Pos. 3   Prot. N. 20074 - 202.09.11 Palermo 16/12/2009  



Oggetto: Cooperative edilizie xxx e xxx di xxx. Revoca contributi.



ASSESSORATO REGIONALE DEI COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio ed Artigianato

Palermo



1. Con la nota n. 7153 del 17 novembre 2009 codesto Dipartimento sottopone la questione che di seguito si rappresenta.
  Due società cooperative, xx di xx, beneficiarie di un mutuo agevolato concesso da codesto Assessorato ai sensi della l.r. 20.12.1975 n. 79, hanno richiesto con istanze del 9.9.1993 e 23.3.1994 l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 8 della l.r. n. 86/81, 1° comma atteso che il comune di xxx non aveva provveduto, nei termini di legge, ad assegnare l'area occorrente per la realizzazione dei programmi costruttivi di n. 18 e n. 12 alloggi inclusi rispettivamente nel piano di intervento per l'anno 1989. 
  Con nota n. 4414 del 5.6.1995 codesto Assessorato ha incaricato la commissione ex art. 8 della l.r. n. 86/81 di procedere all'individuazione delle aree da assegnare alle cooperative in questione. La commissione, visto l'elaborato prodotto dall'ufficio Urbanistica del comune di xxx che individuava le aree per i programmi costruttivi, nel condividere la proposta, assegnava le aree alle cooperative sopra individuate. 
  Con i DD.AA. n. 401 e 402 del 13.3.1996 codesto Assessorato ha assegnato alla cooperativa xx un area con diritto di superficie per la realizzazione di n. 18 alloggi ed alla cooperativa xxx un area con diritto di superficie per la realizzazione di n. 12 alloggi. 
  Con atto notarile venivano stipulate le convenzioni, ai sensi dell'art. 35 della l. 22.10.1971 n. 865, con cui il Comune di xxx concedeva alle cooperative xxx ed xxx il diritto di superficie sulle aree assegnate con i citati decreti n. 401 e 402 per la realizzazione degli alloggi sociali e con i provvedimenti e n. 2836 del 5.12.1997 e n. 1115 del 29 luglio 1999 alle suddette cooperative venivano concessi i contributi in conto interessi sulla base dei progetti approvati dall'Ispettorato tecnico regionale e della documentazione amministrativa presentata. 
  E' stato evidenziato che gli alloggi sono stati realizzati in conformità ai progetti approvati e che successivamente sono stati trasferiti ai soci con atti notarili nell'aprile 2001 e nel giugno 2004. 
  In data 8.5.1997 il proprietario delle aree assegnate alle cooperative ha proposto ricorso avverso gli atti emessi dal comune di xxx in ordine all'espropriazione ed acquisizione del terreno nonché avverso i decreti citati nn. 401 e 402 del 1996 di assegnazione dell'area, lamentando che la procedura di assegnazione del terreno fosse stata effettuata su un PEEP approvato nel 1976 e quindi ormai scaduto. Il Tar adito accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati. Avverso tale decisione il Comune di xx ha proposto appello ( di contro l'Avvocatura di Stato di Palermo non ne ravvisava l'opportunità) ma il Consiglio di Giustizia amministrativa confermava la decisione del Tar. 
  Viene sottolineato, infine, che il ricorrente in data 16.7.2008, nel richiedere l'esecuzione delle sentenza al Tribunale amministrativo, ha richiesto altresì l'immediata restituzione del suo terreno con il ripristino dei luoghi e la demolizione degli edifici sociali. 
  Tutto ciò premesso " nella considerazione che la sentenza ha di fatto annullato tutti gli atti autorizzativi alla realizzazione degli edifici sociali e che di conseguenza gli stessi risultano costruiti su un terreno che ad oggi non è di proprietà si chiede l'avviso di codesto Organo riguardo al fatto se l'esecuzione della suddetta comporti la revoca dei contributi concessi, ovvero, se nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico, comporti il solo formale annullamento dei D.D.A.A 401 e 402 del 13.3.1996. Qualora si concordi con la revoca del contributo si chiede di conoscere se questa Amministrazione debba procedere al recupero di tutte le somme versate all' istituto mutuante sia in sede di preammortamento del mutuo che in fase di ammortamento". 




  2. In relazione alla problematica sopra esposta si osserva quanto segue. 

La questione prospettata è, ad avviso dello scrivente, strettamente correlata al problema degli effetti dell'annullamento del provvedimento amministrativo principale sugli atti conseguenziali.
Al riguardo va rilevato che occorre rifarsi alla tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale (sin da CdS, Ad. Plen. 19 ottobre 1955 n. 17), tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, che si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Invero in giurisprudenza ( ex plurimis C. d.. Stato, sez VI, 23.10.2007 n. 5559 ) è principio generalmente condiviso che, "nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata, la giurisprudenza ha da tempo introdotto una distinzione tra la figura dell'invalidità caducante" (o "travolgimento" o "effetto travolgente") e quella dell'invalidità ad effetto viziante".
  La prima si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente - e cioè senza che occorra una ulteriore specifica impugnativa - tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.  
  La figura dell'invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa, invece, in tutte le diverse ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto, di guisa che, proprio per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, tali atti successivi non possono ovviamente rimanere travolti ipso iure, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso). 
  Il Collegio ritiene che l'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. 
  Diversamente, quando l'atto successivo, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto precedente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, specie se di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell'atto presupponente non fa venire meno la necessità di impugnare l'atto successivo, pena la improcedibilità del primo ricorso". 
  Tale ricostruzione giurisprudenziale della efficacia estensiva dell'annullamento non risulta però accolta dalla prevalente dottrina che viceversa esclude, sul piano dogmatico, la possibilità di giustificare un automatico effetto caducante espansivo nei confronti di tutti gli atti che non abbiano formato oggetto di uno specifico provvedimento di annullamento (cfr. Sandulli "Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1989, pag. 725). 

