Ai sensi della normativa regionale invece la quota da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del combinato disposto dell'art.4 L. R n.2 del 1962 e art 6 L.R 1 febbraio 1963, n.11, è commisurata all'ultima retribuzione annua costituita dall'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce. |
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Conseguentemente per poter includere in quota A la retribuzione di posizione di parte fissa e variabile dovuta ex art. 37 del CCRL per l'incarico di capo della segreteria particolare alla stessa dovrebbe potersi riconoscere rispettivamente natura stipendiale ai sensi del citato art.43 ovvero di emolumento fisso e continuativo richiesto dalla disciplina regionale. |
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La peculiarità dei compensi in questione consiste però nella loro attribuzione ad un dipendente del comparto, circostanza che fa si che non possano essere ricompresi neanche per l'importo corrispondente alla retribuzione di posizione di parte fissa nel trattamento fondamentale del dipendente medesimo. |
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A tale conclusione conduce sia l'espressa clausola del cit. art. 37 circa il mantenimento del trattamento fondamentale in godimento che la contestuale attribuzione della retribuzione di posizione propria dei dirigenti in quanto correlata alla funzione. |
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Così poiché a termini della suddetta disposizione la spettanza dei compensi per retribuzione di posizione parte fissa e variabile trae origine esclusivamente dallo svolgimento dei compiti di capo della segreteria particolare e non dallo status del percipiente non se ne può che rilevare la natura accessoria. |
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Ne consegue che tali compensi non avendo nell'ipotesi considerata natura stipendiale non rientrano tra quelli quiescibili ai sensi dell'art.43 del DPR n. 1092 del 1973. |
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Da quanto sopra esposto discende anche ad avviso dello Scrivente che nei confronti di un dipendente del comparto la retribuzione di posizione, di parte sia fissa che variabile, costituendo un emolumento avente carattere di precarietà e accidentalità, anzicchè come per il dirigente una componente retributiva ordinaria, non rientri tra gli emolumenti continuativi e fissi che compongono la base pensionabile sulla quale calcolare la quota A ai sensi della L.R. n.2 del 1962 e succ. modif. |
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Passando all'aspetto relativo alla possibilità di tener conto dei compensi di che trattasi ai fini della buonuscita è utile riportare il comma 6 dell'art.20 L.R. 21 del 2003 che disciplina l'indennita di buonuscita dovuta ai dipendenti regionali già destinatari del sistema previdenziale regionale nel modo seguente: |