POS. II Prot. 10507 - 40.2010.11 Palermo, 09/04/2010

OGGETTO: Blocco delle assunzioni ex art. 76, c. 7, DL 112/2008. Assunzioni dei familiari delle vittime della mafia ex art. 4 l.r. 20/1999. Applicabilità.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
- DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
 PALERMO
 




1. Con nota prot. 7701/Serv. 8 del 2 marzo 2010, pervenuta allo Scrivente il 19 marzo successivo, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se sia possibile l'assunzione di un soggetto in possesso dei requisiti ex art. 4 della l.r. 20/1999 (assunzioni di familiari di vittime della mafia) presso un comune che, pur avendo la disponibilità del posto in pianta organica, tuttavia si trova nella condizione di cui al comma 7 dell'art. 76 del dl. 112/2008, come convertito con l. 133/2008, che fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Codesto Dipartimento evidenzia che la disposizione dell'art. 4 della l.r. 20/1999, che prevede l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni siciliane dei familiari delle vittime della mafia, è di carattere eccezionale e che i soggetti in questione sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione; e, tuttavia, sembra sussistere per il Comune -le cui spese per il personale hanno superato la quota del 50% delle spese correnti- il divieto di procedere ad assunzioni recato dall'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, anche nella considerazione che, stante la disponibilità del posto nella pianta organica comunale, non si determinerebbe l'accollo dei costi per il personale assunto ex art. 4 della l.r. 20/1999 da parte della Regione, previsto dal comma 3 del citato articolo 4 l.r. 20/1999 solo per le assunzioni in soprannumero e sino al riassorbimento del beneficiario nel ruolo dell'ente.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art.4 della legge regionale l.r. 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", dispone testualmente che (si riportano solo i commi 1 e 1-bis):
"1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".
 
Per quanto riguarda le predette assunzioni non può che concordarsi con codesta Amministrazione nel rilevare la norma de qua ha carattere eccezionale ed attribuisce (in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) ai familiari delle vittime della mafia il diritto all'assunzione dietro presentazione di apposita istanza. I destinatari ivi previsti sono, dunque, titolari di un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde il correlato obbligo dell'Amministrazione di procedere all'assunzione.
 
Ma ciò che connota specificamente la fattispecie in oggetto rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, è che l'unico presupposto legale per l'assunzione dei familiari delle vittime della mafia è lo stato di disoccupazione.
Non è, quindi, richiesta la disponibilità di posti in organico, dovendo tali assunzioni avvenire anche in soprannumero (cfr. C.G.A.. Sez. giurisd. 21.11.2000, n. 41 e C.G.A., sez. cons., 11.12.95, n. 693/95). D'altronde, il comma 3 del predetto art. 4 l.r. 20/1999 prevede la possibilità che l'assunzione avvenga anche in soprannumero, addossando, in tal caso, gli oneri dell'assunzione a carico della Regione.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 76 stabilisce norme di contenimento delle spese per il personale per il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, il comma 7 del predetto articolo 76 stabilisce che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, contenente criteri e modalità per l'applicazione di tali norme "è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale."

In ordine a tale disposizione la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 9 ottobre 2008, si è posta il problema interpretativo, stante la perentorietà e l'apparente generalità del divieto disposto all'articolo 76, comma 7 (assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale), di chiarire se lo stesso includa anche le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.
Tale problema è stato risolto nel senso di non ricomprendere tali assunzioni nel divieto disposto dall'art. 76 in questione, sulla scorta di diverse considerazioni, e cioè:
- che l'assunzione di soggetti appartenenti a tali categorie nella misura necessaria al rispetto della quota d'obbligo è considerata non derogabile dall'ordinamento generale in materia, disposto con legge 68/1999, oltre che presidiato con sanzioni amministrative, penali e disciplinari;
- che il medesimo D.L. 112/2008, all'articolo 66, comma 11, nel prevedere per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, specifici limiti alle assunzioni di personale, dispone l'inapplicabilità di dette limitazioni al reclutamento delle categorie protette;
- ed, infine, che la specificità di tale titolo di reclutamento del personale è stata finora riconosciuta dalle norme in materia di assunzioni e di spesa del personale nella pubblica amministrazione che si sono succedute negli anni più recenti, che ne hanno consentito l'effettuazione anche in presenza di vincoli parziali o totali.

Ed, in effetti, con riguardo a tale ultima considerazione, il Ministero dell'economia e finanze, con circolare n. 9 del 17 febbraio 2006, concernente le disposizioni di contenimento delle spese per il personale delle P.A. previste dalla finanziaria 2006,ha escluso dalle componenti di spesa da considerare, tra le altre, le voci relative alle spese per il personale appartenente alla categorie protette.

In maniera analoga si è espressa la Corte dei Conti che, nel parere 811/2009 reso ad un comune dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il 13 ottobre 2009, con riferimento alle componenti di spesa da considerare ai fini del contenimento delle spese per il personale, anche con riguardo all'art. 76 del d.l. 112/2008, ha ritenuto che vadano escluse dal computo "le spese decisamente non comprimibili, quale appunto quelle conseguenti alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette (sempre relative a personale rientrante nella percentuale d'obbligo o quota di riserva) e quelle rimborsabili o a carico di altri enti, che si risolvono in partite di giro".

Per quanto evidenziato, stante che -dalle interpretazioni soprariportate- le assunzioni (nei limiti della quota d'obbligo) di personale appartenente alle categorie protette non rientrano nelle disposizioni di contenimento e di blocco correlate al rispetto del patto di stabilità interno disposto dalla soprarichiamata normativa statale, compresa quella di cui all'art. 76 del d.l. 112/2008, a maggior ragione devono ritenersi escluse da tali disposizioni di contenimento e blocco le assunzioni previste dall'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, considerato che la ratio che contraddistingue la disposizione in questione non consente neanche di richiamare quelle esigenze di contenimento della spesa pubblica che sono -di regola- sottese alle norme che dispongono il contenimento o il blocco delle assunzioni.
 
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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