Pos.1      Prot. N. 14885 - 75.2010.11   Palermo, 19/05/2010

 

Oggetto: Enti locali. Servizi socio assistenziali. Comune di Xxx. Centro socio riabilitativo residenziale per soggetti portatori di handicap gravi. Affidamento della gestione.

 

 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

                                                                                                                              PALERMO

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

                                                     PALERMO

 

 

                                                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE

                                                                        Ufficio di diretta collaborazione

                                                                       dell’On.le Presidente.

                                                       

                                                                                                                       PALERMO

 

 

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in merito  alla disciplina relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali da parte dei comuni e  sottopone alla consultazione di questo Ufficio un quesito, rivolto allo stesso Dipartimento dal comune di Xxx,  relativo alle procedure da intraprendere per l’affidamento di specifici  servizi socio assistenziali.
 Nella nota cui si risponde viene riferito che tra i compiti dell’Istituzione per i servizi sociali del comune di Xxx era annoverata la gestione di un Centro per il ricovero  di disabili gravi,  operante  in una struttura ceduta allo stesso Centro in comodato d’uso.
Si riferisce, altresì,  che a seguito di sfratto esecutivo il predetto Centro  veniva trasferito presso una struttura residenziale messa a disposizione dall’Istituto Yyy di Xxx e si evidenzia che, sulla base di apposito progetto sperimentale presentato dall’Istituto Yyy, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Istituzione comunale per i servizi sociali del 15.10.01, veniva approvato un protocollo d’intesa, per la durata di un anno,   tra la stessa Istituzione, l’Azienda sanitaria e l’Istituto Yyy, per la gestione di un Centro socio-riabilitativo residenziale per soggetti affetti da grave disabilità.
  Il Dipartimento richiedente precisa, inoltre, che alla scadenza del predetto protocollo, il medesimo veniva  rinnovato fino al 15 giugno 2006 e, successivamente, con deliberazione della Giunta municipale, il protocollo veniva ulteriormente rinnovato fino al decorso 28 febbraio 2010.
Codesto Dipartimento sottolinea, infine, che il consiglio di amministrazione dell’Istituzione, dopo aver preso atto della precitata deliberazione della Giunta municipale,  approvava la spesa complessiva per un triennio, il cui ammontare annuo viene, nella nota cui si risponde, specificato.
Nell’evidenziare che la struttura residenziale sede del Centro è stata messa a  disposizione gratuitamente dall’Istituto Yyy, il Dipartimento richiedente rileva che l’organizzazione del servizio viene curata dalla cooperativa sociale Kkk ONLUS con esclusione   dell’assistenza  fornita dall’ASP a mezzo di proprio personale.
A conclusione dell’esposizione fattuale relativa alla questione posta,  il Dipartimento richiedente segnala che l’Istituzione per i servizi sociali è stata (nel 2009) soppressa e che le relative attribuzioni sono state acquisite dal competente Dipartimento sociale del Comune di Xxx.
Da ultimo, evidenziando la natura di “servizio pubblico obbligatorio” della fattispecie rappresentata, la cui eventuale  interruzione arrecherebbe grave pregiudizio ai soggetti assistiti,  il Dipartimento richiedente ritiene che al fine di evitare soluzioni di continuità, la gestione del servizio de quo debba essere prorogata fino all’espletamento delle procedure di un’apposita gara d’appalto,  indetta dal comune di Xxx nelle forme stabilite dalla l.r. 4/1996 e successive modificazioni.
Tuttavia,  atteso che il costo annuo del servizio eccede il limite stabilito dall’art. 15 della precitata l.r. 4/1996, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere   il proprio parere circa la possibilità di “procedere alla gestione del servizio in concessione  all’istituto Yyy mediante la stipula di una convenzione con lo stesso e con l’ASP” facendo, altresì,  presente che “la suddetta forma di affidamento diretto, pur non essendo contemplata dalla legislazione regionale vigente in materia di servizi sociali, è prevista, previa deliberazione del consiglio comunale e senza alcun limite di spesa, dall’art. 32, lett. b) della legge 142/1990 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991”.
Il Dipartimento conclude la propria richiesta di consultazione evidenziando che sarà cura dello Stesso trasmettere tempestivamente il parere dello Scrivente all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  in relazione all’esercizio  dei relativi compiti ascritti al medesimo Assessorato.

