Pos. 2   Prot. N. 20630 - 204.09.11 Palermo 23/12/2009 


Oggetto: Cessione alloggi popolari - Soggetti legittimati all'acquisto - Normativa applicabile.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei ss. gg., di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale

PALERMO





1 - Con nota n. 190409 del 20 novembre 2009 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla normativa applicabile in materia di cessione di alloggi popolari relativamente all'individuazione dei soggetti legittimati ad acquistare gli alloggi.
In particolare, viene chiesto se possa trovare applicazione l'art. 1, c. 6, della l. n. 560 del 1993 che ammette all'acquisto degli alloggi popolari gli assegnatari e i loro familiari conviventi, laddove la l. r. n. 26 del 1963 limita l'esercizio di tale facoltà ai soli assegnatari e, solo in caso di decesso di questi, ai soggetti indicati dalla norma.
Codesto Dipartimento non esprime alcun orientamento al riguardo.



2 - L'applicazione, con modifiche ed integrazioni, nel territorio di questa Regione della l. 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è stata disposta dalla l. r. 3 novembre 1994, n. 43.
La suddetta l. n. 560 del 1993 definisce al comma 1 dell'art. 1 "alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 , a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. Al comma 4 dello stesso articolo dispone che "Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge". Il successivo comma 6 recita :" Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.".
L'art. 2, c. 5, della l. r. n. 43 del 1994, come modificato dall'art. 23 della l. r. n. 2 del 2002, statuisce che "Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni".
La prima disciplina, di portata generale, della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico è stata quella contenuta nella legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 che all'art. 1 ha previsto la cessione in proprietà ai titolari del contratto di locazione degli "alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3dellalegge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata".
Dall'esame delle citate disposizioni normative si ricava il relativo diverso ambito di applicazione. La l. r. n. 26 del 1963 ha riguardo, infatti, agli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o il contributo della Regione...ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La l. r. n. 43 del 1994, invece, nel disporre l'applicabilità della l. 560/93 con le modifiche indicate, si riferisce in modo più ampio agli alloggi acquisiti , realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo degli enti indicati dall'art. 1, c.1, della l. 560/93.
Va, inoltre, evidenziato che la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 1 della l. 560 del 1993 ( e, pertanto, quella di cui al quinto comma dell'art. 2 della l. r. n. 43 del 1994 ) che indica i soggetti legittimati all'acquisto, si riferisce all'alienazione degli immobili di cui all'art. 1, c. 4, della detta l. 560/93 ossia a quelli compresi nei piani di vendita.
L'art. 19 della l. r. n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 26 della l. r. n. 1 del 2008, ha in forma generica per ultimo statuito, per quanto qui interessa, che "Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto ".
Alla luce della superiore normativa può affermarsi che gli alloggi riguardati dalla l. r. n. 26 del 1963 vanno venduti all'assegnatario ovvero, in caso di decesso di questo, al coniuge, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti conviventi con l'aspirante ( v. l. r. n. 26/63 e art. 23 c. 4 l. r. 2/2002 ).
Diversamente, gli immobili non compresi nella previsione di cui al suddetto art. 1 l. r. 26/63 e rientranti tra quelli indicati dall'art. 1, c. 4 della l. 560/93 possono essere ceduti, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della l. r. 43/94 (aggiunto dall'art. 23 l. r. 2/2002 ) agli assegnatari o ai loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.
Considerata, comunque, la molteplice e non ben coordinata produzione normativa nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sarebbe auspicabile apposito intervento legislativo che riconduca i diversi criteri che regolano attualmente le procedure di vendita ad una unica fonte normativa.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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