POS. II Prot._______________/174.09.11

OGGETTO: Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. Scadenza degli organi di amministrazione e di revisione. Applicabilità art. 1 lr 22/1995.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
PALERMO





1. Con nota 5168 del 20 ottobre 2009 codesto Ufficio, nel far propria la questione posta dalla Fondazione in oggetto con nota prot. 2628 del 20 ottobre 2009, trasmessa allo Scrivente, e rappresentando che gli organi di amministrazione e di revisione dell'Ente sono scaduti, e che la Fondazione stessa è sottoposta a vigilanza e controllo della Regione, evidenzia di ritenere applicabile alla Fondazione il regime di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/1995 e del d.l. n. 293/1994 (che ammette il regime di prorogatio per non più di 45 giorni dalla scadenza).

Tuttavia, stante che un componente del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ritiene, di contro, che agli organi della Fondazione vadano applicate le disposizioni civilistiche, trattandosi di persona giuridica di diritto privato, e, in fattispecie, l'art. 2385 del codice civileo che prevede la cessazione degli amministratori (di società) scaduti alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione, viene chiesto il parere dello Scrivente sulla questione.

2. Sul suesposto quesito si rappresenta quanto segue.

La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, all'art. 1 ha previsto che "Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché.... delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici".

Com'è noto, le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 dispongono che gli organi in questione devono essere ricostituiti entro il termine di loro scadenza e, in mancanza di ricostituzione tempestiva, possono agire in regime di prorogatio per non più di 45 giorni, ed in tale regime possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e gli eventuali atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

La Fondazione Orchestra sinfonica siciliana trae origine dall'omonimo ente pubblico regionale, a seguito della trasformazione disposta dall'art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, e conformata sui principi derivanti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Se è vero che il predetto decreto legislativo prevede che le fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici e sinfonici sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo stesso, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, tuttavia la disposizione in questione, in materia di divieto di proroga degli organi, è una norma speciale, dettata per le amministrazioni pubbliche non elettive e le persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono lo Stato, la Regione o gli altri enti pubblici.

D'altronde, la disposizione civilistica di cui s'ipotizza l'applicabilità (art. 2385) non è prevista per le fondazioni ma per le società di capitali, e, quindi, andrebbe applicata analogicamente o, quantomeno, per interpretazione estensiva; fermo restando che le fondazioni (ordinarie) sono regolate prioritariamente dal proprio statuto, mentre, a termini dell'art. 25 del codice civile, spetta all'autorità governativa l'esercizio della vigilanza e controllo, compreso il potere di provvedere alla nomina e sostituzione degli amministratori, ivi compresa la nomina di un commissario straordinario.

Peraltro va ricordato che il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (cui la l.r. 22/1995 si conforma) è stato emanato in ossequio ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 208 del 1992 parametrata ai principi discendenti dall'art. 97 della Costituzione, mirandosi anche ad evitare l'"inadempienza di chi deve provvedere alla ricostituzione dell'organo" (ivi).


Pertanto, considerato che la Fondazione in oggetto è una persona giuridica (v. art. 35 l.r. 2/2002; art. 4 d.l.vo 367/1996), ed esattamente un fondazione di partecipazione (considerata la possibilità, prevista dall'art. 10, comma 3, del d.l.vo 367/1996, di partecipazione di altri soggetti al capitale ed all'attività) derivante dalla trasformazione di un ente pubblico e cui attualmente partecipano la Regione siciliana ed il Comune di Palermo (v. art. 9 dello Statuto, nel testo allegato alla richiesta di consultazione) e il cui organo di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione (art. 12 Statuto; mentre quello di revisione dall'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze: art. 21 Statuto), la stessa soggiace alle previsioni di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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