 

2. Al fine di giungere alla soluzione del quesito posto sembra allo Scrivente che in via preliminare debba essere esaminata la natura dei servizi pubblici locali socio assistenziali, sotto il profilo della eventuale rilevanza economica,  e individuata la normativa da applicare per l’affidamento.
Invero, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza non risulta agevole ed inoltre, per quanto riguarda i servizi non economici, attualmente non può farsi riferimento ad alcuna positiva disciplina normativa a causa della incostituzionalità dell’art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000,  dichiarata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 272 del 2004.

 

Ciò premesso, va, comunque, ricordato che la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale”[1], ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche ed ha precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”[2].
La giurisprudenza italiana ha, dal canto suo, ritenuto che “la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza sia legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; mentre può considerarsi privo di rilevanza economica quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.[3]”.
Con riguardo specifico ai servizi sociali va, altresì, aggiunto che “se pure è vero che i servizi in parola sono connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, non di meno è intrinseca, nell’espletamento degli stessi, anche una rilevante componente economica tesa ad assicurare non la mera copertura delle spese sostenute, ma anche un potenziale profitto d’impresa attraverso la copertura forfettaria dei costi di gestione…”[4]
Tale interpretazione determina riflessi rilevanti per un ampio ventaglio di attività tradizionalmente considerate fuori dal mercato per le proprie connotazioni “sociali”, con la conseguenza che possono farsi rientrare nell’alveo dei servizi a rilevanza economica anche quelli resi da organizzazioni morali senza finalità di lucro (enti no profit, ONLUS), laddove questi svolgano, su richiesta di un Ente locale, un’attività, seppure sociale per i destinatari, comunque avente carattere imprenditoriale e come tale prestata a fronte di corrispettivi atti a remunerare i fattori produttivi.
In tale ottica,  allorchè il servizio sociale venga gestito da un soggetto terzo rispetto al comune che non ricava alcun corrispettivo dagli utenti, è  lo stesso Ente che viene a configurarsi come utente collettivo, dal momento che si fa carico di garantire la remunerazione del gestore, con la conseguenza che per il medesimo gestore, il servizio pubblico,  ancorchè sociale presenta, comunque, una connotazione economica.
Dal quadro di riferimento, come sopra delineato, e tornando allo specifico quesito posto, sembra dunque allo Scrivente che,  i servizi di cui è questione presentino le caratteristiche di  servizi sociali di rilevanza economica.
Circa la disciplina da applicare per il relativo affidamento del servizio non sembra che possa farsi riferimento, come sembra ipotizzare il comune di Xxx,  alla concessione di servizi (alla quale, trattandosi, come sopra riferito,  di servizi di rilevanza economica dovrebbe applicarsi la disciplina ex art art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008,  n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 15, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166) bensì agli appalti di servizi, integralmente disciplinati (anche per quel che riguarda le modalità di affidamento in house providing) dal diritto comunitario (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in ambito interno, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, c.d. “Codice dei contratti pubblici” con il quale è stata data attuazione alle predette direttive.
 Ed infatti, la concessione di servizi disciplinata dall’art. 23-bis attiene a servizi “pubblici”, resi non all’amministrazione, ma “al pubblico”[5] e che vengono remunerati al prestatore dagli utenti e non dall’amministrazione. L’impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico,  assume il rischio della gestione del servizio in quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo.
Diversamente, nell’appalto (dei servizi come quelli in questione) le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all’amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l’attività svolta dall’appaltatore per le prestazioni ad essa rese. In questo caso, l’impresa che fornisce il servizio, venendo a mancare l’elemento del rischio, non sopporta l’alea connessa alla gestione del servizio.   
