Pos.1   Prot. N. 17757 - 169.09.11 Palermo, 10/11/2009 


Oggetto: Commissioni, comitati, collegi. Consiglio regionale delle miniere. Composizione. EMS.








ASSESSORATO REGIONALE

DELL'INDUSTRIA.
Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Assessore.
PALERMO



1. Con la suindicata nota codesto Ufficio chiede il parere dello Scrivente in merito alla composizione del Consiglio regionale delle miniere.
In particolare, l'Ufficio richiedente, nell'evidenziare che ai sensi dell'art. 3 del D.P.Reg. 92/47, fanno parte del predetto Consiglio, rispettivamente quale membro di diritto e componente, il direttore generale e un rappresentante dell'Ente minerario siciliano, pone il primo dei quesiti in ordine alle difficoltà di completare la prescritta composizione a causa della soppressione, ai sensi della l.r. 5/1999, del precitato Ente minerario siciliano.
In proposito, in ordine al rappresentante dell'Ente, suggerisce che la ricostituzione della "rappresentanza datoriale" possa essere operata "con il raddoppio del numero dei rappresentanti degli industriali".

Quanto poi al membro di diritto - direttore generale - codesto Ufficio evidenzia che, sempre nella precedente consultazione, veniva rilevato che "la ratio della partecipazione al Consiglio regionale delle miniere, quale membro di diritto, del Direttore generale dell'EMS, si rinveniva nello stesso esercizio di funzioni pubbliche demandate all'Ente minerario siciliano, la cui estinzione ha fatto venir meno anche l'organo deputato a rappresentarne la soggettività giuridica."
Codesto Ufficio segnala che mentre per la mancanza dell'appena citato membro di diritto la eventuale volontà di ricostituzione "può essere ascritta esclusivamente alle valutazioni del Legislatore regionale" nulla viene riferito in ordine alla mancanza del componente rappresentativo dell'Ente in discorso e, pertanto, chiede in questa sede di esprimersi in ordine alle soluzioni da adottare al fine di integrare la composizione con il "rappresentante datoriale" mancante.
Nella nota cui si risponde viene segnalato che il raggiungimento della parità nella rappresentanza di lavoratori e datori di lavoro è stata, fin qui, garantita con la presenza di un rappresentante dell'EMS, ancorché in liquidazione.
L'ufficio richiedente, nel manifestare le proprie perplessità sulla scelta operata, ritiene che la soluzione possibile al fine di provvedere al raddoppio del numero dei datori di lavoro sia quella di "avere riguardo alla stesura della disposizione della lettera d) del D.P.Reg. n. 92/47, come ratificato dalla l.r. 48/48, vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1 della l.r. 9/72...".
Il secondo quesito posto riguarda l'individuazione del soggetto cui è attribuita la competenza alla nomina del componente previsto dalla lett. f) del più volte citato art. 3 del D.P.Reg. 92/47.
Viene a tal proposito osservato che è stata sottoposta alle valutazioni del richiedente Ufficio la relazione istruttoria del servizio competente alla ricostituzione del Consiglio in argomento, ove è segnalato che, atteso il mutamento delle competenze in materia di demanio e patrimonio determinato dalla entrata in vigore della l.r. 28/1962, la competenza alla nomina de qua sarebbe stata trasferita alla Presidenza della Regione.
Codesto Ufficio non condivide tale orientamento ritenendo che "la semplice modifica delle competenze di un assessorato non ne legittimi, in assenza di specifica modifica legislativa, la sostituzione.
Sulle questioni poste si chiede l'avviso dello Scrivente.
2. Circa il primo quesito non può che, sostanzialmente, ribadirsi quanto in precedenza già espresso dallo Scrivente circa il carattere rappresentativo dell'industria mineraria che la partecipazione dell'EMS (per mezzo di un proprio incaricato) costituiva e circa l'auspicabile ricostituzione della presenza dei datori di lavoro del settore minerario, rendendo paritetica la composizione.
Con riguardo alle soluzioni da adottare per il ripristino di un rapporto bilanciato tra datori di lavoro e lavoratori lo Scrivente ritiene che l'ipotesi prospettata da codesto Ufficio non realizzabile in assenza di uno specifico intervento ad hoc da parte del Legislatore regionale.
Invero, come rilevato dal richiedente Ufficio, l'art. 1 della l.r. 9/1972 ha sostituito la lett. d) del primo comma ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 92/1947 come ratificato dalla l.r. 48/1948.
Ora, se, in via generale la dottrina tende ad affermare che l'abrogazione (o sostituzione) di una disposizione ad opera di una legge successiva non estingue la norme, ma ne delimita cronologicamente l'efficacia conseguendo l'effetto di delimitare temporalmente (quindi senza annullare) la sfera di applicabilità delle norme cui si riferisce, deve tuttavia rilevarsi che l'effetto abrogativo, in sostanza, consegue, comunque, la definitiva inapplicabilità della norma abrogata (o sostituita) ai fatti futuri che si verificheranno a partire dal momento in cui è possibile fissare l'effetto stesso.
Quindi, ove si voglia far rivivere una disposizione o una legge abrogata o sostituita tale volontà deve essere espressamente prevista, in apposito articolo a ciò specificamente dedicato, la reviviscenza della disposizione abrogata, non essendo, in ogni caso, sufficiente a comportare reviviscenza nemmeno la sola abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce o abroga quella precedente (Cfr. ex plurimis Cassazione, sez. un., sent. 25551/2007).
Premesse le superiori considerazioni generali lo Scrivente ritiene che nel caso in esame può considerarsi effetto secondario della soppressione dell'Ente minerario l'abrogazione tacita della lett. d) del primo comma dell'art. 3 e, conseguentemente, se da un lato appare improprio mantenere in seno al Consiglio la rappresentanza di un ente non più esistente, dall'altro ove, come sembra, vi sia la volontà di ricomporre la parità delle componenti datoriali rispetto alla rappresentanza dei lavoratori minerari, l'intervento legislativo nei modi sopradescritti appare l'unica soluzione percorribile.
Analoghe considerazioni valgono per la ricostituzione dei componenti di diritto con le differenziazioni già espresse nella precedente consultazione.
Circa il secondo quesito e, più specificamente, circa l'individuazione del soggetto cui è attribuita la designazione ex lett. f) del primo comma dell'art. 3, lo Scrivente condivide complessivamente l'avviso del richiedente Ufficio rilevandosi che la disposizione di cui si discute si limita ad individuare sotto il profilo soggettivo con evidente riguardo al complesso delle materie attribuite al ramo di amministrazione cui tale soggetto è preposto Legislatore abbia ritenuto che la designazione ed esprime le seguenti ulteriori considerazioni.
Infine, è appena il caso di rammentare che, in ogni caso, la questione che pone sembra perdere attualità atteso il disposto dell'art. 8 della legge regionale 28/1962 come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 19/08 il quale alla lett. c) del comma 1 attribuisce all'Assessorato regionale dell'economia la materia "Demanio e patrimonio immobiliare regionale" con la decorrenza all'uopo disposta dal comma 1 dell' art. 10 della citata legge regionale 19/08 (1 gennaio 2010).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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