Pos. 3   Prot. N. 20527 - 189.09.11 Palermo 22/12/2009 


Oggetto: Retribuzione di posizione. Art.37 CCRL Area dirigenza




Presidenza della Regione      Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza,previdenza ed assistenza del personale 
PALERMO       


1.Con la suindicata nota di pari oggetto è stato sottoposto allo scrivente il tema della refluenza sul trattamento previdenziale del conferimento dell'incarico di "capo della segreteria tecnica", rectius "capo della segreteria particolare", secondo la disciplina contenuta nell'art.37del CCRL Area Dirigenza-quadriennio giuridico 2002/2005 anche al fine di definire la contribuzione cui assoggettare i relativi compensi. La disposizione contrattuale stabilisce che quando l'incarico di capo della segreteria particolare viene conferito al personale già in servizio con qualifica non dirigenziale a tale soggetto, oltre al trattamento economico fondamentale in godimento, competono i compensi per retribuzione di posizione parte fissa e variabile che risultano correlati alla funzione affidata.
Si tratta in sostanza di stabilire se, al pari di quanto accade per i dirigenti, anche nei confronti del dipendente con qualifica non dirigenziale chiamato a ricoprire l'incarico di capo della segreteria particolare la retribuzione di posizione di parte fissa e variabile assuma rilevanza ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva, c.d. quota A, da determinare ai sensi dell'art.20,c. 1 della L.R. n. 21 del 2003, e dell'indennità di buonuscita.
Al riguardo codesto Dipartimento evidenzia da un lato che l'art. 63 del CCRL conferisce a tali emolumenti una chiara ed inequivoca rilevanza ai fini pensionistici e di buonuscita ma dall'altro che ciò avviene all'interno di un complesso di disposizioni riferite esclusivamente alla Dirigenza ed, in particolare, alle componenti della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale.
  2.Com'è noto a partire dagli anni '90 il sistema pensionistico statale è stato radicalmente innovato anche per il settore del pubblico impiego. La suddivisione della pensione in due quote A) e B) è stata fissata dal decreto legislativo n. 503 del 1992 che, nell'ampliare il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (dall'ultima retribuzione, come previsto dall'articolo 43 del DPR n. 1092 del 1973, all'intera vita lavorativa), ha fatto salve le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate, che vanno a formare la quota A), mentre la quota B) è espressione dei nuovi criteri.  

