Pos. 1   Prot. N. 9426 - 39.2010.11 Palermo, 30/03/2010 


Oggetto: Tassa di concessione regionale. Azienda faunistica venatoria. Frazionabilità.












ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI.

Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l'agricoltura.
PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente su una questione relativa al pagamento della tassa annuale di concessione regionale per le aziende faunistico venatorie.
In particolare, il Dipartimento richiedente, nel rilevare che lo stesso è competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 33/1997 e successive modificazioni, la costituzione di aziende faunistico venatorie, evidenzia che con D.D.S. del 12.08.05 è stata rinnovata, fino all'11.08.15, la concessione dell'Azienda faunistico venatoria "XXXX", costituita con D.A. del 31.12.04.
A seguito di specifica richiesta del concessionario, con D.D.S del 16.10.09 la superficie della predetta Azienda è stata ridotta. In conseguenza di tale riduzione, il medesimo concessionario ha richiesto a codesto Dipartimento di rimodulare la tassa di concessione regionale "per l'anno 2009 per l'effettivo periodo di godimento, e cioè dal 12.08.09 al 16.10.09, partendo dal presupposto che la tassa in parola è dovuta annualmente e che il nuovo decreto del 16 ottobre 2009 ha ridotto la superficie aziendale...".
In merito alla questione appena esposta il Dipartimento richiedente ritiene che, trattandosi di tassa governativa annuale, il concessionario dovrebbe avere pagato la stessa già nell'agosto 2009 con validità fino all'agosto 2010 ed esprime le proprie perplessità in ordine agli effetti del nuovo provvedimento del 13 gennaio 2010 di riduzione della superficie dell'Azienda faunistico venatoria di cui è questione.
A causa di tale provvedimento, rileva codesto Dipartimento, il concessionario è tenuto a pagare la tassa governativa per la nuova superficie con validità gennaio 2010 - gennaio 2011, con una sovrapposizione nel periodo gennaio 2010 - agosto 2010 di due diverse tassazioni nei confronti del medesimo concessionario e per la medesima azienda faunistico venatoria.
Dovendo valutare la richiesta di rimodulazione presentata dal concessionario de quo si chiede il parere dello Scrivente circa l'esatta interpretazione delle disposizioni afferenti.

2. Circa le questioni poste va, in via generale, premesso che, com'è noto, il pagamento delle tasse sulle concessioni governative costituisce condizione indispensabile per l'emanazione di determinati atti o autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione che procurino un vantaggio al cittadino interessato all'atto medesimo.
Le amministrazioni che rilasciano atti soggetti a tasse sulle concessioni governative sono, infatti, espressamente chiamate a subordinare il rilascio del provvedimento richiesto alla produzione della quietanza del pagamento del tributo (art. 2 D.P.R. 641/72) verificandone l'esattezza della misura corrisposta e il corretto versamento, in quanto gli atti per i quali sono dovute le predette tasse non sono efficaci sino a quando queste non vengano corrisposte (art. 8 D.P.R. 641/72).

Con riguardo alla concessione relativa all'azienda faunistico - venatoria in discorso va rilevato che con il decreto del dirigente del servizio faunistico - venatorio ed ambientale del 12 agosto 2005, la predetta concessione risulta rinnovata per dieci anni a far data dallo stesso decreto e che nelle premesse dello stesso si fa specifico riferimento all'art. 25 della l.r. 33/1997 e successive modificazioni, il quale, invero, al comma 4 stabilisce che le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione nella misura prevista dall'art. 30, comma 4 della medesima legge.
Ora, dalla breve ricostruzione normativa ed attuativa del sistema autorizzatorio relativo alle aziende faunistico - venatorie cui si connettono le disposizioni che regolano il rilascio di atti e provvedimento soggetti al pagamento delle tasse di concessioni governative (regionali) di cui si è sopra fatto cenno, si evince chiaramente che l'atto soggetto al pagamento della tassa annuale non può che essere (fino alla scadenza) esclusivamente il provvedimento concessorio del 12 agosto 2005.
Diversa natura ed effetti devono, invece, attribuirsi al decreto del dirigente del servizio faunistico - venatorio del 16 ottobre 2009.
Con tale atto, infatti, a seguito di richiesta del concessionario, si provvede alla mera riduzione della superficie aziendale, fermo restando "gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, quelli previsti dalla legge regionale 33/97 e dal decreto di istituzione dell'azienda." (art. 2 del DDS 16 ottobre 2009).
Orbene, non vi è dubbio che la misura della tassa di cui è questione debba, in considerazione della riduzione della superficie, essere rimodulata, essendo l'ammontare della stessa proporzionale alla complessiva superficie aziendale (comma 4 dell'art. 30 della l.r. 33/97). Tuttavia, non incidendo sull'atto concessorio, che rimane del tutto efficace secondo quanto nello stesso previsto, non sembra che si possa verificare alcuna sovrapposizione (nel periodo gennaio 2010 - agosto 2010) di due diverse tassazioni nei confronti del medesimo concessionario e per la medesima azienda faunistico venatoria poiché la rimodulazione non può che avere effetto dal 12 agosto 2010, secondo la cadenza annuale disposta nel predetto decreto di rinnovo dell concessione, a nulla rilevando a tali effetti il provvedimento di riduzione della superficie.
Poste le superiori osservazioni in merito ai problemi oggetto della richiesta, si suggerisce, comunque, di sentire il Dipartimento regionale delle finanze e del credito attesa la competenza attribuita nella materia al medesimo Dipartimento.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


































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