Ciò premesso, va, comunque, riferito che mentre gli appalti di servizi di cui all’allegato II A (art. 20, comma 2 del D.Lgs 163/2006) sono integralmente assoggettati allo stesso “ Codice dei contratti”,  gli appalti di servizi di cui all’allegato II B (fra cui, per quanto qui interessa, i servizi sociali), ai sensi  del citato art. 20, comma 1 del D.Lgs. 163/06, sfuggono a tale integrale soggezione, applicandosi agli stessi solo alcune norme del Codice e, segnatamente, l’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), l’art. 68 (specifiche tecniche), l’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)[6].
Conseguentemente, la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte è rimessa all’Amministrazione; tale scelta, lungi dall’essere arbitraria, deve, comunque, essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 dello stesso Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
La stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha, infatti, chiarito che “In ogni caso, per tutti i contratti, in tutto o in parte, esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, è fatta salva la regola generale "di chiusura" stabilita dall'art. 27, secondo cui per l'affidamento devono essere comunque osservati alcuni principi generali, che sono poi quelli che si ricavano dall'art. 2  del D.Lgs. 163/2006 e che corrispondono a quelli stessi del trattato U.E. “[7]
Appare chiaro che,  trattandosi di servizi sociali,  per le modalità di affidamento dovrà tenersi conto delle disposizioni recate dalla legge 328/2000 ed in particolare dell’art. 5 nonché degli atti ad essa correlati (DPCM 30 marzo 2001 sull’affidamento dei servizi sociali a soggetti del terzo settore).
Con riguardo, infine, alla possibilità di proroga formale dell’atto de quo, scaduto il 28 febbraio u.s., sembra allo Scrivente che si debba rispondere negativamente,  per i seguenti motivi.
In primo luogo, costituisce principio generale quello secondo cui la proroga di un provvedimento preesistente deve necessariamente intervenire quando l'efficacia dello stesso non sia venuta meno; dunque, risulterebbe illegittima la proroga di un atto intervenuta dopo la scadenza del contratto[8]
In secondo luogo,  la proroga verrebbe a configurarsi quale affidamento del servizio in via diretta[9],  la cui ricorribilità è, invero,  contemplata dall’art. 57, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ma come modalità eccezionale rispetto alla regola generale (che è quella del ricorso al confronto concorrenziale)[10]  e nelle ipotesi dallo stesso art. 57 espressamente elencate.[11]
Diverso è il caso in cui, al di là della cessazione degli effetti del contratto, attesa la particolare rilevanza umanitaria e sociale del servizio reso nei confronti di soggetti affetti da gravi patologie invalidanti e l’eventuale documentata rilevanza negativa correlata alla interruzione del servizio, la corresponsione delle prestazioni prosegua senza soluzione di continuità alle stesse condizioni.
In tale ipotesi,  essendo il comune titolare delle  funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale[12],  l’erogazione di fatto del servizio (dopo la scadenza del termine convenzionalmente stabilito e per mancato esperimento delle necessarie procedure selettive ad evidenza pubblica) obbliga, in ogni caso, il comune a provvedere al pagamento dell’attività comunque prestata, verificato l’utiliter coeptum e nei limiti dell’arricchimento senza causa. Ciò, comunque, fermo restando l’immediata attivazione delle procedure strumentali alla riconduzione a diritto della erogazione delle prestazioni.
Deve, infine, sottolinearsi, la peculiare tipologia del servizio di cui trattasi [13],  destinato  a garantire prestazioni di precipua connotazione socio assistenziale e di elevato contenuto specialistico,  funzionale alla concreta tutela di diritti civili e sociali della persona[14] da svolgersi al fine di “ promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.”[15]
E non pare dubbio che la peculiare natura del servizio e, correlativamente,  l’obiettiva condizione di “svantaggio” dei soggetti destinatari delle prestazioni  (appartenenti alle fasce più deboli della comunità),  rendono indispensabili modelli organizzativi di assistenza altamente specializzata e competenze manageriali e sanitarie possibilmente conclamate dall’esercizio effettivo di esperienze professionali corrispondenti.
Ciò impone, fermo restando il rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenzialità e ragionevolezza, particolare rigore e precisione nella definizione dei requisiti di cui i soggetti partecipanti devono essere necessariamente dotati per poter  assolvere con la migliore professionalità ed efficienza all’essenziale  servizio per il periodo posto a base del nuovo bando di gara.