Ciò premesso, passando ora all'esame della fattispecie in questione, va osservato che, come rappresentato in premessa , con decisione del TAR n. 487/05, confermata dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 590/06 sono stati annullati i decreti 13.03.1996 n. 401 e n. 402 con il quali l'Assessorato Regionale Cooperazione ha assegnato aree di proprietà privata in favore delle due cooperative xxx ed xxx per la realizzazione di programmi costruttivi.
  Infatti, argomenta il Collegio, sussisterebbe una violazione della normativa ( art. 3 della l.r. n. 86/81) che prescrive il termine di quindici anni di validità del PEEP . Nel caso in esame ha precisato testualmente il TAR " IL PEEP approvato con D.A 16.2.1976 n. 467 risulta decaduto ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della l.r. n. 86/81 per il decorso del termine prescritto di 15 anni dalla data di approvazione... Pertanto.. è chiaro ,che in assenza di PEEP valido ed efficace, non si poteva procedere all'espropriazione dei terreni in questione". 
  Ora l'intervenuto annullamento dei decreti con i quali sono state assegnate con diritto di superficie le aree alle cooperative determina, ad avviso dello Scrivente, un illegittimità ad effetto viziante e non caducante non essendo gli atti annullati gli unici presupposti dei decreti di finanziamento che pertanto restano efficaci fintantochè non siano annullati d'ufficio da parte dalla stessa amministrazione che li ha emanati. 
  A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 21 nonies della l. 7-8-1990 n. 241 rubricato " Annullamento d'ufficio" prevede testualmente " Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
  L'annullamento d'ufficio trova il suo fondamento, quindi, nel generale potere spettante ad ogni organo amministrativo di controllo della legittimità dei propri provvedimenti. Ma come chiaramente indicato nella disposizione sopra menzionata, le condizioni per l'esercizio di tale potere sono da una parte l'invalidità originaria dell'atto, ossia la presenza nello stesso, sin dal momento della sua emanazione di un vizio di legittimità e, dall'altra la sussistenza al tempo in cui si procede di un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto, ulteriore rispetto al generico interesse al ripristino della legalità. 
  Pertanto la valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto illegittimo non deve riportarsi , dunque, al momento in cui l'atto viene emanato, ma deve riferirsi al momento in cui l'annullamento viene pronunciato.  
  La giurisprudenza ( ex plurimis C. Stato, sez. V, 11-05-2007, n. 2346) allo stesso proposito ha osservato che "L'annullamento d'ufficio da parte della stessa amministrazione che abbia adottato un atto amministrativo illegittimo, salvo taluni casi espressamente previsti dalle norme, costituisce una facoltà discrezionale nella quale l'amministrazione procedente è tenuta a tenere in considerazione non solo l'interesse pubblico alla rimozione degli effetti prodotti dall'atto illegittimo ma anche la situazione del privato che abbia beneficiato di tale illegittimità, nonché, in senso più lato, anche delle situazioni di terzi che abbiano fatto affidamento sulla presunzione di legittimità dell'atto medesimo; dalla natura discrezionale di tale potere scaturisce l'ulteriore corollario che l'amministrazione è tenuta ad esaminare la possibilità di conservare la situazione giuridica originata dall'atto in tutti quei casi nei quali sia possibile correggere o integrare aspetti e momenti del procedimento, senza il pregiudizio per l'interesse pubblico sostanziale". 
  Nel caso in esame, quindi, codesta Amministrazione deve valutare l'opportunità o meno di intervenire con un provvedimento in sede di autotutela nell'ambito dell'ampia potestà discrezionale spettante alla stessa nella materia. 
  Giova osservare, a tale riguardo, che se è vero che i decreti di assegnazione delle aree sono stati annullati in via giurisdizionale, e dunque le cooperative hanno costruito gli alloggi sociali in assenza di un valido titolo di assegnazione, tuttavia deve rilevarsi che tali edifici sono comunque stati realizzati e pertanto la finalità sottesa alla normativa volta all'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione è stata raggiunta. 
  D'altro canto deve rilevarsi che sussiste anche un interesse da parte dell'amministrazione al mero ripristino della legalità dal momento che una volta annullati in via giurisdizionale i provvedimenti di assegnazione delle aree, i contributi dati alle cooperative sono stati erogati sulla scorta di provvedimenti illegittimi. 
  La superiore valutazione, non sembra però potere prescindere dall'esito del contenzioso in atto pendente presso il Tribunale Amministrativo di xxx con cui il proprietario dei fondi ha chiesto la restituzione del terreno nonché l'obbligo di demolizione degli edifici . 
  Premesso che quest' Ufficio non è a conoscenza di eventuali inziative del Comune tendenti ad avvalersi ( ricorrendone i presupposti) della cosidetta " accessione invertita" per l'acquisizione delle aree, ai sensi dell'art. 43 del DPR 8.6.2001, n. 327, nell'ipotesi in cui il Tar accogliesse le pretese del ricorrente sopra esplicitate, si è dell'avviso che codesta Amministrazione dovrebbe procedere ad annullare i provvedimenti di erogazione dei contributi venendo a mancare il nesso fra la loro concessione e la realizzazione degli interventi edilizi che potrebbe giustificarne il mantenimento. 
  Tuttavia, poiché la problematica in questione potrebbe dare adito ad un contenzioso, si suggerisce di acquisire sul punto l'orientamento dell'Avvocatura di Stato, organo abilitato alla difesa della Regione nelle competenti sedi. 




Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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