutazioni di merito che esulano dalla competenza dello Scrivente.
Pertanto, sulla scorta di questa considerazione, si procederà ora ad esaminare i due diversi regimi di tutela delle fotografie, "creative" o "semplici", in relazione ai quesiti posti da codesto Dipartimento.
Come già rilevato la disciplina applicabile alle semplice fotografie di cui all'art. 87 L.D.A. dà all'autore della stesse un diritto - alla riproduzione, diffusione e spaccio in esclusiva - che differisce dalla piena tutela delle opere fotografiche per la minore durata (che è di soli vent'anni), e per il fatto che essa decorre dalla data di produzione della singola fotografia. Inoltre l'autore ai sensi dell'art. 90 sopra citato, ha l'onere di apporre sugli esemplari della fotografia una riserva del diritto che consiste nell'indicazione del nome del fotografo, dell'anno di produzione e, se del caso, del nome dell'autore dell'opera d'arte riprodotta nella fotografia. In mancanza di indicazione di riserva, la fotografia non riceve alcuna protezione, a meno che si provi la mala fede del riproduttore.
In altri termini, se si ritiene che le fotografie in questione appartengano alla categoria delle fotografie "semplici" tout court, visto che ai sensi dell'art. 92 "il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia" la cui data, secondo quanto indicato nella nota della Biblioteca centrale n. 1407 del 10 giugno 2009, va dai tardi anni'40 ai primi anni '90 del XX secolo, non può contestarsi il diritto della Biblioteca di ammettere gli utenti alla consultazione e/o di riprodurle senza fini di lucro, ovvero di utilizzarle nelle proprie pubblicazioni. Queste facoltà ( riproduzioni, pubblicazioni in cataloghi ecc) sono infatti riservate all'autore della fotografia c.d. semplice solo per vent'anni, decorrenti peraltro dalla realizzazione della fotografia.
Ora, poiché per la maggior parte delle fotografie dell'archivio viene rappresentato che " non è possibile risalire all'autore né allo studio fotografico di provenienza" nel caso in cui non fossero trascorsi i venti anni dalla produzione della fotografia, sarebbe del tutto inibito all'eventuale titolare l'esercizio di qualunque diritto di esclusiva dato che, ai sensi dell'art. 91 della legge, tale indicazione è essenziale ai fini dell'opponibilità a terzi dei diritti di esclusiva .
Per cui se sulla fotografia da cui è stata ricavata la riproduzione manca ogni indicazione in merito al titolare del diritto esclusivo, il titolare sarà tenuto a provare la mala fede del riproduttore.

Diverso è il caso delle c.d. "fotografie creative".
Come già rilevato, esse godono della piena protezione accordata dalla legge alle opere d'ingegno comprensiva, altresì, della tutela del c.d. diritto morale d'autore. In tal caso il diritto di sfruttamento economico sulla fotografia ( diritto d'autore) si estingue soltanto trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. Trascorso tale periodo di tempo l'opera cade in " pubblico dominio" e chiunque può allora sfruttarne le potenzialità economiche mediante riproduzione, diffusione ecc.   

Tuttavia, come già rilevato, devono ritenersi applicabili, anche per le opere fotografiche, le disposizioni relative alle c.d. " utilizzazioni libere". Significativo, a tale riguardo è l'art. 68 secondo cui "È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico".
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore".

Esaurite le superiori argomentazioni, rispondendo ai quesiti posti, si ritiene in primo luogo che gli utenti possano essere ammessi alla consultazione dell'archivio fotografico che, come già detto, rientra nella piena proprietà dell'Assessorato in virtù del contratto stipulato tra il xxxxx e l'Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali.
La riproduzione senza fini di lucro per scopi interni alla Biblioteca è consentita dall'art. 68 co 2, mentre la possibilità di effettuarne copie per uso dei lettori può ritenersi ammessa nei limiti di cui al comma 5 della medesima disposizione.
Si ritiene, comunque, che la protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore alle c.d. "fotografie creative" non possa prescindere dall'individuazione dell'autore e, pertanto, nell'impossibilità di procedere a tale identificazione, sarà onere del fotografo dimostrare la sussistenza del diritto d'autore sulle immagini prive di indicazione, con la conseguenza che non può essere inibito alla Biblioteca l'utilizzo per le proprie pubblicazioni del summenzionato materiale con le modalità proprie della concessioni in uso ai beni culturali.
La riproduzione delle foto creative o semplici andrebbe inibita solo ove fosse possibile per un singolo esemplare fotografico riscontrare la vigenza di un diritto altrui: questo potrà dirsi per quelle fotografie che, munite della data e del nominativo dell'autore, possano ancora dirsi oggetto di un diritto patrimoniale d'autore o connesso. Fermo restando, invece, che per le opere fotografiche rimane imprescrittibile il diritto morale d'autore, se noto, e dunque ogni utilizzazione che possa eccezionalmente ritenersi lesiva della personalità dell'autore stesso.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

4. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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