Pos. 1   Prot. N. 15067 - 156.09.11 Palermo, 01/10/2009 


Oggetto: Contratti. Locazione immobiliare. Aggiornamento canone. Variazione ISTAT negativa.






PRESIDENZA DELLA REGIONE.

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.


PAERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, a seguito della variazione negativa dell'indice ISTAT, chiede allo Scrivente di esprimersi in merito all'adeguamento del canone per gli immobili di proprietà privata che conduce l'Amministrazione regionale.
Il Dipartimento richiedente, nell'evidenziare che nel mese di luglio la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito una modificazione negativa e che lo schema di "contratto di locazione di immobili per uffici in uso governativo" utilizzato, testualmente prevede che "...il canone annuo di locazione .....sarà aggiornato secondo i dati ISTAT, dietro espressa richiesta del locatore...", chiede di conoscere se il canone di locazione debba essere - nella prevista misura del 75% - diminuito ovvero debba restare invariato.

2. Sulla questione posta si osserva.

In effetti, nel mese di luglio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha fatto segnare un calo: la differenza luglio 2008 - luglio 2009 è stata del -0,1%.
La variazione negativa - rilevata dall'ISTAT per il mese di luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - dell'indice dei prezzi al consumo, pone, invero, alcuni inediti problemi applicativi.
Circa il quesito relativo alla eventuale diminuzione dei canoni locativi nella misura corrispondente al 75% dell'indice negativo diffuso dall'istituto di statistica sembra allo Scrivente che, in via generale, debbano essere espresse alcune osservazioni preliminari circa la natura e la finalità del meccanismo di aggiornamento dei canoni locativi.
Invero, la possibilità di convenire l'aggiornamento del canone legando la variazione dell'importo ad un parametro obiettivo, quale l'indice dei prezzi al consumo, trova la sua ratio nel riconoscimento del diritto del proprietario di mantenere costante la remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d'acquisto della moneta.
Ed infatti, l'art. 32 della legge 392/78 e successive modificazioni, al comma 1 testualmente dispone: "Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira" (rectius: moneta).
Ora, se da un lato non vi è dubbio che la clausola contrattuale di aggiornamento costituisce elemento indispensabile perché il locatore possa pretendere l'aggiornamento del canone, dall'altro va evidenziato che è lo stesso contratto che deve specificarne le modalità.
Nella specie non si è in presenza di un articolato negoziale in cui è prevista una clausola di adeguamento automatico (in base all'indice ISTAT), fattispecie che, anche in caso di variazione negativa, determinerebbe ipso facto la diminuzione nella misura prevista. L'espresso richiamo contenuto nella clausola contrattuale alla facoltà del locatore di chiedere annualmente l'adeguamento in discorso, determina, di contro, che la mancata richiesta cristallizza l'importo dovuto.
In conclusione, poiché, come riferisce il Dipartimento richiedente (e risulta dall'allegata copia del contratto), lo schema contrattuale adottato prevede l'aggiornamento all'indice ISTAT del canone previa espressa richiesta del locatore, non sembra che possa ritenersi applicabile la variazione negativa del predetto indice ove (ed invero, appare assai improbabile) il locatore non ne chieda specificamente l'adeguamento.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  



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