Questa distinzione è stata recepita dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 che ha introdotto nel sistema pensionistico il metodo di calcolo contributivo ed ha scaglionato nel tempo l'operatività del nuovo sistema. Di conseguenza, esso è integralmente applicabile soltanto ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, mentre è del tutto escluso per i dipendenti in possesso di un'anzianità di servizio superiore ad anni 18 alla stessa data, che restano nel retributivo. Nei casi intermedi, il regime transitorio (cosiddetto sistema misto) prevede una soluzione pro rata - metodo contributivo per i periodi assicurativi successivi al 1 gennaio 1996 e retributivo per quelli anteriori - con espresso richiamo, in quest'ultima ipotesi, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992, contemplante la distinzione della pensione in quota A e quota B.
Per effetto dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, inoltre, la base pensionabile - con decorrenza 1 gennaio 1996 - viene arricchita delle voci accessorie della retribuzione, secondo la composizione già vigente per il settore privato, includendo "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" (articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni).
Aggiunge l'articolo 2, comma 11 della legge n. 335, che la "nuova base pensionabile" (così come ampliata a norma del succitato articolo 2, comma 9) può essere considerata solo ai fini del calcolo della quota B), ossia con riferimento all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 1992.
In ambito regionale il suddescritto regime interessa il personale contemplato dall'art.10,c.1 della L.R. 29 maggio 1986, n.21, ossia quello assunto in forza di concorsi banditi dopo la sua entrata in vigore mentre al restante personale si applica un sistema autonomamente sancito dalla legislazione regionale.
Tale corpus normativo regionale è stato negli ultimi anni oggetto di rivisitazioni al fine di trasfondervi i nuovi principi del sistema statale.
In particolare il primo comma dell'art.20 della L.R. 29 dicembre 2003, n.21 si occupa del calcolo del trattamento di quiescenza introducendo per tutti i dipendenti assoggettati al sistema retributivo regionale di cui alla L.R.n. 2 del 1962 e succ. modif. un sistema pro rata. Ne consegue che le anzianità già maturate danno luogo alla c.d. quota A da calcolare applicando alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo i coefficienti di cui al predetto sistema retributivo mentre quelle successive al 1° gennaio 2004 vanno a formare la quota B da calcolare secondo il sistema contributivo statale.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento occorre evidenziare che la sopravvenuta "depubblicizzazione" del rapporto di pubblico impiego e, in particolare, la regolazione in via contrattuale dell'assetto retributivo dei lavoratori non hanno intaccato la pregressa normativa sulle pensioni che è da ritenere tuttora vigente ( così la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 39 del 2006 pronunciandosi per la non inclusione in quota A) dell'indennità di amministrazione del comparto statale).
Ne consegue che così come i CCNL neanche il CCRL può intervenire circa il riconoscimento di un determinato compenso ai fini pensionistici, in quanto la materia previdenziale non è di competenza della contrattazione. Anche l'Aran ha infatti riconosciuto che la decisione sulla pensionabilità o meno "in quota A" non spetta alle parti contraenti.
Dalla normativa sinteticamente illustrata emerge in primo luogo che le indennità di cui al presente è questione risultano da includere nella quota B di ogni dipendente. Ne discende quindi l'operatività sulle relative somme della contribuzione di quiescenza.
A prescindere, infatti, sia dal regime pensionistico cui è assoggettato il dipendente che le percepisce che dalla qualificazione da riconoscere a tali emolumenti quando spettanti a soggetto non avente lo status dirigenziale si tratta comunque di somme ricevute dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro
Diversamente, per concludere per l'inclusione o meno delle stesse indennità nella quota A, deve anche rammentarsi che le disposizioni regionali e statali ne fissano diversamente la base di calcolo.
Nel sistema retributivo statale vige il principio di tassatività sancito dall'articolo 43 del DPR n. 1092 del 1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità (ex multis C. Stato, sez. VI, 30-05-2008, n. 2609).
Ai sensi della normativa regionale invece la quota da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del combinato disposto dell'art.4 L. R n.2 del 1962 e art 6 L.R 1 febbraio 1963, n.11, è commisurata all'ultima retribuzione annua costituita dall'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.       
  Conseguentemente per poter includere in quota A la retribuzione di posizione di parte fissa e variabile dovuta ex art. 37 del CCRL per l'incarico di capo della segreteria particolare alla stessa dovrebbe potersi riconoscere rispettivamente natura stipendiale ai sensi del citato art.43 ovvero di emolumento fisso e continuativo richiesto dalla disciplina regionale. 
  La peculiarità dei compensi in questione consiste però nella loro attribuzione ad un dipendente del comparto, circostanza che fa si che non possano essere ricompresi neanche per l'importo corrispondente alla retribuzione di posizione di parte fissa nel trattamento fondamentale del dipendente medesimo. 
  A tale conclusione conduce sia l'espressa clausola del cit. art. 37 circa il mantenimento del trattamento fondamentale in godimento che la contestuale attribuzione della retribuzione di posizione propria dei dirigenti in quanto correlata alla funzione. 
  Così poiché a termini della suddetta disposizione la spettanza dei compensi per retribuzione di posizione parte fissa e variabile trae origine esclusivamente dallo svolgimento dei compiti di capo della segreteria particolare e non dallo status del percipiente non se ne può che rilevare la natura accessoria. 
  Ne consegue che tali compensi non avendo nell'ipotesi considerata natura stipendiale non rientrano tra quelli quiescibili ai sensi dell'art.43 del DPR n. 1092 del 1973.  
  Da quanto sopra esposto discende anche ad avviso dello Scrivente che nei confronti di un dipendente del comparto la retribuzione di posizione, di parte sia fissa che variabile, costituendo un emolumento avente carattere di precarietà e accidentalità, anzicchè come per il dirigente una componente retributiva ordinaria, non rientri tra gli emolumenti continuativi e fissi che compongono la base pensionabile sulla quale calcolare la quota A ai sensi della L.R. n.2 del 1962 e succ. modif. 
  Passando all'aspetto relativo alla possibilità di tener conto dei compensi di che trattasi ai fini della buonuscita è utile riportare il comma 6 dell'art.20 L.R. 21 del 2003 che disciplina l'indennita di buonuscita dovuta ai dipendenti regionali già destinatari del sistema previdenziale regionale nel modo seguente: 

"A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo."
  Per i restanti dipendenti regionali ai sensi dell'art.10, c.1 della L.R. n.21 del 1986 gli emolumenti computabili sono invece sempre stabilititi come per i dipendenti statali in relazione alle previsioni di cui agli art. 3 e 38 d.p.r. n. 1032 del 1973. 
  Si ritiene comunque che sia che debbano applicarsi tali ultime disposizioni contenenti un elenco tassativo delle voci retributive da includere nella base contributiva sia che a termini della previgente disciplina regionale ( ove la retribuzione pensionabile coincide con quella da utilizzare per il calcolo della buonuscita) debbano considerarsi tutti gli emolumenti fissi e continuativi, la retribuzione di posizione percepita per l'incarico di segretario particolare svolto da dipendente di qualifica non dirigenziale non possa venir in rilievo e non vada conseguentemente assoggettata al relativo contributo previdenziale. 


3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale