Pos. 2   Prot. N.19256 - 200.11.2009 


Oggetto: Ente Parco - Componente del comitato esecutivo Sindaco - Sostituzione in conseguenza di sentenza TAR di annullamento dell'elezione appellata al CGA







ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento territorio ed ambiente

PALERMO






1 - Con nota del Servizio 6 prot. 83314 dell'11 novembre 2009, codesto Dipartimento, a seguito di un quesito posto da un Ente Parco, rappresenta quanto segue.
Un sindaco componente del comitato esecutivo dell'Ente Parco, la cui elezione è stata annullata da sentenza del Tar appellata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiede di non essere sostituito nella carica ricoperta nelle more della pronuncia del giudice d'appello.
Riferisce codesto Dipartimento che il Consiglio dell'Ente, preso atto di tale richiesta, ha demandato al Commissario straordinario "di accertare dal punto di vista giuridico-tecnico, la necessità di procedere o meno alla surroga del componente del Comitato esecutivo ".
Su tale questione viene chiesto il parere di quest'Ufficio.



2 - L'art. 9 bis della l. r. n. 98 del 1981 "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali" nell'indicare gli organi dell'Ente parco, dispone che "Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico-scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.".
Nel rendere la richiesta consultazione si presume che il soggetto interessato dalla possibile sostituzione rientri tra quelli eletti dal consiglio nel suo seno e, pertanto, la carica di sindaco sia conditio sine qua non per la sua nomina.
Si presume, inoltre, che della sentenza del Tar, di annullamento dell'elezione del sindaco interessato, non sia stata concessa dal C.G.A. ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della l. n. 1034 del 1971 la sospensione dell'efficacia.
L'art. 33 della l. n. 1034 del 1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" dispone infatti che "1- Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. 2- Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. 3 - Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa..". Con l'art. 10 della l. n. 205 del 2000, poi, è stato aggiunto l'ultimo comma che ha previsto l'estensione delle disposizioni inerenti il giudizio di ottemperanza anche all'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato.
Atteso, pertanto, il principio dell'immediata esecutività della sentenza resa in primo grado dal tribunale amministrativo e non ancora passata in giudicato, va affermata la possibilità per l'ente in discorso di procedere alla sostituzione del componente decaduto.
In ordine allo specifico quesito sulla necessità o meno della surroga del componente interessato, si considera quanto segue.
Per il funzionamento degli organi collegiali è richiesto un quorum strutturale (numero minimo di partecipanti necessario per l'attività ) ed un quorum funzionale (numero minimo di voti favorevoli per l'approvazione delle delibere ). Il collegio si dice perfetto se il quorum strutturale è pari alla totalità dei membri; imperfetto nel caso opposto. In assenza di disposizioni di legge, il collegio si presume perfetto. ( Così Garofoli- Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, 2009, p. 99).
La documentazione in possesso dello Scrivente non consente di stabilire la natura dell'organo collegiale interessato, così che si evidenzia, preliminarmente, che ove si tratti di collegio perfetto la sua completezza, quanto ai componenti, è requisito indispensabile per il suo funzionamento.
Diversamente, la completezza della composizione numerica degli organi collegiali non assurge a valore perseguito dall'ordinamento in modo assoluto.
Pur considerando che la composizione di un organo collegiale ha sicuramente come ratio un determinato equilibrio degli interessi e delle conoscenze rappresentate dai diversi componenti, tuttavia è stato sostenuto che il criterio della completezza dell'organo collegiale inerisce solo al momento dell'insediamento e non a momenti successivi. Pertanto ove il collegio, regolarmente costituito, rimanga privo di alcuni componenti, può continuare ad operare purchè il numero dei componenti in carica non discenda al di sotto del quorum ( cfr. G. B. Verbari in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, p. 69).
Alla luce delle superiori considerazioni e con riferimento alla fattispecie all'esame, si ritiene che la decadenza del componente per la perdita della carica costituente titolo per far parte del collegio, derivante da una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva ma non avente la forza propria della res iudicata, non comporta l'obbligo della sua immediata sostituzione; all'organo deputato a sostituire il membro decaduto va, comunque, riconosciuta la possibilità di decidere se la presenza di questo sia necessaria o meno al prosieguo dei lavori del comitato esecutivo.
3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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