Pos. 2   Prot. N. 20077 - 209.09.11 Palermo 16/12/2009 


Oggetto: Consorzi di bonifica - Contratti a tempo determinato lavoratori stagionali.






ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore
PALERMO






1 - Con nota prot. 108137 del 30 novembre 2009 codesto Assessorato rappresenta l'esigenza espressa da alcuni consorzi di bonifica dell'Isola, di mantenere i rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale a contratto stagionale già assunto dai consorzi per far fronte ai diversi compiti istituzionali.
Tale richiesta trae origine da una riferita disposizione impartita dal Dirigente generale del Dipartimento Interventi infrastrutturali ai Consorzi di bonifica che vieta la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ed impone la risoluzione di quelli in corso.
Riferisce codesto Assessorato che quale conseguenza dei prescritti licenziamenti è stato paventato dagli enti interessati il blocco delle attività manutentorie ed irrigue ed il sorgere di contenzioso con i consorziati nonché con il personale interessato dai rapporti di lavoro stagionali.
Nell'evidenziare che, a parere degli Amministratori dei Consorzi, le assunzioni in questione trovano la loro giustificazione giuridica nelle varie proroghe dei contratti di cui all'art. 3 della l. r. n. 76 del 1995, viene chiesto il parere di quest'Ufficio "circa la legittimità o meno delle assunzioni del personale in argomento".


2 - - Ai fini per cui è richiesto l'odierno parere occorre procedere ad una sintetica descrizione dell'evoluzione della normativa concernente l'assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica.
La legge regionale n. 45 del 1995 "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari ", detta, a regime, il divieto per i consorzi " di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale".
Con la l. r. n. 76 del 1995 all'art. 4 veniva disposta, nelle more dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 30 della l. r. n. 45/95, l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale od occasionale e, al contempo, con l'art. 3 veniva autorizzata "per esigenze funzionali" dei consorzi la stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato per gli anni 1996 e 1997 .
Detta ultima previsione è stata oggetto di diversi provvedimenti legislativi di proroga tra i quali l'art. 1, c. 2, della l. r. n. 25 del 2008 che autorizzava fino al 31 marzo 2009 ( termine prorogato ulteriormente al 30 aprile 2009 dall'art. 2 della l. r. n. 4/2009 ) la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del citato art. 3 della l. r. n. 76 del 1995.
Lo stesso art. 1 della l. r. 25/2008, al comma 10 dispone che "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato...".
Venuto, pertanto, a scadenza il termine ultimo di proroga dell'autorizzazione alla stipula di contratti a tempo determinato, costituente deroga all'imperativa prescrizione del divieto di assunzione, ogni rapporto di lavoro che aveva la sua legittimazione nella temporanea deroga al detto divieto incorre nell'invalidità derivante dalla violazione di norme imperative e, pertanto, nell'ipotesi di nullità del contratto ex art. 1418 del codice civile.
Con riferimento, quindi, al quesito di codesto Assessorato sulla "legittimità o meno delle assunzioni del personale in argomento" si ritiene che i rapporti in essere vadano interrotti per nullità del contratto di lavoro e che gli enti interessati non possano procedere ad alcuna assunzione di personale.
Ove codesto Assessorato ritenga che alla situazione rappresentata dagli enti in discorso vada data idonea soluzione, potrà mettere in moto apposita iniziativa legislativa che consenta il ricorso alle forme di lavoro in questione in deroga alla vigente legislazione.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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