 

Il presente parere viene esteso all’Ufficio di diretta collaborazione dell’On.le Presidente della Regione che, con nota n. 3556 del 20 aprile 2010, ha chiesto allo Scrivente di approfondire la questione oggetto della consultazione.
Attesa la delicatezza della questione e ritenendo di interpetare e assecondare le esigenze di tempestività rappresentate dal Dipartimento richiedente, il presente parere viene anche  trasmesso immediatamente al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

 

 

                                                         *   *   *
 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 
                                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



[1] Vedi: COM-2003-270 del 21 maggio 2003

[2] Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta,  infatti, al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione. Cfr. a tal proposito: Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001.

[3] Cfr.: Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5072/2006 ; Cfr. altresì : Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5097/2009 che definisce i servizi privi di rilevanza economica: “…quelli   che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di utili esigui insufficienti a coprire i costi di gestione…. Difatti ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla p.a. ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della “redditività”, anche solo potenziale.”

[4] Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 5072/206 cit. nella quale si precisa che i servizi sociali sono “resi a beneficio di taluni settori “deboli” della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti; ciò non costituisce, peraltro, necessario indice di servizio privo di rilevanza economica in quanto, altrimenti, qualsiasi tipologia di servizio reso gratuitamente a favore della collettività a cagione di scelte di opportunità di volta in volta operate dall’amministrazione potrebbe essere riguardato quale servizio privo di rilevanza economica.”

 

[5] ossia, “al soddisfacimento di bisogni generali della collettività”, così Cass., ss.uu., 17 dicembre 2008, n. 29426.

 

[6] Cfr. Cons.Stato, Ad. Plenaria, sent. 3 marzo 2008 n. 1: “L’affidamento delle prestazioni sociosanitarie, ancorché riconducibile ai servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - per i quali non vi è applicazione delle norme del codice, con alcune eccezioni - deve comunque rispettare, ai sensi dell’art. 27, co. 1,D.lgs. 163/2006, le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario, sicchè tale affidamento deve presupporre comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.”.  “Anche nell’ambito dei servizi pubblici deve essere assicurata l’apertura alla concorrenza. Ogni interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo. Inoltre, come sottolineato anche dall’art. 30 D.lgs. 163/2006 il quale, al comma 3, richiama i “principi generali relativi ai contratti pubblici”, è necessaria la previa indizione di una gara, seppure informale, la trasparenza e la pubblicità della notizia dell’indizione di questa; l’imparzialità o non discriminatorietà nella determinazione delle regole di conduzione della stessa.”

Cfr. anche TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 1333/2007: “…. l’art 20 del D. Lvo 163/03 per gli appalti di servizi di cui all’allegato B) ….. stabilisce che l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati). Pertanto in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente …… non è disciplinata da tutte le disposizioni del presente Codice; l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.”

[7] Cfr.: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, adunanza n. 72 del 6 marzo 2007. Vedi anche Comunicazione interpretativa della Commissione CE,  C 179/2006 del 26 giugno 2006 (relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici), la Commissione UE ha declinato alcune modalità attuative di tali principi anche in relazione agli appalti per i servizi classificati nell’allegato IIB, con valori superiori alla soglia comunitaria.

[8] Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez.II, 11.3.2002, n. 1029;

[9] Cfr. TAR Abruzzo, Sez. L'Aquila, 5.7.2004 n. 813 “…L'illegittimità dell'atto deriverebbe, altresì, anche dalla circostanza che la c.d. proroga si configura in realtà quale affidamento del servizio in via diretta, senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e senza il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in violazione dell'art. 5 della legge 8.11.2000, n. 328 e del DPCM 21.3.2001.”

[10] Cfr. C.conti, sez. centr. Contr. Stato legittimità, 3. 4. 2007, n. 3/P

[11] Cfr. TAR Lazio, sez.  bis, sent. 13.2.2006, n. 1062:      “… gli appalti ivi contemplati possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, tra le altre ipotesi, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure ad evidenza pubblica, con ammissibilità del ricorso alla trattativa privata, solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, ove sia espressamente indicato in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi sia stato preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto”. Cfr. altresì: TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 14.1.2010, n. 263: “Sussiste invero il principio discendente dall’art. 57, c. 2, lett. c) del Dlg 163/2004, in virtù del quale è ammessa la procedura negoziale senza la previa pubblicazione del bando nei casi di giustificata estrema urgenza, che non consenta l’attivazione d’una procedura aperta o ristretta E ciò a fronte dell’imminenza della scadenza dei termini per il versamento dell’ICI, donde la legittimità e la non manifesta irragionevolezza d’affidare i predetti tributi alla controinteressata, stante la capacità di questa di garantire al Comune intimato idonee anticipazioni delle somme da riscuotere….”

[12] Vedi art. 6 della legge 382/2000.

[13] Vedi art. 128, Dlgs. 112/1998: “…..per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.”

[14] Art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.

[15] Vedi art. 1 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.”, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18.   Vedi anche art. 26 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (2000/C 364/01).