Pos. 2   Prot. N. / 161.11.09 



Oggetto: Camera di commercio - Compenso componenti consiglio.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio
ed artigianato
PALERMO







1 - Con nota n. 1587 del 28 settembre 2009 codesto Dipartimento, con riferimento all'art. 1 del D.P.R. n. 363 del 2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio", a seguito di un quesito posto da una Camera di commercio ha chiesto "se, una volta determinata la indennità di funzione spettante ai componenti il consiglio camerale, la stessa legittimamente possa suddividersi in parte fissa ed in parte variabile, intesa quest'ultima come incentivo alla partecipazione alle varie convocazioni".
Codesto Dipartimento esprime il proprio avviso negativo " sia alla luce dell'art. 15 - comma due - della Legge n. 580/93 che recita : che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente camerale nel quale è prevista la decadenza per i consiglieri che si assentano, senza giustificazione, a quattro sedute consecutive".
Sulla detta questione viene chiesto il parere dello Scrivente.


2 - Il citato D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 - recepito espressamente dall'art. 26, c. 11, della l. r. n. 4 del 2003 - all'art. 1, c. 1 dispone che "I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.".
Al quesito, posto con riferimento ai componenti del consiglio, va data risposta negativa sulla scorta del tenore letterale della norma e del criterio ermeneutico secondo cui "in claris non fit interpretatio".
Ai componenti in discorso spetta, come visto, esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
Non può, quindi, (così come invece operato dalla Camera di commercio interessata) essere legittimata la classificazione di tale emolumento come "indennità di funzione". Tale indennità, infatti, ( come già affermato da quest'uUfficio nel parere n. 249 del 2007 reso a codesto Dipartimento ) ha riguardo alla carica ricoperta ed al complessivo impegno per il suo svolgimento ed è correlata sia ai compiti svolti in relazione alla partecipazione alle riunioni collegiali sia agli altri compiti di natura accessoria risultando alternativa al gettone di presenza. Che questa sia l'interpretazione conforme a legge lo si evince, per excludendum, dalla lettura della stessa norma che attribuisce l'indennità di funzione solo ai presidenti ed ai componenti gli organi camerali diversi dal consiglio.
E ciò anche considerato che il gettone di presenza (riconosciuto ai componenti dei consigli con esclusione di altri compensi ) è corrisposto "per la partecipazione a ciascuna riunione", e che la sua funzione è strettamente collegata alla presenza effettiva del componente alle sedute dell'organo di cui fa parte.
Atteso, pertanto, che il diritto al gettone scaturisce dall'avvenuta partecipazione alle sedute dell'organo camerale, non sembra rispondente al dettato normativo vigente distinguere nell'ambito del detto compenso una parte fissa ed una variabile con funzione di incentivo legato alla presenza.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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