POS. II Prot._______________/155.09.11

OGGETTO: Contributi per le attività teatrali ex art. 6 l.r. 25/2007. Programma annuale. Adozione. Presupposti.





ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio di diretta collaborazione On.le Assessore

PALERMO




1. Con nota prot. 4895 del 18 settembre 2009, pervenuta il successivo 22 settembre 2009, codesto Ufficio ha posto allo Scrivente dei quesiti in ordine all'attuazione dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, e, in particolare, se sia possibile adottare il programma annuale delle attività ancorchè non sia stato previamente adottato il piano triennale delle attività teatrali pure previsto dal precitato art. 6.

Rappresenta, in proposito, codesto Ufficio, che in una prima attuazione della legge regionale in questione, onde non vanificare le finalità della legge stessa ed assicurare continuità al sostegno delle attività teatrali già determinato dalla previgente normativa, prescindendo dall'adozione del piano triennale delle attività -di cui ai commi 1-3 dell'art. 6 in questione- l'Assessore ha disciplinato i criteri, le procedure e gli adempimenti per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi e per l'inserimento delle attività nel programma annuale per il 2008, procedendosi, poi, alla disamina delle istanze stesse mediante un nucleo di valutazione interno.

Ciò posto codesto Ufficio chiede, in buona sostanza, allo Scrivente se sia possibile adottare il programma annuale 2008 -con la conseguente emanazione dei singoli provvedimenti di concessione dei contributi- in assenza dell'adozione del piano triennale previsto dall'art. 6 della l.r. 25/2007 e della previa costituzione dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15 della medesima legge, ove tali adempimenti non siano da considerarsi quali presupposti indefettibili per l'adozione del programma annuale delle attività teatrali, e valutando -eventualmente- se l'avvenuta adozione del provvedimento che ha disciplinato i criteri, le procedure e gli adempimenti per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi per il 2008, comunque, imponga di concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento finale previsto, e comunque abbia determinato un affidamento degli interessati.

In caso di positiva risposta vien chiesto se similmente si possa operare anche per il 2009, nella considerazione che le procedure per la costituzione dell'Osservatorio di cui sopra e per l'adozione della pianificazione triennale, pur già avviate, non sono ancora concluse.

Viene rappresentata l'assoluta urgenza di acquisire il parere dello Scrivente.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, all'articolo 6 prevede l'adozione di un piano triennale delle attività teatrali (commi 1-3) che censisce le manifestazioni teatrali di valore culturale, artistico o di rilevanza turistica affermatesi negli anni precedenti e programma gli interventi futuri, indicando, al contempo, le risorse da destinare all'incentivazione delle attività medesime oltre che le iniziative di sostegno, strutturali, di informazione e di educazione teatrale.

L'articolo medesimo, nei commi 4 e seguenti, prevede l'adozione di un programma annuale delle attività teatrali con il quale individuare le strutture teatrali private che si distinguono per qualità e valore artistico delle attività e dimensione acquisita prevedendo, per quelle strutture inserite nel predetto programma, l'assegnazione di un contributo per le attività da svolgere nell'anno di riferimento.

Ancorchè l'ordinaria attuazione della legge in questione prefiguri prioritariamente l'adozione di un piano triennale cui conformare i programmi annuali, tuttavia il piano triennale si impone solo come un prius logico ed operativo, ma non indefettibile, rispetto al programma annuale, dal momento che questo va adottato sì "in coerenza" alle previsioni di quello ma non sussiste alcuna previsione che imponga la prioritaria adozione del piano triennale che condizioni in maniera stringente l'approvazione del programma annuale.

Né, sotto altro profilo, sembra che il programma annuale presupponga la necessaria attività dell'Osservatorio regionale delle attività teatrali di cui all'art. 15 della medesima l.r. 25/2007, il cui parere è sempre richiesto sul piano triennale mentre, per quanto riguarda il programma annuale, il parere di tale organismo è previsto solo su richiesta dell'Assessore e, comunque, per aspetti attinenti l'attuazione, e non la predisposizione, del programma stesso.

Pertanto, nella situazione di necessità rappresentata, pur in assenza del piano triennale, sia per l'anno 2008 che per il corrente anno, sembra possibile l'adozione del programma annuale e della correlata concessione dei contributi allo stesso riconnessi.

Tuttavia, stante che il programma annuale andrebbe adottato coerentemente alle risultanze del piano triennale, in assenza di questo il programma dovrebbe enucleare -anche se sinteticamente- alcuni elementi del piano, e cioè l'indicazione delle manifestazioni teatrali affermatesi nel passato e -in nuce- degli altri interventi, oltre che motivare adeguatamente sulle circostanze che determinano la necessità di adottare il programma annuale in assenza del piano triennale, evidenziando anche la prioritaria necessità di assicurare il sostegno alle attività teatrali in sostanziale continuità con la pregressa normativa e in ossequio alle finalità indicate nella legge regionale n. 25/2007 medesima.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale